Gazzetta n. 71 del 28 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 15 febbraio 2011 |
Riconoscimento, al sig. El Habib Terai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda del sig. El Habib Terai, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del diploma di fine corso di formazione - acconciatore, conseguito presso l'istituto privato autorizzato «Etablissement Styliste d'Esthetique et de Coiffure» di Beni Mellal (Marocco), della durata di un anno per 1100 ore con tirocinio, per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, poiche' il corso di formazione ha avuto una «durata troppo breve per consentire l'esercizio della professione di acconciatore», ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attivita'; Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET e della Confartigianato; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 190725 del 15 dicembre 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda; Verificato che il richiedente, pur avvalendosi della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato documentazione utile all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento senza misure compensative;
Decreta:
Art. 1
Al sig. El Habib Terai, cittadino marocchino, nato a Fkih Ben Salah (Marocco) in data 2 gennaio 1975, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalita' di svolgimento, sono indicati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 15 febbraio 2011
Il direttore generale: Vecchio |
| Allegato A Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero presso la commissione provinciale dell'artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attivita' ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attivita' in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto. Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti: A) esame pratico: 1) taglio classico maschile: detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon; 2) rasatura della barba: preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba; 3) taglio moda maschile e femminile: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse; 4) tecniche di acconciatura: messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,d iffusore, casco, ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia; 5) trattamento chimico-cosmetologico: detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contro permanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole; B) colloquio: il colloquio orale vertera' sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale nonche' su domande aventi ad oggetto le seguenti materie: conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro; postazione lavoro sicura; operazioni gestionali e contabili; operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea. |
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