Gazzetta n. 68 del 24 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 marzo 2011
Modifica del decreto n. 987 del 15 dicembre 2010, relativo all'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per gli scali delle isole minori della Sicilia.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16 e 17;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto il proprio decreto n. 2 del 9 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009, che impone oneri di servizio pubblico su alcune rotte aeree siciliane tra cui Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa;
Visto il proprio decreto n. 987 del 15 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, in particolare l'art. 2 e l'art. 7 nei quali e' stata fissata al 27 marzo 2011 la data rispettivamente per l'entrata in vigore dei nuovi oneri e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009;
Vista la Comunicazione della Commissione europea pubblicata, ai sensi dell'art, 16 par. 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 53/8 del 19 febbraio 2011, relativa all'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate;
Vista la Comunicazione della Commissione europea pubblicata, ai sensi dell'art, 17 par. 5 del regolamento (CE) n. 1008/2008, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 53/9 del 19 febbraio 2011 relativa al bando di gara per la concessione in esclusiva e con una compensazione finanziaria, del servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, nella quale viene indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
Considerato che per ultimare la procedura di aggiudicazione della gara sopra detta, nel caso in cui nessun vettore comunitario accettasse di operare le rotte dall'entrata in vigore dei nuovi oneri, senza compensazione finanziaria, occorre spostare l'entrata in vigore dei medesimi oneri all'inizio della stagione aeronautica Winter 2011;
Ritenuta necessaria la prosecuzione del regime onerato sulle rotte da e per Lampedusa e Pantelleria al fine di assicurare la continuita' territoriale alla popolazione delle isole minori siciliane;
Acquisito il parere favorevole della Regione Siciliana alla proroga del regime onerato attualmente in vigore sulle medesime rotte;
Tenuto conto degli impegni finanziari assunti dall'ENAC e dalla Regione Siciliana per assicurare la proroga della convenzione in essere con il vettore Meridiana S.p.A. per l'affidamento dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulle rotte da e per Lampedusa e Pantelleria in regime onerato;
Constatato un puro errore materiale nel testo dell' Allegato Tecnico al decreto del 15 dicembre 2010 sopra citato relativo alla rotta Lampedusa - Palermo;

Decreta:

Art. 1

L' art. 2 del decreto ministeriale n. 987 del 15 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011, e' cosi' modificato:
«Art. 2. - Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 30 ottobre 2011».
 
Art. 2

L'art. 7 del decreto ministeriale n. 987 del 15 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011, e' cosi' modificato :
«Art. 7. - A decorrere dalla data del 30 ottobre 2011 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2009, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico su alcune rotte aeree».
 
Art. 3

Al paragrafo 3.1), lettera e) Tra Lampedusa e Palermo, dell' Allegato Tecnico al decreto ministeriale n. 987 del 15 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011, sono apportate le seguenti correzioni:
dopo - 1 volo giornaliero da operarsi per tutto l'anno con aeromobile con capacita' non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria: leggasi «15.00 - 16.00» anziche' «6.30 - 07.30»;
dopo - 1 volo giornaliero da operarsi dal 1° novembre al 30 aprile con aeromobile con capacita' non inferiore a 68 posti, e dal 1° maggio al 31 ottobre con aeromobile con capacita' non inferiore a 120 posti, nella seguente fascia oraria: leggasi «06.30 - 07.30» anziche' «15.00 - 16,00».
 
Art. 4

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 23 marzo 2011

Il Ministro: Matteoli
 
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