Gazzetta n. 71 del 28 marzo 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna ed abroga la direttiva 93/12/CEE;
Vista la Comunicazione n. 2010/C160/01 della Commissione, del 19 giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi;
Vista la Comunicazione n. 2010/C160/02 della Commissione, del 19 giugno 2010, sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;
Vista la Decisione della Commissione n. 2010/335/UE, del 10 giugno 2010 relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE [notificata con il numero C(2010) 3751];
Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilita' relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricita', il riscaldamento ed il raffrescamento - COM(2010);
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto il Piano d'azione sulle fonti rinnovabili trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel mese di luglio 2010, redatto dall'Italia in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2006/32/CE e della decisione 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE;
Visto il decreto in data 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attivita' culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 gennaio 2011;
Acquisito i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e per la semplificazione normativa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonche' all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti."
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della repubblica il potere di promulgare le
leggi emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE, e' pubblicata nella GUUE L140 del 5 giugno
2009.
- la direttiva 2001/77/CE e' pubblicata nella GUCE L178
del 27.10.2001.
- la direttiva 2003/30/CE e' pubblicata nella GUCE L
123 del 17.5.2003.
- la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva
98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a
benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche'
l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la
direttiva del Consiglio 99/32/CE per quanto concerne le
specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi
adibite alla navigazione interna ed abroga la direttiva
93/12/CEE, e' pubblicata nella GUUE L140 del 5 giugno 2009.
- la direttiva 98/70/CE e' pubblicata nella GUCE L 350
del 28.12.1998 .
- la direttiva 99/32/CE e' pubblicata nella GUCE L 121
dell' 11.5.1999.
- la direttiva 93/12/CEE e' pubblicata nella GUCE L 74
del 27.3.1993.
- la Comunicazione 19 giugno 2010 n. 2010/160/01 della
Commissione, sui sistemi volontari e i valori standard da
utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i
biocarburanti e i bioliquidi, e' pubblicata nella GUUE C
160 del 19.6.2010.
- la Comunicazione 19 giugno 2010 n. 2010/C 160/02
della Commissione, sull'attuazione pratica del regime UE di
sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle
norme di calcolo per i biocarburanti, e' pubblicata nella
GUUE C 160 del 19.6.2010.
- la Decisione 10 giugno 2010 n. 2010/335/UE della
Commissione, relativa alle linee direttrici per il calcolo
degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V
della direttiva 2009/28/CE, e' pubblicata nella GUUE 17
giugno 2010 n. L 151
- si riporta l'articolo 17, comma 1 della legge 4
giugno 2010, n. 96, concernente "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2009" con il quale sono dettati criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva 2009/28/CE:
"Art. 17. (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE,
2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in
materia di energia, nonche' in materia di recupero di
rifiuti)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo e' tenuto a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all' articolo
2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in
capo allo Stato mediante la promozione congiunta di
efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili
per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore
e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla
lettera c), anche attraverso la regolazione da parte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base
di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo
economico;
b) nel definire il Piano di azione nazionale, da
adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi
nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili
consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricita' e
del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo
all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari
settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi
in base a criteri che tengano conto del rapporto
costi-benefici;
c) favorire le iniziative di cooperazione per
trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri
e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle
regioni e di operatori privati, secondo criteri di
efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli
obiettivi nazionali;
d) semplificare, anche con riguardo alle procedure di
autorizzazione, di certificazione e di concessione di
licenze, compresa la pianificazione del territorio, i
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche
sulla base delle specificita' di ciascuna tipologia di
impianto e dei siti di installazione, prevedendo
l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio
attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per gli
impianti per la produzione di energia elettrica con
capacita' di generazione non superiore ad un MW elettrico
di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati dalle
fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in
sede di pianificazione, progettazione, costruzione e
ristrutturazione di aree residenziali industriali o
commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture
urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e
sistemi di produzione di elettricita', calore e freddo da
fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi
di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
e) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili
nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche
mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo
dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare
la dispacciabilita' di tutta l'energia producibile dagli
impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli
oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e
distribuzione dell'energia;
f) definire le certificazioni e le specifiche tecniche
da rispettare affinche' le apparecchiature e i sistemi per
l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei
regimi di sostegno;
g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione
tra autorita' locali, regionali e nazionali, provvedendo in
particolare alla istituzione di un meccanismo di
trasferimento statistico tra le regioni di quote di
produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del
rispetto della ripartizione di cui all' articolo 2, comma
167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
dell'attuazione di quanto disposto all' articolo 2, comma
170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione
delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio
energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale
delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione e
il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio
2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico
degli utenti, una revisione degli incentivi per la
produzione di energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da biomasse e biogas al fine di promuovere,
compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, la realizzazione e
l'utilizzazione di impianti in asservimento alle attivita'
agricole da parte di imprenditori che svolgono le medesime
attivita';
l) completare, nei limiti delle risorse di bilancio
disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di
energia, compresi i consumi, al fine di disporre di
informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri
adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e
all'attuazione di quanto previsto alla lettera g)."
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 che reca Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 1993, n. 242, S.O.
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita', e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante
Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75.
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante
Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142.
- la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 19
giugno 2002, n. 142, S.O.
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita', e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
gennaio 2004, n. 25, S.O.
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia,
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215.
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, recante Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre
2005, n. 222, S.O.
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, recante Norme in materia
ambientale, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006,
n. 88, S.O.
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,
recante Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di
calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche'
modifica alla direttiva 92/42/CEE, e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 6 marzo 2007, n. 54.
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. 18 giugno 2007, n.
73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati
dell'energia, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto
2007, n. 188.
- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201,
recante Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
che consumano energia, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9
novembre 2007, n. 261, S.O.
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 2007, n. 300, S.O
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,
recante Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154.
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni
tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio
2006, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 2009, n.
163.
- il Piano d'azione sulle fonti rinnovabili trasmesso
dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione
europea nel mese di luglio 2010, redatto dall'Italia in
attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2006/32/CE e
della Decisione 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE, e'
reperibile sul sito internet del Ministero dello sviluppo
economico.
- la direttiva 2006/32/CE e' pubblicata nella GUUE L
114/64 del 27.4.2006
- la Decisione 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE e'
pubblicata nella GUUE L182 del 15.7.2009.
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
10 settembre 2010, di concerto con i Ministri dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le
attivita' culturali, e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 219 del 18.09.2010
- si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno."
Note all'art. 1:
- per la direttiva 2009/28/CE e la legge 4 giugno 2010
n. 96 si veda note alle premesse.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore;
c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre;
d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;
e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricita' e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricita' e di calore, incluse le perdite di elettricita' e di calore con la distribuzione e la trasmissione;
g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricita', il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;
i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;
l) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale;
p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;
q) «centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.



Note all'art. 2:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 Giugno 2003 relativa a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 96/92/CE e' pubblicata nella GUUE L 176 del
15.7.2003.
- si riporta l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge
18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 125, recante Misure urgenti per
l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia:
"5. Le imprese di vendita di energia elettrica
forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale
inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla
composizione del mix energetico utilizzato per la
produzione dell'energia elettrica fornita nel periodo di
due anni precedenti e indicano le fonti informative
disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili
al fine di risparmiare energia, secondo modalita' definite
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto."



 
Art. 3
Obiettivi nazionali

1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 e' pari a 17 per cento.
2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovra' essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.
3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti con una progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.
4. Le modalita' di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono indicate nell'allegato 1.



Note all'art. 3:
- per i riferimenti della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, si veda note alle premesse.



 
Art. 4
Principi generali

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' regolata, secondo un criterio di proporzionalita':
a) dall'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 5 del presente decreto;
b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, ovvero
c) dalla comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11.
3. Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumita', fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di piu' progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.
4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralita' di impianti non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, e' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.



Note all'art. 4:
- si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come
modificatodal presente decreto:
"Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative.
1. Le opere per la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi
del comma 3, sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed
urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle
province delegate dalla regione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e'
convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione
e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso
del demanio marittimo da parte della competente autorita'
marittima.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico non puo' essere
superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, per il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la
pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere
connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del
procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la
disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono
essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, articolo 14.
8.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali."
- si riporta il testo degli articoli 270, 273 , 282 e
182, comma 4, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152:
"Art. 270. Individuazione degli impianti e
convogliamento delle emissioni.
1. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente
verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di
ciascuna attivita' sono tecnicamente convogliabili sulla
base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle
pertinenti prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta
del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la
captazione ed il convogliamento.
2. In presenza di particolari situazioni di rischio
sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela
ambientale, l'autorita' competente dispone la captazione ed
il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del
comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il
requisito della disponibilita' di cui all'articolo 268,
comma 1, lettera aa), numero 2).
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e della salute, sono stabiliti i
criteri da utilizzare per la verifica di cui ai commi 1 e
2.
4. Se piu' impianti con caratteristiche tecniche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche
chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso
stabilimento sono destinati a specifiche attivita' tra loro
identiche, l'autorita' competente, tenendo conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' considerare gli
stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento
ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente deve,
in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico
impianto ai fini della determinazione dei valori limite di
emissione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 282,
comma 2.
5. In caso di emissioni convogliate o di cui e' stato
disposto il convogliamento, ciascun impianto, deve avere un
solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei
commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre
disposizioni del presente titolo, i valori limite di
emissione si applicano a ciascun punto di emissione.
6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per
ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5,
l'autorita' competente puo' consentire un impianto avente
piu' punti di emissione. In tal caso, i valori limite di
emissione espressi come flusso di massa, fattore di
emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle
emissioni dell'impianto e quelli espressi come
concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli
punti. L'autorizzazione puo' prevedere che i valori limite
di emissione si riferiscano alla media ponderata delle
emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla
stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee,
provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto;
in tal caso, il flusso di massa complessivo dell'impianto
non puo' essere superiore a quello che si avrebbe se i
valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti
di emissione.
7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto conto
delle condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il
convogliamento delle emissioni di piu' impianti in uno o
piu' punti di emissione comuni, purche' le emissioni di
tutti gli impianti presentino caratteristiche
chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di
emissione comune si applica il piu' restrittivo dei valori
limite di emissione espressi come concentrazione previsti
per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore
di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a
tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite
prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni
ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lettera b).
8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove
cio' non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni dei
commi 6 e 7 e' realizzato entro i tre anni successivi al
primo rinnovo o all'ottenimento dell'autorizzazione ai
sensi dell'articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell'articolo
272, comma 3, ovvero nel piu' breve termine stabilito
dall'autorizzazione. Ai fini dell'applicazione dei commi 4,
5, 6 e 7 l'autorita' competente tiene anche conto della
documentazione elaborata dalla commissione di cui
all'articolo 281, comma 9."
"Art. 273. Grandi impianti di combustione.
1. L'Allegato II alla parte quinta del presente decreto
stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione,
i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti
multicombustibili, le modalita' di monitoraggio e di
controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della
conformita' ai valori limite e le ipotesi di anomalo
funzionamento o di guasto degli impianti.
2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano
i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni
da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto.
3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2006
i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni
da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto si applicano a partire
dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano gli
articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e 14, comma 3, nonche' gli
Allegati 4, 5, 6 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente
8 maggio 1989. Sono fatti salvi i diversi termini previsti
nel suddetto Allegato II.
4. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 1988
i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni
da 1 a 5, lettera A, e sezioni 6 e 7 dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto si applicano a partire
dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano i valori
limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di
azoto, le polveri e per i metalli e loro composti previsti
dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, o
contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, nonche' le prescrizioni relative alle anomalie degli
impianti di abbattimento stabilite all'Allegato II, parte
A, lettera E, dello stesso decreto ministeriale. Fino a
tale data si applicano altresi' i massimali e gli obiettivi
di riduzione delle emissioni, fissati nella parte V
dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto.
Sono fatti salvi i diversi termini previsti in tale
Allegato II.
5. I gestori dei grandi impianti di combustione di cui
al comma 4 possono essere esentati dall'obbligo di
osservare i valori limite di emissione previsti dalla parte
II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato
II alla parte quinta del presente decreto, sulla base della
procedura disciplinata dalla parte I dello stesso Allegato
II.
6. Ai fini dell'adeguamento degli impianti di cui ai
commi 3 e 4 ai valori limite di emissione ivi previsti, il
gestore, nell'ambito della richiesta di autorizzazione
integrata ambientale, presenta all'autorita' competente una
relazione tecnica contenente la descrizione dell'impianto,
delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento e
della qualita' e quantita' delle emissioni, dalla quale
risulti il rispetto delle prescrizioni di cui al presente
titolo, oppure un progetto di adeguamento finalizzato al
rispetto delle medesime.
7. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a
50 MW, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di
cui al comma 6 devono essere presentati entro il 1° agosto
2007 e, in caso di approvazione, l'autorita' competente
provvede, ai sensi dell'articolo 269, a rinnovare le
autorizzazioni in atto.
8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 271,
comma 14, i valori limite di emissione non si applicano ai
grandi impianti di combustione nei casi di anomalo
funzionamento previsti dalla parte I dell'Allegato II alla
parte quinta del presente decreto, nel rispetto delle
condizioni ivi previste.
9. Se piu' impianti di combustione, anche di potenza
termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello
stesso stabilimento l'autorita' competente deve, in
qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico
impianto ai fini della determinazione della potenza termica
nominale in base alla quale stabilire i valori limite di
emissione. L'autorita' competente, tenendo conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' altresi' disporre
il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un
solo punto di emissione ed applicare i valori limite che,
in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero
all'impianto piu' recente.
10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e'
effettuato nei tempi a tal fine stabiliti
dall'autorizzazione.
11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione
sia sottoposto alle modifiche qualificate come sostanziali
dalla normativa vigente in materia di autorizzazione
integrata ambientale, si applicano i valori limite di
emissione stabiliti nella parte II, sezioni da 1 a 5,
lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta
del presente decreto.
12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale,
per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi del
comma 11, la domanda di autorizzazione deve essere
corredata da un apposito studio concernente la fattibilita'
tecnica ed economica della generazione combinata di calore
e di elettricita'. Nel caso in cui tale fattibilita' sia
accertata, anche alla luce di elementi diversi da quelli
contenuti nello studio, l'autorita' competente, tenuto
conto della situazione del mercato e della distribuzione,
condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla
realizzazione immediata o differita di tale soluzione.
13. Dopo il 1° gennaio 2008, agli impianti di
combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed
agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della
parte quinta del presente decreto, facenti parte di una
raffineria, continuano ad applicarsi, fatto salvo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di
autorizzazione integrata ambientale, i valori limite di
emissione calcolati, su un intervallo mensile o inferiore,
come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti
emesse e la somma dei volumi delle emissioni di tutti gli
impianti della raffineria, inclusi quelli ricadenti nel
campo di applicazione del presente articolo.
14. In caso di realizzazione di grandi impianti di
combustione che potrebbero arrecare un significativo
pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della Comunita'
europea, l'autorita' competente informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per
l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991,
ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli impianti di combustione destinati alla produzione di
energia, ad esclusione di quelli che utilizzano
direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di
fabbricazione. Sono esclusi in particolare:
a) gli impianti in cui i prodotti della combustione
sono utilizzati per il riscaldamento diretto,
l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti
o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di
trattamento termico;
b) gli impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi
dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente
gassoso mediante combustione, che non sia gestito come
impianto indipendente di combustione;
c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di
craking catalitico;
d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno
in zolfo;
e) i reattori utilizzati nell'industria chimica;
f) le batterie di forni per il coke;
g) i cowpers degli altiforni;
h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la
propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
i) le turbine a gas usate su piattaforme off-shore e
sugli impianti di rigassificazione di gas naturale
liquefatto off-shore;
l) ;
m) gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o
a gas.
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata
in vigore della parte quinta del presente decreto. Alle
turbine a gas autorizzate precedentemente si applicano
esclusivamente le disposizioni alle stesse riferite
dall'Allegato II alla parte quinta del presente decreto in
materia di monitoraggio e controllo delle emissioni,
nonche' di anomalie e guasti degli impianti di
abbattimento."
"Art. 282. Campo di applicazione.
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della
prevenzione e della limitazione dell'inquinamento
atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza
termica nominale inferiore a 3 MW. Sono sottoposti alle
disposizioni del titolo I gli impianti termici civili
aventi potenza termica nominale uguale o superiore.
2. Un impianto termico civile avente potenza termica
nominale uguale o superiore a 3 MW si considera in
qualsiasi caso come un unico impianto ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del titolo I."
"4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la
realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono
essere autorizzate solo se il relativo processo di
combustione garantisca un elevato livello di recupero
energetico."



 
Art. 5
Autorizzazione Unica

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonche' le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonche' dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.
2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale».
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.
4. Qualora il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo modalita' stabilite dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 5:
- Per l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, si veda nelle note all'articolo 4.
- si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
"Art. 20. Verifica di assoggettabilita'.
1. Il proponente trasmette all'autorita' competente il
progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in
formato elettronico, ovvero nei casi di particolare
difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,
nel caso di progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente
o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti
elencati nell'allegato II che possano produrre effetti
negativi e significativi sull'ambiente;
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalita'
stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo
conto dei commi successivi del presente articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso,
a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per i progetti di competenza statale,
nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di
rispettiva competenza, nonche' all'albo pretorio dei comuni
interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente,
l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il
luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro
interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare
osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e'
depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato.
Nel caso dei progetti di competenza statale la
documentazione e' depositata anche presso la sede delle
regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I
principali elaborati del progetto preliminare e lo studio
preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web
dell'autorita' competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo'
far pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque
giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti
negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza
del termine l'autorita' competente deve comunque
esprimersi. L'autorita' competente puo', per una sola
volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal
caso, il proponente provvede a depositare la documentazione
richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
L'Autorita' competente si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito
della documentazione da parte del proponente. La tutela
avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata
dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
5. Se il progetto non ha impatti negativi e
significativi sull'ambiente, l'autorita' compente dispone
l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e,
se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e
significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni
degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente
mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino
Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web
dell'autorita' competente."



 
Art. 6

Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti
alimentati da energia rinnovabile

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresi' i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.



Note all'art. 6:
- Per l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, si veda nelle note all'articolo 4.
- si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi:
"4. Unita' organizzativa responsabile del procedimento.
1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o
per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad
atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile
della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti."
- si riporta il testo del comma 10, lettera c), e il
comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, recante Disposizioni urgenti in materia
di finanza derivata e di contabilita' pubblica:
"10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui
seguenti atti:
a)-b) (omissis)
c) autorizzazione edilizia, nonche' denuncia di inizio
dell'attivita', ad esclusione di quella per l'eliminazione
delle barriere architettoniche, da un valore minimo di euro
51,65 ad un valore massimo di euro 516,46. Tali importi
sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per
cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati;
11. I comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui
alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il
valore massimo."
- si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241:
"Art. 2. Conclusione del procedimento.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale."
- si riporta il testo dell'articolo 117 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo):
"Art. 117 Ricorsi avverso il silenzio
1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche
senza previa diffida, con atto notificato
all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel
termine di cui all' articolo 31, comma 2.
2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma
semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il
giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un
termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad
acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o
successivamente su istanza della parte interessata.
4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative
all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi
comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
5. Se nel corso del giudizio sopravviene il
provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto
della controversia, questo puo' essere impugnato anche con
motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il
nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale
rito.
6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'
articolo 30, comma 4, e' proposta congiuntamente a quella
di cui al presente articolo, il giudice puo' definire con
il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare
con il rito ordinario la domanda risarcitoria."
- Si riporta il testo dell'articolo 14-ter, comma 6-bis
e dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
"6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in
ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis."
"3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117,
ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e
dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta
giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le
Province autonome interessate, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra piu'
amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la
Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso
tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale
o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta nei
successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio
dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il motivato
dissenso e' espresso da una Regione o da una Provincia
autonoma in una delle materie di propria competenza, il
Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio
potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti
delle Regioni o delle Province autonome interessate."



 
Art. 7

Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili

1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di installazione di impianti solari termici sono realizzati previa comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 6, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
3. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono soppresse le parole: «e termici, senza serbatoio di accumulo esterno».
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 6.
6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.
7. L'installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.



Note all'art. 7:
- si riporta il testo dell'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE):
"3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma
1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria
degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia, di conservazione, risparmio e uso razionale
dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli
interventi di incremento dell'efficienza energetica che
prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con
altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro
non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici
o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici
con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione
ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, qualora la superficie
dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.
In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente
una comunicazione preventiva al Comune."
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
- si riporta il testo dell'articolo 6 e dell'articolo
123, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380:
"Art. 6. (L) Attivita' edilizia libera.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c);
legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4,
convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture
in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita'
agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al
comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica,
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato
all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa
l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti
interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento del numero delle
unita' immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento
urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza
serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2
allega alla comunicazione di inizio dei lavori le
autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle
normative di settore e, limitatamente agli interventi di
cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati
identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la
realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2,
lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di
inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale
una relazione tecnica provvista di data certa e corredata
degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un
tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non
avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne' con il
committente e che asseveri, sotto la propria
responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e
che per essi la normativa statale e regionale non prevede
il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente
articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi,
tra quelli indicati nel comma 2, per i quali e' fatto
obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica
di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la
relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello
minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori
ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di
cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la
sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione e'
ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata
spontaneamente quando l'intervento e' in corso di
esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato
di prevenzione incendi per le attivita' di cui ai commi 1 e
2, il certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in
via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime
attivita', il termine previsto dal primo periodo del comma
2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e'
ridotto a trenta giorni."
"Art. 123. (L) Progettazione, messa in opera ed
esercizio di edifici e di impianti.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli
interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad
autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli
effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari
e di pompe di calore da parte di installatori qualificati,
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di
aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, e' considerata estensione dell'impianto
idrico-sanitario gia' in opera."
- il decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita'
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97.
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 5.



 
Art. 8
Disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano

1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.
2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sonodichiarati opere di pubblica utilita' e rivestono carattere di indifferibilita' e di urgenza.
 
Art. 9
Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica

1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati piu' di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Fatto salvo quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5, sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.";
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita' competente e' il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata; all'atto del rilascio del permesso di ricerca, l'autorita' competente stabilisce le condizioni e le modalita' con le quali e' fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca.";
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, fatte salve le domande relative agli impianti sperimentali di potenza nominale non superiore a 5 MW, pervenute all'autorita' competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla Regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazione. Alla denominazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono aggiunte in fine le parole «e delle georisorse» (BUIG).";
c) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita' competente e' il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la Regione interessata.";
d) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione puo' essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori con l'esclusione di quelli relativi agli impianti sperimentali di cui all'articolo 1, comma 3-bis. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorita' competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse.";
e) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche puo' essere revocata qualora risulti inattiva da almeno due anni e sia richiesto il subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali di cui all'articolo 1, comma 3-bis, con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sara' tenuto al pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui al comma 2 dell'articolo 16.";
f) all'articolo 16, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Limitatamente alla sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto ambientale, di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non sono dovuti i contributi di cui al precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto".



Note all'art. 9:
- si riporta il testo degli artt. 1, 3, 6, 8, 12 e 16
del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante
Riassetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche, a norma
dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.
99, come modificati dal presente decreto:
"Art. 1 Ambito di applicazione della legge e competenze
1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici
delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello
Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio
1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di
pubblica utilita' e sottoposte a regimi abilitativi ai
sensi del presente decreto.
2. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto
legislativo, valgono le seguenti definizioni:
a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
superiore a 150 °C;
b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
compresa tra 90 °C e 150 °C;
c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
inferiore a 90 °C.
3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad
alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
realizzazione di un progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di
legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile
complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura
convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono
inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche
economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine.
3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo
di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto
ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale
i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati
alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di
impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle
stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni
nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW
per ciascuna centrale, per un impegno complessivo
autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente
non possono in ogni caso essere autorizzati piu' di tre
impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5
MW.
4. Fatto salvo quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5,
sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e
bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
realizzazione di un progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di
legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal
solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei
reflui di 15 gradi centigradi.
5. Sono piccole utilizzazioni locali le risorse
geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo 10.
Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di
cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e
all'articolo 826 del codice civile.
6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, e dall'articolo 826 del codice civile sono
risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse
nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre
quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile
regionale.
7. Le autorita' competenti per le funzioni
amministrative, ai fini del rilascio del permesso di
ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le
funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di
polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche
d'interesse nazionale e locale sono le regioni o enti da
esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo
sull'esercizio delle attivita', senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo
40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive
modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole
«e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di
risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana.
8. E' esclusa dall'applicazione del presente
provvedimento la disciplina della ricerca e coltivazione
delle acque termali, intendendosi come tali le acque da
utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell'articolo 2
della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
9. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano
presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le
disposizioni del presente provvedimento non si applicano
qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da
detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze
minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di
cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e quelle
relative alla legislazione regionale di settore.
10. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi
geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o
comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o
industriale, anche in area marina, sono autorizzate
dall'autorita' competente."
"Art. 3 Assegnazione del permesso di ricerca
1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo,
e' rilasciato dall'autorita' competente ad operatori in
possesso di adeguata capacita' tecnica ed economica,
contestualmente all'approvazione del programma dei lavori
allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con
le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, cui partecipano, in relazione
alle specificita' dei lavori e dei siti, le amministrazioni
interessate.
2. Nel caso l'autorita' competente sia il Ministero
dello sviluppo economico, il permesso di ricerca e'
rilasciato di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e sentita la
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 78, di seguito denominata CIRM.
2-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota
di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita' competente
e' il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione
interessata; all'atto del rilascio del permesso di ricerca,
l'autorita' competente stabilisce le condizioni e le
modalita' con le quali e' fatto obbligo al concessionario
di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in
caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato
nella richiesta di permesso di ricerca.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto su proposta del Ministero dello sviluppo economico
di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare nonche' di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituita
un'apposita sezione della Commissione per gli idrocarburi e
le risorse minerarie di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, con compiti relativi alla
ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. La citata
sezione della CIRM puo' avvalersi di esperti individuati
dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare tra il personale in organico di ISPRA, ENEA, CNR ed
Universita' statali senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. Restano validi fino alla loro naturale scadenza i
permessi di ricerca gia' assentiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
5. Il permesso di ricerca e' rilasciato a seguito
dell'esito positivo della procedura di valutazione di
impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa
vigente.
6. In caso di domande concorrenti, determinate nei modi
di cui al comma 7, l'autorita' competente effettua una
selezione in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei
principi di trasparenza e parita' di trattamento, sulla
base di una preventiva ponderazione:
a) sull'interesse, fondatezza e novita' degli obiettivi
minerari;
b) sulle conoscenze delle problematiche
geologico-strutturali specifiche dell'area richiesta;
c) sulla completezza e razionalita' del programma dei
lavori di ricerca proposto, con particolare riferimento
agli studi geologici, alle indagini geochimiche e
geofisiche, alle perforazioni previste, ai tempi
programmati e con riferimento anche alla sua eventuale
complementarieta' con ricerche svolte in zone adiacenti;
d) sulle modalita' di svolgimento dei lavori, con
particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di
mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale,
nonche' all'obbligo di ripristino dei luoghi, in relazione
al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria o
assicurativa;
e) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per
competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del
programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi
programmati.
7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite
esclusivamente alla medesima area della prima domanda,
fatte salve le domande relative agli impianti sperimentali
di potenza nominale non superiore a 5 MW, pervenute
all'autorita' competente non oltre sessanta giorni dalla
pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale
regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti
indicato dalla Regione stessa o, in caso di competenza del
Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino
ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della
legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazione.
Alla denominazione del Bollettino ufficiale degli
idrocarburi sono aggiunte in fine le parole «e delle
georisorse» (BUIG).
8. Il permesso puo' essere rilasciato anche in
contitolarita' a piu' soggetti solidalmente responsabili
nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi.
Ai contitolari e' fatto obbligo di nominare un unico
rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche
amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi.
9. Qualora l'area richiesta interessi il mare
territoriale o la piattaforma continentale italiana, deve
essere preventivamente acquisito il parere del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
10. Per le zone interessanti la difesa deve essere
sentita l'amministrazione militare.
11. Il rilascio del permesso di ricerca resta
subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione
bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere
di recupero ambientale previste a seguito delle attivita'."
"Art. 6 Rilascio di concessioni di coltivazione per
risorse geotermiche di interesse nazionale e locale
1. La concessione per la coltivazione delle risorse
geotermiche riconosciute di interesse nazionale o locale e'
rilasciata dall'autorita' competente, con provvedimento che
comprende l'approvazione del programma di lavoro e del
progetto geotermico, a seguito dell'esito positivo di un
procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui
partecipano, in relazione alle specificita' dei lavori e
dei siti, le amministrazioni interessate e dell'esito
positivo della procedura di valutazione di impatto
ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. La
concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e
del patrimonio storico e delle competenze comunale,
costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico.
2. Il rilascio della concessione di coltivazione rimane
subordinato alla presentazione, da parte del richiedente,
di una fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al
valore delle opere di recupero ambientale previste a
seguito delle attivita'.
3. Nel caso l'autorita' competente sia il Ministero
dello sviluppo economico, la concessione per risorse
geotermiche e' rilasciata sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
CIRM.
3-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota
di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita' competente
e' il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che acquisiscono l'intesa con la Regione
interessata.
4. La concessione puo' essere accordata anche a piu'
soggetti in contitolarita' alle stesse condizioni di cui
all'articolo 3, comma 5.
5. Qualora l'area della concessione interessi i
territori di due o piu' regioni confinanti, il titolo e'
rilasciato di concerto fra le regioni medesime dal
Presidente della Giunta regionale nel cui territorio ricade
la maggiore estensione dell'area richiesta.
6. Le regioni possono limitare o vietare il rilascio di
concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di
interesse locale su aree gia' oggetto di concessioni per la
coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale,
previa valutazione delle possibili interferenze.
7. Il rilascio della concessione di coltivazione non
esonera il richiedente dall'assolvimento di ogni altro
obbligo previsto dalla legislazione vigente prima di dar
corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto
di coltivazione."
"Art. 8 Assegnazione di una concessione di coltivazione
a seguito dell'esito positivo della ricerca
1. Entro sei mesi dal riconoscimento di cui
all'articolo 5, comma 2, del carattere nazionale o locale
delle risorse rinvenute, il titolare del permesso ha il
diritto di presentare domanda di concessione di
coltivazione all'autorita' competente.
2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione
puo' essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori
con l'esclusione di quelli relativi agli impianti
sperimentali di cui all'articolo 1, comma 3-bis. Sono
considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente
alla medesima area della prima domanda, pervenute
all'autorita' competente non oltre sessanta giorni dalla
pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale
regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti
indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del
Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino
ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse.
3. Qualora la richiesta di concessione di cui al comma
2 non ricopra l'intera area dell'originario permesso di
ricerca, altri operatori possono chiedere in concessione
aree riferite a parte o all'intera superficie restante.
4. La concessione puo' essere accordata per la durata
di trenta anni.
5. Per l'assegnazione della concessione di coltivazione
in caso di concorrenza, l'autorita' competente, acquisito
l'esito positivo della procedura di valutazione di impatto
ambientale per ciascun progetto, effettua una selezione
sulla base di valutazioni svolte in base ai seguenti
parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e
parita' di trattamento, sulla base di una preventiva
ponderazione:
a) sulla completezza e razionalita' del programma dei
lavori proposto per la gestione dei serbatoi geotermici,
con particolare riguardo alla sostenibilita' di lungo
periodo;
b) sulle modalita' di svolgimento dei lavori, con
particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di
mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale,
nonche' al ripristino dei luoghi, in relazione al quale
deve essere prestata idonea garanzia finanziaria tramite
anche fideiussione assicurativa o bancaria;
c) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per
competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del
programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi
programmati, utilizzando parametri riferiti a precedenti
esperienze nel settore geotermico, dimensioni dell'azienda,
competenze tecniche specifiche."
" Art. 12 Revoca della concessione per l'ampliamento
del campo geotermico
1. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di
risorse geotermiche di interesse locale puo' essere
revocata qualora, a seguito del riconoscimento del
carattere nazionale del campo geotermico, il titolare non
dimostri di avere adeguare capacita' tecniche ed economiche
per realizzare un progetto geotermico di interesse
nazionale.
2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a
ricevere dal nuovo titolare una quantita' di risorse
geotermiche equivalente a quella estraibile mediante il
titolo revocato ovvero una indennita' sostitutiva
determinata di accordo fra le parti e commisurata sia al
valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il
titolo revocato, depurato dei relativi costi, sia alla
durata residua del titolo originario. In caso di mancato
accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso
tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il
presidente nominato dall'autorita' competente e due dalle
parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano
secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano
conto dei valori di mercato.
2-bis. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di
risorse geotermiche puo' essere revocata qualora risulti
inattiva da almeno due anni e sia richiesto il subentro
nella concessione di coltivazione per la realizzazione di
impianti sperimentali di cui all'articolo 1, comma 3-bis,
con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano
realizzato o stiano realizzando altre centrali
geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con
potenza nominale installata superiore ai 5 MW. Il
subentrante sara' tenuto al pagamento, in unica soluzione,
di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di
cui al comma 2 dell'articolo 16."
"Art. 16 Canoni e contributi
1. Il titolare di permesso di ricerca deve
corrispondere all'autorita' competente il canone annuo
anticipato di euro 325 per ogni chilometro quadrato di
superficie compresa nell'area di permesso.
2. Il titolare della concessione di coltivazione deve
corrispondere all'autorita' competente un canone annuo
anticipato di euro 650 per chilometro quadrato di
superficie compresa nell'area della concessione.
3. Il soggetto abilitato alla ricerca e alla
coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa
entalpia deve corrispondere alla regione un canone annuo,
determinato dalla medesima di importo non superiore a
quello di cui ai commi 1 e 2.
4. In caso di produzione di energia elettrica a mezzo
di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse
geotermiche sono altresi' dovuti dai concessionari i
seguenti contributi:
a) 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia
elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche' prodotta
da impianti gia' in funzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, ai Comuni in cui e'
compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente
all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di
coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di
impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
b) 0.195 centesimi euro per ogni kWh di energia
elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche' prodotta
da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle regioni
nel cui territorio sono compresi i campi geotermici
coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo
o dall'insieme dei titoli di coltivazione.
5. Non sono dovuti i contributi di cui al comma 4 in
caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti
con potenza inferiore a 3 MW.
5-bis. Limitatamente alla sperimentazione di impianti
pilota a ridotto impatto ambientale, di cui all'articolo 1,
comma 3-bis, non sono dovuti i contributi di cui al
precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica
sino a 5 MW per ciascun impianto.
6. L'individuazione dei Comuni destinatari dei
contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione
del contributo fra gli stessi e' disposta con decreto del
Presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi
geotermici interessino territori di regioni limitrofe, la
ripartizione dei contributi verra' effettuata d'intesa tra
le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente, gli
importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2, nonche' dei
contributi di cui al comma 4 lettera a) e b) sono
aggiornati annualmente per un importo pari al 100% della
variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al
consumo indicata dall'ISTAT.
8. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui
sopra le imprese singole o associate per la quota di
energia elettrica prodotta corrispondente al loro
fabbisogno interno.
9. Il gettito dei canoni e contributi di cui al
presente articolo, in quanto connesso a finalita' di
compensazione territoriale, viene di norma destinato,
previa intesa con gli Enti territoriali competenti, alla
promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al
recupero di energia, alle migliori utilizzazioni
geotermiche, alla tutela ambientale dei territori
interessati dagli insediamenti degli impianti nonche' al
riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro
degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di
sviluppo.
10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi
1, 2 e 4 sono da intendersi, ai sensi della lettera c)
dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, come limiti massimi esigibili e sono adottati salvo
riduzioni apportate da specifica norma regionale. Sono
fatti salvi gli accordi gia' sottoscritti tra regioni ed
operatori, per i quali i contributi di riferimento restano
quelli gia' in vigore alla data di sottoscrizione degli
accordi stessi. Le scadenze delle concessioni di
coltivazione, riferite ad impianti per produzione di
energia elettrica, sono allineate al 2024.
11. Ai comuni sede d'impianto di produzione di energia
elettrica e' inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un
contributo a titolo di compensazione ambientale e
territoriale in sede di prima installazione pari al 4% del
costo degli impianti, non cumulabile con analoghi
contributi previsti negli accordi di cui al precedente
articolo 7. Tali contributi continuano ad applicarsi
secondo modalita' e procedure indicate nei citati accordi.
Il contributo e' adottato salvo riduzioni apportate da
specifica norma regionale.



 
Art. 10
Requisiti e specifiche tecniche

1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino i requisiti e le specifiche tecniche di cui all'allegato 2. Sono fatte salve le diverse decorrenze indicate nel medesimo allegato 2.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, UNI e CEI trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una rassegna della vigente normativa tecnica europea, tra cui i marchi di qualita' ecologica, le etichette energetiche e gli altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle norme tecniche in elaborazione.
3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, l'allegato 2 e' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La decorrenza dell'efficacia del decreto e' stabilita tenendo conto dei tempi necessari all'adeguamento alle norme tecniche con riguardo alle diverse taglie di impianto e non puo' essere fissata prima di un anno dalla sua pubblicazione.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali e' consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilita' del proponente.
5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.
6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 11

Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricita' e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.
3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilita' di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.
5. Sono abrogati:
a) l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) l'articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
6. Nei piani di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui all'allegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora cio' risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualita' dell'aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.



Note all'art. 11:
- per i riferimenti del decreto del Ministero dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si veda nelle note
all'articolo 7.
- si riporta il testo dell'articolo 136, comma 1,
lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42:
"Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico.
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per
il loro notevole interesse pubblico:
a) (omissis)
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
disposizioni della Parte seconda del presente codice, che
si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;"
- si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 4. (L) Regolamenti edilizi comunali.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina
delle modalita' costruttive, con particolare riguardo al
rispetto delle normative tecnico-estetiche,
igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilita' degli
immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. (abrogato)
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la
commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo."
- L'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, recante Regolamento di
attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia, reca:
"Criteri generali e requisiti delle prestazioni
energetiche degli edifici e degli impianti"



 
Art. 12
Misure di semplificazione

1. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricita' e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. I soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprieta' per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai siti militari e alle aree militari in conformita' con quanto previsto dall'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per l'autorizzazione, la connessione, la costruzione, l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai medesimi impianti. Il riordino e' effettuato sulla base dei seguenti criteri:
a) coordinare ed unificare, laddove possibile, i diversi oneri e garanzie al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni;
b) rendere proporzionato e razionale il sistema complessivo di oneri e garanzie;
c) rendere efficiente l'intero processo amministrativo ed accelerare la realizzazione degli impianti, corrispondendo agli obiettivi di cui all'articolo 3 e, al contempo, contrastando attivita' speculative nelle diverse fasi di autorizzazione, connessione, costruzione, esercizio degli impianti e rilascio degli incentivi;
d) prevedere la possibilita' di diversificare gli oneri e le garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendo conto dell'effetto scala;
e) coordinare gli oneri previsti dall'articolo 24, comma 4, lettera b), per l'assegnazione degli incentivi, quelli previsti dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, ai fini dell'autorizzazione, e quelli a garanzia della connessione degli impianti disposti anche in attuazione dell'articolo 1-septies, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 105 del 2010;
f) per gli oneri e le garanzie a favore di Regioni o di enti locali, prevedere principi minimi generali che restano validi fino all'emanazione di un'apposita normativa regionale;
g) definire i casi in cui l'acquisizione del nulla osta minerario, previsto dall'articolo 120 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, puo' essere sostituito da dichiarazione del progettista circa l'insussistenza di interferenze con le attivita' minerarie, prevedendo la pubblicazione delle informazioni necessarie a tal fine da parte dalla competente autorita' di vigilanza mineraria ed eventualmente coinvolgendo le Regioni interessate;
h) definire, con riferimento all'obbligo di rimessa in pristino del sito di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 le modalita' e le garanzie da rispettare per assicurare il corretto smaltimento dei componenti dell'impianto.



Note all'art. 12:
- Per i riferimenti del decreto del Ministero dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si veda nelle note
all'articolo 7.
- Per il testo dell'articolo 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si veda
nelle note all'art. 11
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2
maggio 2006, n. 100, S.O.
- Si riporta il testo dell' dall'articolo 355 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
"Art. 355 Valorizzazione ambientale degli immobili
militari
1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di
soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonche' per
conseguire significative misure di contenimento degli oneri
connessi e delle spese per la gestione delle aree
interessate, puo', fatti salvi i diritti dei terzi,
affidare in concessione o in locazione, o utilizzare
direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le
infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque
titolo in uso o in dotazione all'Esercito italiano, alla
Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei
carabinieri, con la finalita' di installare impianti
energetici destinati al miglioramento del quadro di
approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza
e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della
flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, nel
quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e
ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello
Stato.
2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i
beni immobili individuati ai sensi dell' articolo 27, comma
13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, e dell' articolo
307, comma 2.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della
difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione
interessata, nel rispetto dei principi e con le modalita'
previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento
all' articolo 17 del medesimo codice, e successive
modificazioni, puo' stipulare accordi con imprese a
partecipazione pubblica o private. All'accordo sono
allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto
ambientale che attesti la conformita' del progetto medesimo
alla normativa vigente in materia di ambiente.
4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione
del progetto preliminare al Ministero della difesa e al
Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
ovvero alla regione territorialmente competente, istanza
per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la
verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto
ambientale, se previste dalla normativa vigente.
5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione
procedente, convoca una conferenza di servizi per
l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o
degli assensi comunque denominati delle altre
amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le
modalita' di cui agli articoli da 14 a 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
anche con riferimento alle disposizioni concernenti il
raccordo con le procedure di valutazione di impatto
ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento
della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, se previsto,
e' reso in base alla normativa vigente.
6. La determinazione finale della conferenza di servizi
di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di
autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o
atto di assenso comunque denominato.
7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto
previsto dal comma 1, puo' usufruire per l'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di
scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo
le modalita' di cui al comma 4, dell' articolo 27, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza
superiore a 200 kW."
- per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 5.
- si riporta il testo dell'articolo 1-quinquies e
1-septies, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2010, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto
2010, n. 129, recante Misure urgenti in materia di energia:
"Art. 1-quinquies Garanzie finanziarie ai fini
dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
1. Al fine di contrastare le attivita' speculative
legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti
autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la
realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo
economico stabilisce, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, opportune misure affinche' l'istanza per
l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia
accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico
del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e
di eventuali successivi subentranti."
"2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla
base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico
connessi alla politica di promozione delle energie
rinnovabili e all'attuazione dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, definisce, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, regole finalizzate a
evitare fenomeni di prenotazione di capacita' di rete per
impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non
siano verificate entro tempi definiti le condizioni di
concreta realizzabilita' delle iniziative, anche con
riferimento alle richieste di connessione gia' assegnate."
- Si riporta il testo dell'art. 120 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, recante Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici:
"Art. 120. Le condutture elettriche che debbono
attraversare zone dichiarate militarmente importanti,
fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone
demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie,
tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o
telefoniche di pubblico servizio o militari, linee
elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie
dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa
esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad
impianti radio-telegrafici o radio-telefonici di Stato, o
che debbono attraversare zone adiacenti agli aeroporti o
campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro
dal punto piu' vicino del perimetro dei medesimi, o quelle
che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai
medesimi e quelle che debbono attraversare beni di
pertinenza dell'autorita' militare o appoggiarsi ad essa
non possono essere autorizzate in nessun caso se non si
siano pronunciate in merito le autorita' interessate.
Per le modalita' di esecuzione e di esercizio delle
linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve
stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti
autorita'."
- Per l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, si veda nelle note all'articolo 4.



 
Art. 13
Certificazione energetica degli edifici

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; »
b) all'articolo 6, comma 1-bis, sono soppresse le parole: "con riferimento al comma 4";
c) all'articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unita' immobiliari gia' dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita' immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.».



Note all'art. 13:
- si riporta il testo degli artt. 1 e 6 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia, come modificati dal presente
decreto:
"Art. 1. Finalita'.
1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le
condizioni e le modalita' per migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo,
la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili
e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire
gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di
gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto,
promuovere la competitivita' dei comparti piu' avanzati
attraverso lo sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni
energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di
prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica
degli edifici e per il trasferimento delle relative
informazioni in sede di compravendita e locazione;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di
climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti incaricati della
certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze,
delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento
della politica energetica del settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli
utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli
operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le
province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e
cooperazione, predispongono programmi, interventi e
strumenti volti, nel rispetto dei principi di
semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti
norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche
attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e
di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti
legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e
dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle
fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e
l'informazione degli utenti finali."
"Art. 6. Certificazione energetica degli edifici.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al
termine della costruzione medesima ed a cura del
costruttore, di un attestato di certificazione energetica,
redatto secondo i criteri e le metodologie di cui
all'articolo 4, comma 1.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano agli edifici che non ricadono nel campo di
applicazione del comma 1 con la seguente gradualita'
temporale e con onere a carico del venditore o del
locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di
superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso
di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di
superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con
l'esclusione delle singole unita' immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unita'
immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di
certificazione energetica dell'edificio o dell'unita'
immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al
comma 6, e' necessario per accedere agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o
contributi a carico di fondi pubblici o della generalita'
degli utenti, finalizzati al miglioramento delle
prestazioni energetiche dell'unita' immobiliare,
dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti
salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in
relazione ad iniziative gia' formalmente avviate a
realizzazione o notificate all'amministrazione competente,
per le quali non necessita il preventivo assenso o
concessione da parte della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i
contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli
impianti termici o di climatizzazione degli edifici
pubblici, o nei quali figura comunque come committente un
soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione
dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi
di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione
al pubblico della targa energetica.
2. La certificazione per gli appartamenti di un
condominio puo' fondarsi, oltre sulla valutazione
dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero edificio,
per i condomini dotati di un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento
rappresentativo dello stesso condominio e della stessa
tipologia.
2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2,
l'attestato di qualificazione energetica puo' essere
predisposto a cura dell'interessato, al fine di
semplificare il rilascio della certificazione energetica,
come precisato al comma 2 dell'allegato A.
2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di
edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita
apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore
danno atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione in ordine alla certificazione energetica
degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si
applica solo agli edifici e alle unita' immobiliari gia'
dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi
dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo
oneroso di edifici o di singole unita' immobiliari, a
decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di
vendita riportano l'indice di prestazione energetica
contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
3.
4.
5. L'attestato relativo alla certificazione energetica,
rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validita' temporale
massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed e'
aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che
modifica la prestazione energetica dell'edificio o
dell'impianto.
6. L'attestato di certificazione energetica comprende i
dati relativi all'efficienza energetica propri
dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori
di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e
confrontare la prestazione energetica dell'edificio.
L'attestato e' corredato da suggerimenti in merito agli
interventi piu' significativi ed economicamente convenienti
per il miglioramento della predetta prestazione.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad
uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000
metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica e'
affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo
facilmente visibile per il pubblico.
8. Gli edifici di proprieta' pubblica che sono oggetto
dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti
adottati dal Ministero delle attivita' produttive il 20
luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e
all'affissione dell'attestato di certificazione energetica
in luogo facilmente visibile al pubblico.
9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di
quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi
semplificati che minimizzino gli oneri."



 
Art. 14
Disposizioni in materia di informazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) realizza, aggiornandolo sulla base dell'evoluzione normativa, in collaborazione con l'ENEA per quanto riguarda le informazioni relative all'efficienza energetica, un portale informatico recante:
a) informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e freddo e sulle relative condizioni e modalita' di accesso;
b) informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore, freddo ed elettricita' da fonti energetiche rinnovabili;
c) orientamenti che consentano a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali;
d) informazioni riguardanti le buone pratiche adottate nelle regioni, nelle provincie autonome e nelle province per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per promuovere il risparmio e l'efficienza energetica;
e) informazioni di sintesi in merito ai procedimenti autorizzativi adottati nelle regioni, nelle province autonome e nelle province per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili, anche a seguito di quanto previsto nelle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
2. Il GSE, con le modalita' di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, puo' stipulare accordi con le autorita' locali e regionali per elaborare programmi d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili. I programmi sono coordinati con quelli svolti in attuazione del comma 1 e riportati nel portale informatico di cui al medesimo comma 1.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le condizioni e le modalita' con le quali i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili abilitati alle attivita' di cui all'articolo 15, commi 4 e 6, rendono disponibili agli utenti finali informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti.



Note all'art. 14:
- Per l'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, si veda nelle note all'articolo
4.
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, recante Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia:
"Art. 27. (Misure per la sicurezza e il potenziamento
del settore energetico)
1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in
campo energetico, le amministrazioni di cui all' articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito
delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici
Spa e alle societa' da esso controllate. Il Gestore dei
servizi elettrici Spa e le societa' da esso controllate
forniscono tale supporto secondo modalita' stabilite con
atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adeguano lo statuto societario."



 
Art. 15
Sistemi di qualificazione degli installatori

1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.
2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:
a) il titolo di formazione professionale e' rilasciato nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;
b) il previo periodo di formazione e' effettuato secondo le modalita' individuate nell'allegato 4.
3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3.
5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attivita'.
6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro e' effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4.
7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici:
"Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in
alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica
conseguito presso una universita' statale o legalmente
riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola
secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa
al settore delle attivita' di cui all'articolo 1, presso un
istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un
periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi,
alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il
periodo di inserimento per le attivita' di cui all'articolo
1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore. Il periodo di inserimento per le
attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di
due anni;"
- si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio:
"4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
sono istituiti una scuola di specializzazione
post-universitaria sulla biologia e la conservazione della
fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per
la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge una commissione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un
rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente,
da un rappresentante del Ministro della sanita' e dal
direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia
della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la
pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal
presente articolo e li sottopone al Presidente del
Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.
Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive
modificazioni statutarie che si rendano necessarie per
rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde
consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri
compiti, in modo da realizzare una piu' efficiente e
razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili."
- Il decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206,
recante Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania, e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.



 
Art. 16

Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche

1. La costruzione e l'esercizio delle opere di cui all'articolo 4, comma 4, sono autorizzati dalla Regione competente su istanza del gestore di rete, nella quale sono indicati anche i tempi previsti per l'entrata in esercizio delle medesime opere. L'autorizzazione e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Le Regioni possono delegare alle Province il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, qualora le opere di cui all'articolo 4, comma 4, nonche' gli impianti ai quali le medesime opere sono funzionali, ricadano interamente all'interno del territorio provinciale.
3. Le Regioni e, nei casi previsti al comma 2, le Province delegate assicurano che i procedimenti di cui al comma 1 siano coordinati con i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, comunque denominati, allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti in attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche alla costruzione di opere e infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell'energia prodotta da impianti gia' in esercizio.



Note all'art. 16:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
- si riporta il testo dell'articolo 2, comma 167, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, uno o
piu' decreti per definire la ripartizione fra regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima
di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili
per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo
interno lordo entro 2020 ed i successivi aggiornamenti
proposti dall'Unione europea. I decreti di cui al primo
periodo sono emanati tenendo conto:
a) della definizione dei potenziali regionali tenendo
conto dell'attuale livello di produzione delle energie
rinnovabili;
b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012,
2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi
intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
c) della determinazione delle modalita' di esercizio
del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo
120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle
regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati".



 
Art. 17
Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione

1. Terna S.p.A. individua in una apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti in corso.
2. In una apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale Terna S.p.A. individua gli interventi di potenziamento della rete che risultano necessari per assicurare l'immissione e il ritiro integrale dell'energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile gia' in esercizio.
3. Le sezioni del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, di cui ai commi 1 e 2, possono includere sistemi di accumulo dell'energia elettrica finalizzati a facilitare il dispacciamento degli impianti non programmabili.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla regolamentazione di quanto previsto al comma 3 e assicura che la remunerazione degli investimenti per la realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi 1, 2 e 3 tenga adeguatamente conto dell'efficacia ai fini del ritiro dell'energia da fonti rinnovabili, della rapidita' di esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere, anche con riferimento, in modo differenziato, a ciascuna zona del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di accumulo.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita':
"Art. 14. Questioni attinenti il collegamento degli
impianti alla rete elettrica.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas emana specifiche direttive relativamente alle
condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del
servizio di connessione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale
superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di
connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1:
a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di
rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli
impianti di utenza e di rete per la connessione;
b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la
determinazione dei costi, a carico del produttore, per
l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per
l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi
di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di
rete;
d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti
di rete per la connessione possono essere realizzati
interamente dal produttore, individuando altresi' i
provvedimenti che il Gestore della rete deve adottare al
fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; per
i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di
questa facolta', stabiliscono quali sono le iniziative che
il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi
di realizzazione;
e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di
rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie
per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento
delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi
impianti;
f) definiscono le modalita' di ripartizione dei costi
fra tutti i produttori che ne beneficiano delle eventuali
opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette
modalita', basate su criteri oggettivi, trasparenti e non
discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori
gia' connessi e quelli collegatisi successivamente e gli
stessi gestori di rete traggono dalle connessioni,
f-bis) sottopongono a termini perentori le attivita'
poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e
procedure sostitutive in caso di inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5
dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e
dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14
novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle
controversie insorte fra produttori e gestori di rete con
decisioni, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, vincolanti fra le parti;
f-quater) prevedono l'obbligo di connessione
prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia
tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma
possano essere adottati interventi di adeguamento congrui
(19);
f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori
di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater)
includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per
il funzionamento della rete e tutte le installazioni di
connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con
parziale cessione alla rete dell'energia elettrica
prodotta;
f-sexies) prevedono che i costi associati alla
connessione siano ripartiti con le modalita' di cui alla
lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete
siano a carico del gestore della rete;
f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche
per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della
generazione distribuita e della piccola cogenerazione
mediante impianti eserciti tramite societa' terze, operanti
nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese
artigiane e le loro forme consortili.
3. I gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al
produttore che richiede il collegamento alla rete di un
impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte
a favorirne l'accesso alla rete, unitamente alle stime dei
costi e della relativa ripartizione, in conformita' alla
disciplina di cui al comma 1.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta
i provvedimenti eventualmente necessari per garantire che
la tariffazione dei costi di trasmissione e di
distribuzione non penalizzi l'elettricita' prodotta da
fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in
zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a
bassa densita' di popolazione."



 
Art. 18
Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione

1. Ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti interventi di ammodernamento. I suddetti interventi consistono prioritariamente in sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e delle unita' di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto elettriche.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla definizione delle caratteristiche degli interventi di cui al comma 1 e assicura che il trattamento ivi previsto tenga conto dei seguenti criteri:
a) indicazioni delle Regioni territorialmente interessate agli interventi;
b) dimensione del progetto di investimento, in termini di utenze attive coinvolte, sistemi di stoccaggio ed effetti sull'efficacia ai fini del ritiro integrale dell'energia da generazione distribuita e fonti rinnovabili;
c) grado di innovazione del progetto, in termini di capacita' di aggregazione delle produzioni distribuite finalizzata alla regolazione di tensione e all'uniformita' del diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati di comunicazione, controllo e gestione;
d) rapidita' di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere.
3. Le imprese distributrici di energia elettrica, fatti salvi gli atti di assenso dell'amministrazione concedente, rendono pubblico con periodicita' annuale il piano di sviluppo della loro rete, secondo modalita' individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Il piano di sviluppo della rete di distribuzione, predisposto in coordinamento con Terna S.p.A. e in coerenza con i contenuti del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, indica i principali interventi e la previsione dei relativi tempi di realizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione.
 
Art. 19

Ulteriori compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
materia di accesso alle reti elettriche

1. Entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, ogni due anni, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna le direttive di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, perseguendo l'obiettivo di assicurare l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico nella misura necessaria per il raggiungimento al 2020 degli obiettivi di cui all'articolo 3.
2. Con la medesima periodicita' di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettua un'analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo.



Note all'art. 19:
- per l'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, si veda nelle note all'articolo 17.



 
Art. 20

Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del
gas naturale

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema:
a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualita', l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;
b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovra' risultare coerente con criteri di fattibilita' tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;
c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;
e) sottopongono a termini perentori le attivita' poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento, individuando altresi' i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;
g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;
h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
i) stabiliscono le misure necessarie affinche' l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano.
 
Art. 21
Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale

1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 20 e' incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalita':
a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;
c) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto di cui al comma 2, qualora sia immesso nella rete del gas naturale. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'articolo 33, comma 5.



Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell' articolo 2-quater, comma 1,
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante
Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa:
"Art. 2-quater. Interventi nel settore agroenergetico.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che
immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire
da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere
impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in
consumo nel territorio nazionale una quota minima di
biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, nonche' di combustibili sintetici purche' siano
esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalita' di
cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al
predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri
soggetti."



 
Art. 22

Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il
teleraffrescamento

1. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad ogni effetto, esclusa la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei casi e alle condizioni definite con il decreto di cui al comma 5.
2. In sede di pianificazione e progettazione, anche finalizzate a ristrutturazioni di aree residenziali, industriali o commerciali, nonche' di strade, fognature, reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per le telecomunicazioni, i Comuni verificano la disponibilita' di soggetti terzi a integrare apparecchiature e sistemi di produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili.
3. Al fine di valorizzare le ricadute dell'azione di pianificazione e verifica di cui al comma 2, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti definiscono, in coordinamento con le Province e in coerenza con i Piani energetici regionali, specifici Piani di sviluppo del teleriscaldamento e del teleraffrescamento volti a incrementare l'utilizzo dell'energia prodotta anche da fonti rinnovabili. I Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti possono definire i Piani di cui al periodo precedente, anche in forma associata, avvalendosi dell'azione di coordinamento esercitata dalle Province.
4. E' istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 c€/Sm3, posto a carico dei clienti finali. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina le modalita' di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalita' di gestione e accesso del fondo di cui al comma 4, nonche' le modalita' per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, tenendo conto:
a) della disponibilita' di biomasse agroforestali nelle diverse regioni, ovvero nelle diverse sub-aree o bacini, ove individuati dalla pianificazione regionale o sub-regionale;
b) delle previsioni dei piani regionali per il trattamento dei rifiuti e in particolare degli impianti di valorizzazione energetica a valle della riduzione, del riuso e della raccolta differenziata, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;
c) della disponibilita' di biomasse di scarto in distretti agricoli e industriali;
d) della fattibilita' tecnica ed economica di reti di trasporto di calore geotermico;
e) della presenza di impianti e progetti di impianti operanti o operabili in cogenerazione;
f) della distanza dei territori da reti di teleriscaldamento esistenti.



Note all'art. 22:
- si riporta il testo all'articolo 16, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380:
"7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato."



 
Art. 23
Principi generali

1. Il presente Titolo ridefinisce la disciplina dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. La nuova disciplina stabilisce un quadro generale volto alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la stabilita' nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalita' e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori.
2. Costituiscono ulteriori principi generali dell'intervento di riordino e di potenziamento dei sistemi di incentivazioni la gradualita' di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalita' agli obiettivi, nonche' la flessibilita' della struttura dei regimi di sostegno, al fine di tener conto dei meccanismi del mercato e dell'evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.
3. Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorita' e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell'accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonche' ai seguenti soggetti:
a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
b) il soggetto responsabile dell'impianto;
c) il direttore tecnico;
d) i soci, se si tratta di societa' in nome collettivo;
e) i soci accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita semplice;
f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio.
4. Dal presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 24
Meccanismi di incentivazione

1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 e' incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri specifici di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardia delle produzioni non incentivate e' effettuata con gli strumenti di cui al comma 8.
2. La produzione di energia elettrica dagli impianti di cui al comma 1 e' incentivata sulla base dei seguenti criteri generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
b) il periodo di diritto all'incentivo e' pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio dello stesso;
c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e puo' tener conto del valore economico dell'energia prodotta;
d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 5;
e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del presente comma e dalla lettera c) del comma 5, l'incentivo e' attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, e da centrali ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
f) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici e' superiore per gli impianti ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;
g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo tiene conto della tracciabilita' e della provenienza della materia prima, nonche' dell'esigenza di destinare prioritariamente:
i. le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all'utilizzo termico;
ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i trasporti;
iii. il biometano all'immissione nella rete del gas naturale e all'utilizzo nei trasporti.
h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo e' finalizzato a promuovere:
i. l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attivita' agricole, agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonche' di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadri e da intese di filiera;
ii. la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione;
iii. la realizzazione e l'esercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attivita' agricole, in particolare di micro e minicogenerazione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 23, comma 1;
i) l'incentivo e' altresi' attribuito, per contingenti di potenza, alla produzione da impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale, nel rispetto dei seguenti criteri:
i. l'intervento e' eseguito su impianti che siano in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;
ii. l'incentivo massimo riconoscibile non puo' essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, al 25% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 50% dell'incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi; nel caso degli impianti alimentati a biomassa, ivi compresi quelli alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti, l'incentivo massimo riconoscibile non puo' essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, all'80% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 90% dell'incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi;
iii. l'incentivo in ogni caso non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge;
iv. l'incentivo non si applica alle produzioni da impianti che beneficiano di incentivi gia' attribuiti alla data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il quale e' erogato l'incentivo in godimento.
3. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non inferiore a 5 MW elettrici, nonche' dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:
a) l'incentivo e' diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di commisurarlo ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala;
b) l'incentivo riconosciuto e' quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5.
4. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l'accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto a un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE. Le procedure d'asta sono disciplinate sulla base dei seguenti criteri:
a) gli incentivi a base d'asta tengono conto dei criteri generali indicati al comma 2 e del valore degli incentivi, stabiliti ai fini dell'applicazione del comma 3, relativi all'ultimo scaglione di potenza, delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e delle economie di scala delle diverse tecnologie;
b) le aste hanno luogo con frequenza periodica e prevedono, tra l'altro, requisiti minimi dei progetti e di solidita' finanziaria dei soggetti partecipanti, e meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l'entrata in esercizio;
c) le procedure d'asta sono riferite a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto;
d) l'incentivo riconosciuto e' quello aggiudicato sulla base dell'asta al ribasso;
e) le procedure d'asta prevedono un valore minimo dell'incentivo comunque riconosciuto dal GSE, determinato tenendo conto delle esigenze di rientro degli investimenti effettuati.
5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in particolare:
a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in applicazione del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonche' i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli impianti sottoposti alle procedure d'asta;
b) le modalita' con cui il GSE seleziona i soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure d'asta;
c) le modalita' per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono stabilite le modalita' con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, e' commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditivita' degli investimenti effettuati.
d) le modalita' di calcolo e di applicazione degli incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili in centrali ibride;
e) le modalita' con le quali e' modificato il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di semplificarne la fruizione;
f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di cui al comma 3 e degli incentivi a base d'asta di cui al comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui alla lettera a) e, successivamente, ogni tre anni;
ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori;
iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza da installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto, in coerenza con la progressione temporale di cui all'articolo 3, comma 3;
iv. possono essere riviste le percentuali di cumulabilita' di cui all'articolo 26;
g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione;
h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinnovabili non programmabili volti a renderne programmabile la produzione ovvero a migliorare la prevedibilita' delle immissioni in rete, puo' essere riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al presente articolo. Con il medesimo provvedimento puo' essere individuata la data a decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli incentivi di cui al presente articolo esclusivamente se dotati di tale configurazione. Tale data non puo' essere antecedente al 1° gennaio 2018;
i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 3, ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli incentivi.
6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo e all'articolo 25, comma 4, trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di partecipazione al mercato elettrico dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali, in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, la salvaguardia della produzione non e' assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas mirano ad assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi, fermo restando, per questi ultimi, il requisito della sostenibilita'.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante impianti che facciano ricorso a tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a media ed alta entalpia.



Note all'art. 24:
- si riporta il testo all'articolo 2 del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81 recante Interventi urgenti per i
settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca,
nonche' in materia di fiscalita' d'impresa:
"Art. 2. Interventi urgenti nel settore bieticolo -
saccarifero.
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore
bieticolo - saccarifero e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale
composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo
presiede, dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita'
produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
nonche' da tre presidenti di regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio
dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero
delle politiche agricole e forestali, preposto ad un
Ufficio dirigenziale generale.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il piano per la
razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolo - saccarifera;
b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste
per la riconversione industriale del settore e per le
connesse problematiche sociali;
c) formula direttive per l'approvazione dei progetti di
riconversione.
3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle
politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto
di riconversione per ciascuno degli impianti industriali
ove cessera' la produzione di zucchero. I progetti di
riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia
dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento,
sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche
avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo
agroalimentare s.p.a. (ISA).
4.
4-bis. All'AGEA e' attribuita, per l'anno 2006, una
dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro,
finalizzata ad assicurare l'erogazione degli aiuti
nazionali per la produzione bieticolosaccarifera previsti
dalla normativa comunitaria, nonche' ad assicurare,
relativamente al primo anno di attuazione, la piu' efficace
realizzazione degli obiettivi della riforma
dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F
della legge 23 dicembre 2005, n. 266
5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2,
lettera a), gli aiuti comunitari alla ristrutturazione
delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma
della organizzazione comune di mercato dello zucchero non
concorrono alla formazione del reddito.
5-bis. La quota di raffinazione di zucchero di canna
greggio spettante all'Italia a partire dall'anno 2007
nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dello
zucchero e' attribuita con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai
sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
prevedono la assegnazione della quota suddetta garantendo
l'unitarieta' della quota stessa e la priorita' per
l'ubicazione dell'impianto nelle regioni dell'obiettivo
convergenza."
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita':
"Art. 7. Disposizioni specifiche per il solare.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata,
adotta uno o piu' decreti con i quali sono definiti i
criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica dalla fonte solare.
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il
bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa
comunitaria vigente:
a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono
beneficiare dell'incentivazione;
b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei
componenti e degli impianti;
c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilita'
dell'incentivazione con altri incentivi;
d) stabiliscono le modalita' per la determinazione
dell'entita' dell'incentivazione. Per l'elettricita'
prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di
importo decrescente e di durata tali da garantire una equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da
installare;
f) fissano, altresi', il limite massimo della potenza
elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono
ottenere l'incentivazione;
g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi
attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3,
secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79."
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita':
"Art. 13. Questioni riguardanti la partecipazione al
mercato elettrico.
1. Fermo restando l'obbligo di utilizzazione
prioritaria e il diritto alla precedenza nel
dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili e' immessa nel sistema
elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi.
2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da
impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati
da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli
impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo
periodo del comma 3 e di quella ceduta al Gestore della
rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai
sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14
novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonche'
della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli
impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli
articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa viene
collocata sul mercato elettrico secondo la relativa
disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento
definite dal Gestore della rete in attuazione delle
disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza
qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del
produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e'
collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato.
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2
e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al
comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di tali
convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 e'
ritirata dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato,
secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
di mercato."



 
Art. 25
(Disposizione transitorie e abrogazioni)

1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, e' incentivata con i meccanismi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con i correttivi di cui ai commi successivi.
2. L'energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012 non e' soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3.
3. A partire dal 2013, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si riduce linearmente in ciascuno degli anni successivi, a partire dal valore assunto per l'anno 2012 in base alla normativa vigente, fino ad annullarsi per l'anno 2015.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati e' pari al 78 per cento del prezzo di cui al citato comma 148. Il GSE ritira altresi' i certificati verdi, rilasciati per le produzioni di cui ai medesimi anni, relativi agli impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2005, n. 265. Il prezzo di ritiro dei certificati di cui al precedente periodo e' pari al prezzo medio di mercato registrato nel 2010. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi 149 e 149-bis dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 i residui di macellazione, nonche' i sottoprodotti delle attivita' agricole, agroalimentari e forestali, non sono considerati liquidi anche qualora subiscano, nel sito di produzione dei medesimi residui e sottoprodotti o dell'impianto di conversione in energia elettrica, un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica.
6. Le tariffe fisse omnicomprensive previste dall'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 restano costanti per l'intero periodo di diritto e restano ferme ai valori stabiliti dalla tabella 3 allegata alla medesima legge per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
7. I fattori moltiplicativi di cui all'articolo 2, comma 147, della legge24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 1, comma 382-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano costanti per l'intero periodo di diritto e restano fermi ai valori stabiliti dalle predette norme per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
8. Il valore di riferimento di cui all'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 resta fermo al valore fissato dalla predetta norma per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
9. Le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011.
10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al termine di cui al comma 9 e' disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:
a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;
b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea;
c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell'area di sedime;
d) applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il presente comma.
11. Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti prodotti tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera c), sono abrogati:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 del 2003;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013:
1) i commi 143, 144, 145, 150, 152, 153, lettera a), dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2) il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
3) l'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2016:
1) i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
2) l'articolo 4 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 1, che e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
3) i commi 382, 382-bis, 382-quater, 382-quinquies, 382-sexies, 382-septies, 383 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
4) i commi 147, 148, 155 e 156 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applicano anche agli impianti a biogas di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008. Il periodo residuo degli incentivi e' calcolato sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007.



Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 11, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica):
"Art. 11. Energia elettrica da fonti rinnovabili.
1. Al fine di incentivare l'uso delle energie
rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle
emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse
energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli
importatori e i soggetti responsabili degli impianti che,
in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da
fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel
sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una
quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in
esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in
vigore del presente decreto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle
importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al
netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
dell'energia elettrica prodotta da impianti di
gassificazione che utilizzino anche carbone di origine
nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato
dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al
comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della
suddetta energia eccedente i 100 GWh."
- si riporta il testo dell'articolo 2, commi 145, 147,
148, 149 e 149-bis della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
"145. La produzione di energia elettrica mediante
impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3
allegata alla presente legge e di potenza nominale media
annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico,
ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al
comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa
fissa onnicomprensiva di entita' variabile a seconda della
fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella
3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto
disposto a legislazione vigente in materia di biomasse
agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito
di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere
corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica e'
remunerata, con le medesime modalita', alle condizioni
economiche previste dall'articolo 13 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa
onnicomprensiva di cui al presente comma puo' essere
variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, assicurando la congruita' della
remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili."
"147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini
del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e
vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per
ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma
143, in numero pari al prodotto della produzione netta di
energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il
coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui
alla tabella 2 allegata alla presente legge, fermo restando
quanto disposto a legislazione vigente in materia di
biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute
nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure
di filiere corte.
148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal
GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul
mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla
differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di
prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio
annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica
definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno
precedente e comunicato dalla stessa Autorita' entro il 31
gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di
riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 per
le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere
aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, assicurando la congruita' della
remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili.
149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento
dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del
consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili
e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa
dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore,
ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno,
ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere
all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai
certificati verdi registrato nell'anno precedente dal
Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE
entro il 31 gennaio di ogni anno.
149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di
sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed
imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che
maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli
obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della
direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31
dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo
derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati
verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze
dell'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a
quello relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo
che almeno l'80 per cento di tale riduzione derivi dal
contenimento della quantita' di certificati verdi in
eccesso."
- si riporta il testo della tabella 3 allegata alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244:
"Tabella 3
(Articolo 2, comma 145)

Parte di provvedimento in formato grafico

- si riporta il testo dell'articolo 1, comma
382-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati
verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e
vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per
ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari
al prodotto della produzione di energia elettrica dalle
fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente,
moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente
puo' essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
assicurando la congruita' della remunerazione ai fini
dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti."
- si riporta il testo dell'articolo 2-sexies del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, recante
Misure urgenti per garantire la sicurezza di
approvvigionamento di energia elettrica nelle isole
maggiori:
"Art. 2-sexies. Riconoscimento delle tariffe
incentivanti per la produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio
2007, recante criteri e modalita' per incentivare la
produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a
tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano
concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione
dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato
all'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei
servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la
fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno
2011.
1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 e'
accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico
abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al
comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle
pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a.,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono
effettuare controlli a campione per la verifica delle
comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la
medesima facolta' per le amministrazioni competenti al
rilascio dell'autorizzazione."
Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 5.
- Per l'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, si veda nelle note all'articolo 24.
- L'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, abrogato dal presente decreto, a decorrere dal 1°
gennaio 2013 reca:
"Art. 7. Disposizioni specifiche per il solare."



 
Art. 26
(Cumulabilita' degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 24 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Il diritto agli incentivi di cui all'articolo 24, comma 3, e' cumulabile, nel rispetto delle relative modalita' applicative:
a) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento, nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto alla lettera c); per i soli impianti fotovoltaici realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonche' su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprieta' di regioni, province autonome o enti locali, la soglia di cumulabilita' e' stabilita fino al 60 per cento del costo di investimento;
c) per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento;
d) per gli impianti di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature;
e) per gli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.
3. Il primo periodo del comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia.



Note all'art. 26:
- si riportano gli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante Regolazioni dei
mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38:
"Art. 9. Intesa di filiera.
1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire
l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti
agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi
della filiera e dei consumatori. L'intesa puo' definire:
a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza
della produzione e del mercato;
b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione
dei prodotti sul mercato;
c) modelli contrattuali compatibili con la normativa
comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di
coltivazione, allevamento e fornitura;
d) modalita' di valorizzazione e tutela delle
denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi
di qualita';
e) criteri per la valorizzazione del legame delle
produzioni al territorio di provenienza;
f) azioni al fine di perseguire condizioni di
equilibrio e stabilita' del mercato attraverso informazioni
e ricerche per l'orientamento della produzione agricola
alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
2. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del
Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi
maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei
settori della produzione, della trasformazione, del
commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e
agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i
predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a
livello nazionale per il settore di appartenenza. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono definite le modalita' per la
stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di
costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.
3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle
Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173.
4. Le intese non possono comportare restrizioni della
concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una
programmazione previsionale e coordinata della produzione
in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di
miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza
diretta una limitazione del volume di offerta.
5. Le intese sono comunicate al Ministero delle
politiche agricole e forestali entro i quindici giorni
dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita'
con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui
al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali."
"Art. 10. Contratti quadro.
1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 33
del Trattato istitutivo della Comunita' europea e nei
limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento
(CEE) n. 26/1962 del 4 aprile 1962, del Consiglio, e
successive modificazioni, i soggetti economici di cui al
capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i
seguenti obiettivi:
a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati
interno ed estero, e orientare la produzione agricola per
farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo,
alla domanda, al fine di perseguire condizioni di
equilibrio e stabilita' del mercato;
b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
c) migliorare la qualita' dei prodotti con particolare
riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e
alla tutela dell'ambiente;
d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le
altre finalita' perseguite dall'articolo 33 del Trattato
sulla Comunita' europea;
e) prevedere i criteri di adattamento della produzione
all'evoluzione del mercato.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali possono essere definite, per singole filiere,
modalita' di stipula dei contratti quadro in mancanza di
intesa di filiera, che prevedano una rappresentativita'
specifica, determinata in percentuale al volume di
produzione commercializzata, da parte dei soggetti
economici di cui al capo I."



 
Art. 27
Regimi di sostegno

1. Le misure e gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati:
a) mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 alle condizioni e secondo le modalita' ivi previste;
b) mediante il rilascio dei certificati bianchi per gli interventi che non ricadono fra quelli di cui alla lettera a), alle condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 29.
 
Art. 28

Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni

1. Gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, sono incentivati sulla base dei seguenti criteri generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed e' commisurato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi;
b) il periodo di diritto all'incentivo non puo' essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di conclusione dell'intervento;
c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e puo' tener conto del valore economico dell'energia prodotta o risparmiata;
d) l'incentivo puo' essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse;
e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 2.
2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al presente articolo e per l'avvio dei nuovi meccanismi di incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre:
a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri di cui al comma 1, in relazione a ciascun intervento, tenendo conto dell'effetto scala;
b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli impianti e degli interventi;
c) i contingenti incentivabili per ciascuna applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle iniziative avviate;
d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario;
e) le modalita' con le quali il GSE provvede ad erogare gli incentivi;
f) le condizioni di cumulabilita' con altri incentivi pubblici, fermo restando quanto stabilito dal comma 1, lettera d);
g) le modalita' di aggiornamento degli incentivi, nel rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al presente comma e, successivamente, ogni tre anni;
ii. i nuovi valori si applicano agli interventi realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo del comma 2, lettera f), del presente articolo. Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti di incentivazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati anche con fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse.
6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e' abrogato.



Note all'art. 28:
- per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 5.
- L'art. 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115, abrogato dal presente decreto, recava:
"Art. 9. Fondo di rotazione per il finanziamento
tramite terzi"



 
Art. 29
Certificati bianchi

1. Al fine di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bianchi, con i provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115:
a) sono stabilite le modalita' con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali relativi all'efficienza energetica;
b) e' disposto il passaggio al GSE dell'attivita' di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME sull'attivita' di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi;
c) sono approvate almeno 15 nuove schede standardizzate, predisposte dall'ENEA-UTEE secondo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 1;
d) e' raccordato il periodo di diritto ai certificati con la vita utile dell'intervento;
e) sono individuate modalita' per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati;
f) sono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico.
2. Ai fini dell'applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, i risparmi realizzati nel settore dei trasporti attraverso le schede di cui all'articolo 30 sono equiparati a risparmi di gas naturale.
3. I risparmi di energia realizzati attraverso interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale individuati nelle schede di cui all'articolo 30 concorrono al raggiungimento degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione. Per tali interventi non sono rilasciabili certificati bianchi.
4. Gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, riconosciuti come cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'impianto, hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi ne' agli incentivi definiti in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge n. 23 luglio 2009, n. 99, a un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di definizione del predetto incentivo, purche', in ciascuno degli anni del predetto periodo, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio.



Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115:
"Art. 7. Certificati bianchi
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa
con la Conferenza unificata:
a) sono stabilite le modalita' con cui gli obblighi in
capo alle imprese di distribuzione di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali di cui
all'articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto stabilito
dalla lettera b);
b) sono gradualmente introdotti, tenendo conto dello
stato di sviluppo del mercato della vendita di energia, in
congruenza con gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma
1, e agli obblighi di cui alla lettera a), obblighi di
risparmio energetico in capo alle societa' di vendita di
energia al dettaglio;
c) sono stabilite le modalita' con cui i soggetti di
cui alle lettere a) e b) assolvono ai rispettivi obblighi
acquistando in tutto o in parte l'equivalente quota di
certificati bianchi;
d) sono approvate le modalita' con cui l'Unita' per
l'efficienza energetica provvede a quanto disposto
dall'articolo 4, comma 4, lettera c);
e) sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali
possono essere rilasciati i certificati bianchi, nonche',
in conformita' a quanto previsto dall'allegato III alla
direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle tipologie di misure ed
interventi ammissibili ai fini dell'ottenimento dei
certificati bianchi.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 1, nonche' dei provvedimenti di cui all'articolo 4,
comma 3, si applicano i provvedimenti normativi e
regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
3. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al
presente articolo, il risparmio di forme di energia diverse
dall'elettricita' e dal gas naturale non destinate
all'impiego per autotrazione e' equiparato al risparmio di
gas naturale.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede alla individuazione delle modalita' con cui i
costi sostenuti per la realizzazione dei progetti
realizzati secondo le disposizioni del presente articolo,
nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, trovano
copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione
dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le
regole di funzionamento del mercato e delle transazioni
bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla
Societa' Gestore del mercato elettrico, nonche' verifica il
rispetto delle regole da parte dei soggetti di cui alla
lettera e) del comma 1 ed il conseguimento degli obblighi
da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b),
applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo
2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n.
481."
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:
"Art. 9. L'attivita' di distribuzione.
1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di
connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne
facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del
servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche
nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe,
contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ivi
comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa'
cooperative di produzione e distribuzione di cui
all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione
sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con
gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili
della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello
sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi
dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il
segreto sulle informazioni commerciali riservate; le
concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di energia
secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto."
- si riporta il testo dell'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164:
"4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli
obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con
gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi
di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della
remunerazione delle iniziative di cui al comma 4
dell'articolo 23, nel cui rispetto operano le imprese di
distribuzione, sono determinati con provvedimenti di
pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi
di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza
unificata e' verificata annualmente la coerenza degli
obiettivi regionali con quelli nazionali."
- per il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, si
veda nelle note alle premesse.
- si riporta il testo dell'articolo 30, comma 11, della
legge n. 23 luglio 2009, n. 99:
"11. Il regime di sostegno previsto per la
cogenerazione ad alto rendimento di cui al secondo periodo
del comma 1 dell' articolo 6 del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, e' riconosciuto per un periodo non
inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza
entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova
costruzione o rifacimento nonche' limitatamente ai
rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo regime di
sostegno e' riconosciuto sulla base del risparmio di
energia primaria, anche con riguardo all'energia
autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il
valore economico dello stesso regime di sostegno sia in
linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri
dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo
dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della
concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e
le modalita' per il riconoscimento dei benefici di cui al
presente comma, nonche', con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare entro la medesima data, dei benefici di cui all'
articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,
garantendo la non cumulabilita' delle forme incentivanti."



 
Art. 30
Misure in materia di efficienza energetica

1. In vista dell'esigenza di procedere in tempi brevi all'attuazione delle attivita' previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ai fini del conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, l'ENEA avvia ed effettua le attivita' in esso previste e in particolare:
a) ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e trasmette al Ministero dello sviluppo economico almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo ai seguenti settori/interventi:
i. diffusione di automezzi elettrici, a gas naturale e a GPL;
ii. interventi nel settore informatico con particolare riguardo all'utilizzo di server/servizi remoti anche virtuali;
iii. illuminazione efficiente con particolare riguardo all'illuminazione pubblica a LED e al terziario;
iv. misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale;
v. misure di efficientamento nel settore della distribuzione idrica;
vi. risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni ai fini del risparmio energetico;
vii. recuperi di energia.
viii. apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo, unita' trattamento aria, pompe di calore, elettrodomestici anche dotati di etichetta energetica; l'ENEA sviluppa procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi con l'applicazione di metodologie statistiche e senza fare ricorso a misurazioni dirette;
b) provvede a pubblicare casi studio e parametri standard come guida per facilitare la realizzazione e la replicabilita' degli interventi a consuntivo.



Note all'art. 30:
- Per il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115:
"Art. 4. Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza
energetica
1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito
denominata: «Unita' per l'efficienza energetica», senza
nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della
finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
2. L'Unita' per l'efficienza energetica opera secondo
un proprio piano di attivita', approvato congiuntamente a
quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257. L'ENEA provvede alla redazione di
tale piano di attivita' sulla base di specifiche direttive,
emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto
disposto dal presente decreto oltreche' ad ulteriori
obiettivi e provvedimenti attinenti l'efficienza
energetica.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su
proposta del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e
previo parere per i profili di rispettiva competenza del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite
le modalita' con cui si procede alla riorganizzazione delle
strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di
consentire l'effettivita' delle funzioni dell'Unita' per
l'efficienza energetica.
4. L'Unita' per l'efficienza energetica svolge le
seguenti funzioni:
a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le
regioni ai fini del controllo generale e della supervisione
dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del presente
decreto;
b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei
progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e
coordinando le informazioni necessarie ai fini delle
specifiche attivita' di cui all'articolo 5;
c) predispone, in conformita' a quanto previsto dalla
direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione
dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio
energetico ai fini della verifica del conseguimento degli
obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. In tale ambito,
definisce altresi' metodologie specifiche per l'attuazione
del meccanismo dei certificati bianchi, approvate con le
modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, con particolare
riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che
consentano la quantificazione dei risparmi senza fare
ricorso a misurazioni dirette;
d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per
lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della
predisposizione degli strumenti attuativi necessari al
conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di
risparmio energetico di cui al presente decreto;
e) assicura, anche in coerenza con i programmi di
intervento delle regioni, l'informazione a cittadini, alle
imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori
economici, sugli strumenti per il risparmio energetico,
nonche' sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico
predisposto per la diffusione e la promozione
dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire
sistemi di diagnosi energetiche in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 18."



 
Art. 31

Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27
dicembre 2006, n. 296

1. Per le regioni e gli enti locali, nonche' per tutti gli altri enti pubblici, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non puo' essere superiore a centottanta mesi, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Con la convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono definiti, altresi', gli oneri di gestione del fondo rotativo di cui al comma 1110 del medesimo articolo 1, da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti SpA. La copertura di tali oneri, nella misura massima dell'1,50 per cento su base annua, e' disposta a valere sulle risorse annualmente confluite nel medesimo fondo provenienti dal bilancio dello Stato e dai rimborsi dei finanziamenti agevolati erogati.



Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1110, 1111
e 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto
a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1°
giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123
del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e'
istituito un Fondo rotativo.
1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua le modalita' per
l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della
durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici
o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' individuato il tasso di
interesse da applicare."
"1115. Il Fondo di cui al comma 1110 e' istituito
presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita
convenzione ne sono definite le modalita' di gestione. La
Cassa depositi e prestiti Spa puo' avvalersi per
l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi
alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o piu'
istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in
modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura
territoriale."



 
Art. 32
Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale

1. Al fine di corrispondere all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti individua, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica sulla base dei seguenti criteri:
a) gli interventi e le misure sono coordinate con le disposizioni di cui al presente Titolo al fine di contribuire, in un'ottica di sistema, al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3;
b) gli interventi e le misure prevedono, anche attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno:
i. ai progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, con particolare riguardo alle infrastrutture della rete elettrica, ai sistemi di accumulo, alla gassificazione ed alla pirogassificazione di biomasse, ai biocarburanti di seconda generazione, nonche' di nuova generazione, alle tecnologie innovative di conversione dell'energia solare, con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione;
ii. ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici;
iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui al punto 1);
iv. ai fondi per la progettualita' degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici.
2. Per il finanziamento delle attivita' di cui al comma 1 e' istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 c€/kWh e a 0,08 c€/Sm3.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalita' con le quali le risorse di cui al comma 2 trovano copertura a valere sulle componenti delle tariffe elettriche e del gas, dando annualmente comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle relative disponibilita'.
 
Art. 33
Disposizioni in materia di biocarburanti

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.".
2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti e' incentivato con le modalita' di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2014, e' fissata nella misura del 5%. Con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della predetta quota minima al 2014 e puo' essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 38.
4. Allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma successivo e' maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati. Identica maggiorazione e' attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purche' la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilita'. Per tali finalita', fatto salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura allorche' e' immessa in consumo una quantita' di biocarburanti pari a 9 Giga-calorie.
5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalita' di cui all'articolo39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, e' equivalente all'immissione in consumo di una quantita' pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4.
6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 5 e' calcolato sulla base del contenuto energetico di ciascun biocarburante.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il 1° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con le quali sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4.



Note all'art. 33:
- si riporta il testo dell'articolo 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 2-quater. Interventi nel settore agroenergetico.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che
immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire
da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere
impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in
consumo nel territorio nazionale una quota minima di
biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, nonche' di combustibili sintetici purche' siano
esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalita' di
cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al
predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e'
fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno
solare precedente, calcolata sulla base del tenore
energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e'
fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per
il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i
singoli anni di attuazione della presente disposizione
successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti
nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al
comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle
eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per essere riassegnati quale maggiorazione del
quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della
riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento
previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi
derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di
programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita'
per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo
obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base
a criteri che in via prioritaria tengono conto della
quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da
contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili
da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i
carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
biomassa.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o
contratto quadro, o contratti ad essi equiparati,
costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle
iniziative e dei progetti nel settore della promozione
delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il
trasporto ed il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o
accordi di programma con i soggetti interessati al fine di
promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di
biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo
di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni
energetiche.
7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il
biogas e' equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e
distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono
garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della
filiera. A tal fine realizzano un sistema di
identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni
necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante
attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione, con particolare riferimento alle
informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima
agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti
di produzione."
- si riporta il testo dell'articolo 2, commi 139 e 140,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
"139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo
1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella
misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e
gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente,
calcolata sulla base del tenore energetico.
140. Ai fini del conseguimento degli obiettivi
indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la
quota di cui al comma 139 puo' essere incrementata con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare."
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 34
Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta da fonti rinnovabili

1. Con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate le modalita' di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricita' da fonti rinnovabili in conformita' alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE.
2. La garanzia di origine di cui al comma 1 ha esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.
3. Il rilascio, il riconoscimento o l'utilizzo della garanzia di origine di cui al comma 1 non ha alcun rilievo ai fini:
a) del riconoscimento dei meccanismi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
b) del riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili dell'elettricita' munita di garanzia di origine ai fini dell'applicazione dei meccanismi di sostegno;
c) dell'utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni;
d) della determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica possono utilizzare esclusivamente la garanzia di origine di cui al medesimo comma 1 per provare ai clienti finali la quota o la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. A decorrere dalla medesima data e' abrogato l'articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.



Note all'art. 34:
- per il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, si veda
nelle note all'articolo 2.
- per la direttiva 2009/28/CE vedere note alle
premesse.
- L'articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, reca:
"Art.11. Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta
da fonti rinnovabili."



 
Art. 35
Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri

1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti statistici a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) gli accordi sono promossi allorche' si verifica il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2016;
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni e' inferiore, in misura stabilita negli accordi di cui al presente articolo, rispetto al valore medio ponderato dell'incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili in Italia, al netto della produzione e dei valori dell'incentivazione dell'elettricita' da fonte solare, riferiti all'anno precedente a quello di stipula dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita' che assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;
d) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'energia trasferita per le finalita' di cui all'articolo 40.
2. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 e' assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalita' fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente alla stipula di ciascun accordo.
3. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri puo' comprendere operatori privati.
 
Art. 36
Progetti comuni con Paesi terzi

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, e' incentivata l'importazione di elettricita' da fonti rinnovabili proveniente da Stati non appartenenti all'Unione europea ed effettuata su iniziativa di soggetti operanti nel settore energetico, sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati con lo Stato da cui l'elettricita' da fonti rinnovabili e' importata. Tali accordi si conformano ai seguenti criteri:
a) il sostegno e' effettuato mediante il riconoscimento, sull'energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo che, rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie impiantistiche da cui l'elettricita' e' prodotta nel Paese terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore, in misura fissata negli accordi di cui al presente articolo, tenendo conto della maggiore producibilita' ed efficienza degli impianti nei Paesi terzi e del valore medio dell'incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia;
b) la produzione e l'importazione avviene con modalita' tali da assicurare che l'elettricita' importata contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;
c) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'elettricita' importata per le finalita' di cui all'articolo 40.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo' essere stabilito, salvaguardando gli accordi gia' stipulati, un valore dell'incentivo diverso da quello di cui alla lettera a) del comma 1, contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell'incentivo stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento degli obiettivi.
3. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e' abrogato.



Note all'art. 36:
- si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 20. Disposizioni transitorie, finanziarie e
finali.
1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a
regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore che
cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3,
e' riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica
all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai
clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il
Ministro delle attivita' produttive fissa, ai soli fini del
presente decreto legislativo, la data di entrata a regime
del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. In deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma
7, l'elettricita' prodotta dalle centrali ibride, anche
operanti in co-combustione, che impiegano farine animali
oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11
gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella
legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal
2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100%
della produzione imputabile.
3. I soggetti che importano energia elettrica da Stati
membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente
alla quota di elettricita' importata prodotta da fonti
rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta
e' corredata almeno da copia conforme della garanzia di
origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della
direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove e' ubicato l'impianto
di produzione. In caso di importazione di elettricita' da
Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo obbligo,
relativamente alla quota di elettricita' importata prodotta
da fonti rinnovabili, e' subordinata alla stipula di un
accordo tra il Ministero delle attivita' produttive e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i
competenti Ministeri dello Stato estero da cui
l'elettricita' viene importata, che prevede che
l'elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili e'
garantita come tale con le medesime modalita' di cui
all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.
4. (abrogato)
5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi
e' fissato in dodici anni, al netto dei periodi di fermata
degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali
dalle autorita' competenti.
6.
7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di
energia elettrica in un dato anno possono essere usati per
ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai
successivi due anni.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con decreto del Ministro delle
attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sono
aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui
all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni
vigenti.
10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
ovvero minori entrate."



 
Art. 37
Trasferimenti statistici tra le Regioni

1. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili, definiti in attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le Regioni e le Province autonome possono concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantita' di energia rinnovabile.
2. Il trasferimento statistico di cui al comma 1 non deve pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione che effettua il trasferimento.
3. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna Regione, di cui al comma 1, e la disponibilita' effettiva di energia da trasferire, ovvero da compensare, sono misurati applicando la metodologia di cui all'articolo 40, comma 5.
4. Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi le Regioni:
a) possono concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato membro e accordi con altri Stati membri per trasferimenti statistici, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, oppure concorrere alla copertura degli oneri di cui all'articolo 35, comma 2;
b) assicurano la coerenza tra la programmazione in materia di fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la programmazione in altri settori;
c) promuovono l'efficienza energetica in coerenza con le norme nazionali;
d) emanano indirizzi agli enti locali, in particolare per il contenimento dei consumi energetici e per lo svolgimento dei procedimenti di competenza degli enti locali relativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili;
e) provvedono a incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, nei limiti di cumulabilita' fissati dalle norme nazionali.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministro dello sviluppo economico provvede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in attuazione dell'articolo 2, comma 167, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di quanto previsto all'articolo 40, comma 5.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti e quantificati gli obiettivi regionali in attuazione del comma 167 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome, in coerenza con quanto previsto dal comma 170 del medesimo articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



Note all'art. 37:
- si riporta il testo dell'articolo 2, comma 167, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244:
"167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, uno o
piu' decreti per definire la ripartizione fra regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima
di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili
per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo
interno lordo entro 2020 ed i successivi aggiornamenti
proposti dall'Unione europea. I decreti di cui al primo
periodo sono emanati tenendo conto:
a) della definizione dei potenziali regionali tenendo
conto dell'attuale livello di produzione delle energie
rinnovabili;
b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012,
2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi
intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
c) della determinazione delle modalita' di esercizio
del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo
120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle
regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati."
- si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 6
della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3:
"2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa,
possono concludere, con enti territoriali interni ad altro
Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo
economico, sociale e culturale, nonche' a realizzare
attivita' di mero rilievo internazionale, dandone
comunicazione prima della firma alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini
delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei
Ministeri competenti, da far pervenire a cura del
Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni,
decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono
sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle
attivita' sopra indicate, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni
relative alla politica estera dello Stato, ne' possono
assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri
finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli
altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della
Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa,
possono, altresi', concludere con altri Stati accordi
esecutivi ed applicativi di accordi internazionali
regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura
tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica
finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale
e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi
internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica
estera italiana, nonche', nelle materie di cui all'articolo
117, terzo comma, della Costituzione, dei principi
fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine
ogni Regione o Provincia autonoma da' tempestiva
comunicazione delle trattative al Ministero degli affari
esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro
volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero
degli affari esteri puo' indicare principi e criteri da
seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi
ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze
diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani,
previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma,
collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o
la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo,
comunica il relativo progetto al Ministero degli affari
esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed
accertata l'opportunita' politica e la legittimita'
dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i
pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto
internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul
diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai
sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi
sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri
sono nulli."
- si riporta il testo dell'articolo 2, commi 168, 169 e
170 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni:
"168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i
propri piani o programmi in materia di promozione delle
fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi
finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono
a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza
per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo
fissato di cui al comma 167.
169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle
disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro
dello sviluppo economico verifica per ogni regione le
misure adottate, gli interventi in corso, quelli
autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine
del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e
ne da' comunicazione con relazione al Parlamento.
170. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle
regioni relativamente a quanto previsto al comma 168,
ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni
ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di
cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a
provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei
sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro
gli ulteriori sei mesi con le modalita' di cui all'articolo
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131."



 
Art. 38
Criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento possono essere computati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati sull'obbligo di rispetto di quote minime, solo se rispettano i criteri di sostenibilita' di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi si applica quanto previsto dallo stesso provvedimento attuativo.
2. In applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, ai fini del calcolo richiamato al punto 19 dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE si fa riferimento ai valori dei carburanti fossili ivi richiamati.



Note all'art. 38:
- per la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 aprile 2009, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 39

Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' per i
biocarburanti e per i bioliquidi

1. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' dei biocarburanti, si applicano le disposizioni di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE, ivi incluse le sanzioni.
2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano anche per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' dei bioliquidi.



Note all'art. 39:
- per la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 aprile 2009, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 40

Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti

1. Nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad integrare il sistema statistico in materia di energia perseguendo le seguenti finalita':
a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricita', energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti, coperti da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell'energia, e successive modificazioni, tenendo conto anche dei progetti comuni e dei trasferimenti statistici tra Stati membri;
b) assicurare coerenza tra il monitoraggio di cui alla lettera a) e il bilancio energetico nazionale;
c) assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera a) consenta di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, con modalita' idonee a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali stabiliti in attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE, tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, organizza e gestisce un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a:
a) rilevare i dati necessari per misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in ambito nazionale e stimare il grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi in ciascuna regione e provincia autonoma;
b) stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
3. Il GSE provvede altresi' a sviluppare ed applicare metodologie idonee a fornire, con cadenza biennale:
a) stime delle ricadute industriali ed occupazionali connesse alla diffusione delle fonti rinnovabili e alla promozione dell'efficienza energetica;
b) stime dei costi e dell'efficacia delle misure di sostegno, confrontati con i principali Stati dell'Unione europea.
4. Sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2011 il Ministro dello sviluppo economico approva la metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare, ai fini delle comunicazioni alla Commissione europea, il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali.
5. Sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2012 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per gli aspetti inerenti le biomasse, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva la metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in attuazione dell'articolo 2, commi 167 e 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Anche sulla base delle attivita' di monitoraggio di cui ai precedenti commi:
a) il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico lo schema di relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della direttiva 2009/28/CE;
b) il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede alla trasmissione alla Commissione europea della relazione di cui all'articolo 22 della direttiva 2009/28/CE e, qualora la quota di energia da fonti rinnovabili sia scesa al di sotto di quella necessaria al rispetto della progressione temporale di cui all'articolo 3, comma 3, all'aggiornamento del Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili di cui all'articolo 4 della medesima direttiva.
7. Entro il 31 dicembre 2011 e, successivamente, ogni due anni l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un rapporto concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, di calore e di biocarburanti, nonche' lo stato e le prospettive delle tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica, con riguardo particolare a disponibilita', costi commerciali, sistemi innovativi non ancora commerciali e potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili e di efficienza energetica.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla copertura dei costi sostenuti da GSE ed ENEA, non coperti da altre risorse, per lo svolgimento delle attivita' svolte ai sensi del presente decreto.



Note all'art. 40:
- il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle
statistiche dell'energia e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 304 del 14.11.2008.
- per l'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, si veda nelle
note all'articolo 37.
- per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 5.
- per l'articolo 2, commi 167 e 170, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note all'articolo 37.
- per gli articoli 4 e 22 della direttiva 2009/28/CE,
si veda nelle note alle premesse.
- per il Piano di azione nazionale sulle energie
rinnovabili, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 41
Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmette al Parlamento, dopo i primi due anni di applicazione del meccanismo di incentivazione di cui al commi 3 e 4 dell'articolo 24, una relazione sui risultati ottenuti e le eventuali criticita' rilevate.
 
Art. 42
Controlli e sanzioni in materia di incentivi

1. L'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, e' subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che puo' essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, e' effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonche' con controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalita' di connessione alla rete elettrica.
2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonche' ai gestori di rete. Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita' stabilite ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla provenienza e tracciabilita' di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.
3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero delle somme gia' erogate, e trasmette all'Autorita' l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, le amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE fornisce al Ministero dello sviluppo economico gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli che, in conformita' ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalita', stabilisca:
a) le modalita' con le quali i gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli impianti di produzione di energia elettrica e per la certificazione delle misure elettriche necessarie al rilascio degli incentivi;
b) le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del GSE;
c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale;
d) le modalita' con cui sono messe a disposizione delle autorita' pubbliche competenti all'erogazione di incentivi le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 23, comma 3;
e) le modalita' con cui il GSE trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas gli esiti delle istruttorie ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.
6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui al comma 5, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, definisce la disciplina dei controlli di cui al medesimo comma 5.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' con le quali gli eventuali costi connessi alle attivita' di controllo trovano copertura a valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e del gas, nonche' le modalita' con le quali gli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono portati a riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione delle fonti rinnovabili.



Note all'art. 42:
- per l'articolo 1, comma 382-septies, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note all'articolo 25.
- si riporta il testo dell'articolo 2, comma 20,
lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di
regolazione dei servizi di pubblica utilita':
"20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni,
ciascuna Autorita':
a)-b) (omissis)
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il
servizio, alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire
300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha
la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita'
del servizio da parte degli utenti, di sospendere
l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al
Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione;"



 
Art. 43

Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n. 41

1. Fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato che i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell'esame della richiesta di incentivazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e successive modificazioni, il GSE rigetta l'istanza di incentivo e dispone contestualmente l'esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell'impianto non ammesso all'incentivazione. Con lo stesso provvedimento il GSE dispone l'esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni dalla data dell'accertamento, della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonche' dei seguenti soggetti:
a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
b) il soggetto responsabile dell'impianto;
c) il direttore tecnico;
d) i soci, se si tratta di societa' in nome collettivo;
e) i soci accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita semplice;
f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio.
2. Fatte salve piu' gravi ipotesi di reato, il proprietario dell'impianto di produzione e il soggetto responsabile dell'impianto che con dolo impiegano pannelli fotovoltaici le cui matricole sono alterate o contraffatte sono puniti con la reclusione da due a tre anni e con l'esclusione da qualsiasi incentivazione, sovvenzione o agevolazione pubblica per le fonti rinnovabili.



Note all'art. 43:
- per l'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 3, convertito dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, si
veda nelle note all'articolo 25.



 
Art. 44

Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio

1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 e' assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L'entita' della sanzione e' determinata, con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata:
a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;
b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia;
2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformita' da quanto nella stessa dichiarato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.
3. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o piu' prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.
4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' la potesta' sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti locali.
 
Art. 45

Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le
Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 46
Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea il presente decreto e le eventuali successive modificazioni.



Note all'art. 46:
- Per i riferimenti della direttiva 2009/28/CE, si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 47
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 marzo 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare

Bondi, Ministro per i beni e le attivita' culturali

Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Visto, il Guadasigilli: Alfano
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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