Gazzetta n. 70 del 26 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 10 marzo 2011 |
Riconoscimento, al sig. Stoffler Christian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Stoffler Christian, nato il 15 novembre 1965 a Graz (Austria), cittadino austriaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur» conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio in Italia della medesima professione; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Considerato che ha conseguito un titolo accademico quinquennale «Diplom-Ingenieur» presso la «Leopold-Franzens-Universitat» di Innsbruck nel luglio 1994; Considerato che ha documentato di aver ottenuto l'autorizzazione all'esercizio della professione e di essere iscritto alla «Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten» di Innsbruck da luglio 2007; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 10 dicembre 2010; Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Al sig. Stoftler Christian, nato il 15 novembre 1965 a Graz (Austria), cittadino austriaco, e' riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia. Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti, 2) Costruzione di ponti. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri. Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra.. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. Roma, 10 marzo 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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