Gazzetta n. 69 del 25 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 marzo 2011
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 1998 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lago di Corbara» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini Lago di Corbara D.O.C., intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lago di Corbara»;
Visto il parere favorevole della regione Umbria sulla sopra citata domanda di modifica;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara», riconosciuto con decreto ministeriale 1° luglio 1998 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011-2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare gia' a partire dalla vendemmia 2011 i vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la D.O.C. in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.
 
Art. 4

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2011

Il Direttore generale ad interim: Vaccari
 

Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «LAGO DI CORBARA»
Art. 1.
Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» e' riservata ai vini rossi e ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, rosso riserva, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon riserva, Merlot, Merlot riserva, Pinot nero, Pinot nero riserva; Sangiovese, Sangiovese riserva, bianco, bianco riserva, Grechetto, Grechetto riserva, Vermentino, Vermentino riserva, Chardonnay, Chardonnay riserva, Sauvignon, Sauvignon riserva, Vendemmia tardiva, passito e passito riserva.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:
«Lago di Corbara» rosso e rosso riserva: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Sangiovese da soli o congiuntamente per almeno il 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Lago di Corbara» Cabernet Sauvignon e Cabernet Sauvignon riserva: Cabernet Sauvignon minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;
«Lago di Corbara» Merlot e Merlot riserva: Merlot minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;
«Lago di Corbara» Pinot nero e Pinot nero riserva: Pinot nero minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;
«Lago di Corbara» Sangiovese e Sangiovese riserva: Sangiovese minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;
«Lago di Corbara» bianco e bianco riserva: Grechetto e Sauvignon per almeno il 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Lago di Corbara» Vermentino e Vermentino riserva: Vermentino nella misura minima dell'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;
«Lago di Corbara» Grechetto e Grechetto riserva: Grechetto nella misura minima dell'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;
«Lago di Corbara» Chardonnay e Chardonnay riserva: Chardonnay nella misura minima dell'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;
«Lago di Corbara» Sauvignon e Sauvignon riserva: Sauvignon nella misura minima dell'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;
«Lago di Corbara» Vendemmia tardiva: Grechetto e Sauvignon per almeno il 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Lago di Corbara» passito e passito riserva: Grechetto e Sauvignon per almeno il 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» comprende in provincia di Terni, l'intero territorio amministrativo del comune di Baschi e parte del territorio amministrativo del comune di Orvieto relativamente alle frazioni di Corbara, Fossatello, Colonnetta di Prodo, Prodo e Titignano, cosi' delimitato: «partendo dal lato destro del fiume Tevere all'altezza della diga di Corbara, il confine segue la destra della strada che dal guado del fiume Tevere si innesta sulla strada comunale che dalla frazione di Corbara si dirige a Cicoria di Orvieto, sino all'incrocio con la strada vicinale che risale verso la frazione di Colonnetta di Prodo. Da qui, salendo, segue il lato destro di tale strada fino all'innesto con la strada statale 79 - bis. Il confine prosegue sulla strasa statale 79 - bis in direzione Todi e oltrepassata la frazione di Prodo giunge al confine di provincia tra Terni e Perugia in localita' Titignano e lo affianca fino ad incrociare il fiume Tevere».

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente: le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti sotto elencati:
altitudine: non superiore ai 600 metri s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
terreni: idonei a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Densita' dell'impianto: la densita' di impianto e' quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' minima dovra' essere di 4.000 piante per ettaro.
Forme di allevamento e sesti di impianto: le forme di allevamento e i sesti di impianto sono quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
Sistemi di potatura: i sistemi di potatura sono quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
Forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
Resa a ettaro e gradazione minima naturale: la quantita' massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattati purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione e imbottigliamento: le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche in tutto il territorio amministrativo dei comuni compresi nella zona di produzione e nel territorio amministrativo del comune di Montecchio.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio di cui al primo comma. Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate alle ditte interessate ai sensi del disciplinare approvato con decreto ministeriale 1° luglio 1998.
Elaborazione: nella vinificazione dovranno essere adottate solo le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Titolo alcolometrico dopo appassimento: al termine dell'appassimento le uve destinate alla produzione delle tipologie «Lago di Corbara» Vendemmia tardiva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol.
Al termine dell'appassimento le uve destinate alla produzione delle tipologie «Lago di Corbara» passito e passito riserva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 16% vol.
Resa uva/vino e vino/ettaro: la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non quello del 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa delle uve in vino per le tipologie Vendemmia tardiva e passito non deve essere superiore al 40% dell'uva fresca.
Immissione al consumo e invecchiamento: i vini rossi a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere immessi al consumo non prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
I vini rossi nella tipologia riserva non potranno essere immessi al consumo prima del 1° settembre del secondo anno successivo alla vendemmia; per tale tipologia e' obbligatorio l'invecchiamento nel legno di minimo dodici mesi.
I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» nelle tipologie Vendemmia tardiva e passito devono essere immessi al consumo non prima del 31 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia, mentre per i vini bianchi nella tipologia riserva non prima del 30 settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
L'immissione al consumo della tipologia «Lago di Corbara» passito riserva puo' avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia a partire dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve.
La conservazione e l'invecchiamento delle tipologie «Lago di Corbara» passito riserva devono avvenire in recipienti di legno della capacita' non superiore a 225 litri.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Lago di Corbara» rosso:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, sapido, armonico a volte austero;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
«Lago di Corbara» Merlot:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso
odore: caratteristico, intenso;
sapore: secco, di corpo, robusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
«Lago di Corbara» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: secco, pieno, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
«Lago di Corbara» Pinot nero:
colore: rosso rubino poco intenso;
odore: caratteristico, marcato, a volte con ricordi di fragole;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
«Lago di Corbara» Sangiovese:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, di corpo;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo 23,00 g/l;
«Lago di Corbara» rosso riserva:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato, intenso;
sapore: secco, pieno, corposo, complesso;
titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
«Lago di Corbara» Merlot riserva:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato, intenso;
sapore: secco, pieno, corposo, complesso;
titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
«Lago di Corbara» Cabernet riserva:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato, intenso;
sapore: secco, pieno, corposo, complesso;
titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
«Lago di Corbara» Pinot nero riserva:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato, intenso;
sapore: secco, pieno, corposo, complesso;
titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
«Lago di Corbara» Sangiovese riserva:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato, intenso;
sapore: secco, pieno, corposo, complesso;
titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
«Lago di Corbara» bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: da secco a abboccato, armonico, franco;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Lago di Corbara» Grechetto:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: da secco a abboccato, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
«Lago di Corbara» Vermentino:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: da secco a abboccato, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
«Lago di Corbara» Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: da secco a abboccato, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
«Lago di Corbara» Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: da secco a abboccato, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l.
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
«Lago di Corbara» bianco riserva:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
«Lago di Corbara» Grechetto riserva:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
«Lago di Corbara» Vermentino riserva:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
«Lago di Corbara» Chardonnay riserva:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
«Lago di Corbara» Sauvignon riserva:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
«Lago di Corbara» Vendemmia tardiva:
colore: giallo oro piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, talvolta con sentori di miele;
sapore: da abboccato a dolce, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale non inferiore: 15,00% vol. di cui almeno 10,00% vol. effettivi;
acidita' totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;
«Lago di Corbara» passito:
colore: giallo dorato, ambrato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale non inferiore: 15,00% vol. di cui almeno 10,00% vol. effettivi;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Lago di Corbara» passito riserva:
colore: giallo dorato, ambrato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale non inferiore: 16,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. effettivi;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Nel caso di conservazione in recipienti di legno, i vini sopra citati possono presentare percezione di legno.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.
Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» e' consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimo o nome tradizionale figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8 del decreto legislativo n. 61/2010.
I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve e' stata rivendicata la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara», seguita da una delle indicazioni di vitigno ammesse dal presente disciplinare, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» senza alcuna specificazione aggiuntiva.
Sulle bottiglie contenenti vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere immessi al consumo in contenitori con capacita' non superiore a 6,0 litri e non inferiore a 0,187 litri.
Per le tipologie «Lago di Corbara» rosso e bianco, anche con menzione del vitigno, e' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi fino a 20 litri.
Per le tipologie Riserva, Vendemmia tardiva, Passito e Passito riserva e' obbligatorio il recipiente di vetro chiuso con tappo di sughero raso bocca. Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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