Gazzetta n. 69 del 25 marzo 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2011
Modalita', limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle Entrate.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, concernente «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera d), che modifica l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, modificando il comma 6;
Visto, in particolare, l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 6, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo il quale, «Tenuto conto dell'esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni», con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti «Le modalita', i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni» del codice alla «Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' all'Amministrazione economico finanziaria»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce le agenzie fiscali;
Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate approvato con delibera del comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000;
Verificata, ai sensi del citato art. 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la parziale compatibilita' delle norme del Codice dell'amministrazione digitale con le esigenze derivanti dalla natura delle particolari funzioni istituzionali attribuite all'Agenzia delle entrate;
Considerata l'esigenza di dare una prima applicazione al citato art. 2, comma 6, ultimo periodo, circa le modalita', i limiti e i tempi di applicazione del Codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «Codice dell'amministrazione digitale», introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, di seguito definito «decreto correttivo», le modalita', i limiti ed i tempi di applicazione all'Agenzia delle entrate delle modifiche introdotte dal decreto correttivo al Codice dell'amministrazione digitale.
 
Art. 2
Norme non applicabili del Codice dell'amministrazione digitale a
seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo
1. In considerazione delle esigenze derivanti dalla particolare natura delle specifiche funzioni istituzionali esercitate, non si applicano all'Agenzia delle entrate i seguenti articoli del Codice dell'amministrazione digitale:
a) art. 12, comma 1-bis, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto correttivo;
b) art. 15, comma 2-ter, ultimo capoverso introdotto dall'art. 11, comma 1, del decreto correttivo;
c) art. 17, comma 1 lettera c), come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto correttivo;
d) art. 51, comma 1-bis lettera c), introdotto dall'art. 35, comma 1, lettera c), del decreto correttivo.
 
Art. 3
Modalita' e limiti di applicazione di talune disposizioni del Codice
dell'amministrazione digitale a seguito delle modifiche introdotte
dal decreto correttivo
1. Le modalita' di conservazione ed esibizione dei documenti per via informatica, di cui all'art. 20, comma 5-bis, del Codice dell'amministrazione digitale, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera e) del decreto correttivo, sono regolate, ai fini fiscali, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004 e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale, come modificate dall'art. 33, comma 1, del decreto correttivo, non si applicano all'Agenzia delle entrate laddove disposizioni normative prevedano l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
3. Le disposizioni contenute all'art. 68, comma 2-bis, del Codice dell'amministrazione digitale, introdotto dall'art. 49, comma 1, lettera c) del decreto correttivo si applicano all'Agenzia delle entrate limitatamente alle applicazioni informatiche ed alle pratiche tecnologiche ed organizzative che l'Agenzia stessa comunichera' a DigitPA avendone valutato la divulgabilita'.
 
Art. 4
Norme finali

1. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove risulti necessario, saranno adottate ulteriori disposizioni finalizzate a completare l'attuazione della vigente disciplina in materia di Codice dell'amministrazione digitale, anche in relazione alla disciplina che sara' introdotta con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 57, comma 21 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.
2. Salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3, e fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal citato decreto legislativo n. 235 del 2010, si applicano all'Agenzia delle entrate.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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