Gazzetta n. 70 del 26 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 9 marzo 2011 |
Riconoscimento, al sig. Urrea Julio Javier, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Urrea Julio Javier, nato a Talcahuano (Cile) il 14 maggio 1980, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegiero», di cui e' in possesso, conseguito in Cile, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «Ingegnere»; Vsito il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale; Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Ingenieria de ejecucion en prevencion de riesgos» conseguito presso l'«Universidad Tecnica Federico Santa Maria», in data 14 marzo 2005; Preso atto che l'istante dimostra l'iscrizione presso il «Ministerio de relaciones exteriores» come attestato in data 9 novembre 2010; Vista la documentazione attestante corsi di formazione e esperienza professionale; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nelle conferenze sopra citata; Considerato che la formazione accademico professionale dell'istante, riguarda un programma molto particolare, oltretutto molto breve, di durata tre anni, di cui i corsi di approfondimento, tra l'altro, ne fanno addirittura parte ma soprattutto molto lontano da una formazione di ingegneria industriale anche solo del primo livello. Tenuto conto inoltre che il curriculum formativo e l'esperienza testimoniano la conoscenza di elementi di sicurezza e di gestione che appartengono piu' che altro al settore dell'informazione, pertanto la domanda per la sezione A, settore industriale non puo' essere accolta nemmeno con l'applicazione di consistenti misure compensative, la domanda puo' altresi' essere accolta per la sezione B, settore dell'informazione, ma con applicazione di una misura compensativa; Visto l'art. 16, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Visto l'art. 49, comma del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Al sig. Urrea Julio Javier, nato a Talcahuano (Cile) il 14 maggio 1980, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. B settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia, la domanda per la sezione A, settore industriale, per i motivi esposti e' rigettata. Il riconoscimento e' subordinato , al superamento di una prova attitudinale scritta e orale; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie scritte e orali: 1) elettronica applicata, 2) deontologia e ordinamento professionale. Roma, 9 marzo 2011
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra indicate, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. B settore dell'informazione. |
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