Gazzetta n. 68 del 24 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 30 dicembre 2010 |
Inclusione della sostanza attiva FEN 560 (semi di fieno greco in polvere) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/42/UE della Commissione. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1, l'art. 8, paragrafo 1 e l'art. 13; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato; Vista la direttiva 2010/42/UE della commissione, concernente l'iscrizione della sostanza attiva FEN 560 (semi di fieno greco in polvere) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Tenuto conto che la Francia e' stata designata Stato membro relatore della sostanza attiva FEN 560 (semi di fieno greco in polvere); Considerato che lo Stato membro relatore, ha effettuato il lavoro di valutazione, in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente per gli impieghi proposti dal Notificante, trasmettendo alla Commissione il relativo rapporto di valutazione; Considerato che successivamente il rapporto di valutazione della sostanza attiva FEN 560 (semi di fieno greco in polvere), e' stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentato alla commissione in forma di rapporto scientifico dell'EFSA; Considerato che detto rapporto di valutazione e' stato riesaminato dagli Stati membri e dalla commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare; Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva FEN 560 (semi di fieno greco in polvere) soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e dell'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della commissione; Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/42/UE della commissione, con l'inserimento della sostanza attiva FEN 560 (semi di fieno greco in polvere) nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2010/42/UE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate, per la sostanza attiva in questione, nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto; Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; Considerato che in Italia non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva FEN 560 (semi di fieno greco in polvere).
Decreta:
Art. 1 Iscrizione delle sostanze attive
1. La sostanza attiva FEN 560 (semi di fieno greco in polvere) e' iscritta, fino al 31 ottobre 2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2 Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari
1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva FEN 560 (semi di fieno greco in polvere) dovranno presentare al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto; b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. 3. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
| Art. 3 Rapporto di riesame
1. Il rapporto di riesame, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
| Art. 4 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 30 dicembre 2010
Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 18 |
| Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico
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