Gazzetta n. 72 del 29 marzo 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. 29
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonche' gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008;
Visto il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi;
Vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi;
Vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (versione codificata), ed in particolare l'articolo 22, che ha abrogato la citata direttiva 90/426/CEE;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, ed in particolare, l'articolo 8, comma 15, che stabilisce che, sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, avvalendosi anche dell'Associazione italiana allevatori (APA), attraverso le sue strutture provinciali, per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;
Visto il decreto in data 9 ottobre 2007 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che approva il manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2007;
Visto il decreto in data 29 dicembre 2009 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Preso atto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle norme recate dal regolamento (CE) n.504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008.



NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
L'art. 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura
regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle
leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari
pubblicati alla data di entrata in vigore della presente
legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o
amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art.
2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».
- Il regolamento (CE) n. 504/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 7 giugno 2008, n. L 149.
- Le direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sono pubblicate
G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224.
- La direttiva 2009/156 e' pubblicata nella G.U.U.E. 23
luglio 2010, n. L. 192.
- L'art. 8, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 200, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2003,
n. 178, cosi' recita:
«15. Sulla base delle linee guida e dei principi
stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e
diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA,
attraverso le sue strutture provinciali (APA), per
raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un
monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- L'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n.
129., cosi' recita:
«Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN,
quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , ha
caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e
si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto della
rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero
per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo
stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le
altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo
nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di
avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi
quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto
concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle
competenze regionali e degli enti locali nelle materie
agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e'
interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria
del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode
specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei
carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo
quanto definito dal comma 4.
2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194 ,
e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24,
comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1
della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i
sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito
l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle
banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei
sistemi di cui all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n.
81, senza oneri amministrativi. In attuazione della
normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la
necessaria riservatezza delle informazioni, nonche'
l'uniformita' su base nazionale dei controlli obbligatori,
i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi
pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli
adempimenti derivanti dalla politica agricola comune,
connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi
settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e
l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro
delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi
informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento
del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i
medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono
altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da
parte delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del
comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui
ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita'
tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico
di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in
grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi'
il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi
eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei
soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui
al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle
funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni
interessate, non costituisce violazione del segreto
d'ufficio.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti
legislativi.».
Note all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 504/2008, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) anagrafe degli equidi: il sistema di identificazione e di registrazione degli equidi, organizzato e gestito dall'Unione nazionale incremento razze equine, di seguito denominato UNIRE, ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200;
b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice univoco attribuito dall'ASL competente per territorio;
c) titolare dell'azienda: qualsiasi persona fisica o giuridica a cui risulta intestata l'azienda;
d) allevamento: l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in una azienda, intesa come unita' epidemiologica, appartenenti ad un unico proprietario. In caso di piu' allevamenti in una azienda questi ultimi devono formare una unita' distinta avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:
1) codice azienda di cui alla lettera b);
2) codice fiscale del proprietario dell'allevamento;
3) codice della specie animale;
e) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli equidi. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;
f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel mercato; se delegato dal proprietario, il detentore e' individuato mediante il codice fiscale correlato al codice dell'allevamento dell'azienda;
g) equide: i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere Equus della famiglia Equidae e i loro ibridi;
h) equide registrato: equide iscritto in un libro genealogico o in un registro anagrafico istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30;
i) equide da macello: qualsiasi equide introdotto in Italia per essere condotto ad un macello per esservi macellato, direttamente o dopo essere transitato per un mercato o un centro di raccolta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;
l) equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo: un equide e' considerato destinato alla produzione di carne per il consumo umano a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella sezione IX, parte II, del documento di identificazione denominato passaporto;
m) stabilimento di macellazione: stabilimento adibito alla macellazione ed alla toelettatura degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano e riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;
n) autorita' competente: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, ciascuno per la propria competenza: il Ministero della salute, le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
o) dichiarazione di destinazione finale: dichiarazione che indica se l'animale e' stato escluso dalla produzione di alimenti per il consumo umano. Tale dichiarazione, se presente, deve essere riportata sul documento d'identificazione individuale dell'equide e sottoscritta dal proprietario;
p) numero unico di identificazione a vita conforme al sistema di codifica UELN: un codice alfanumerico a quindici cifre, di cui le prime tre delle quali costituite dal codice ISO3166 del Paese di registrazione del soggetto, le successive tre il codice nazionale della banca dati in cui l'equide e' registrato, e le restanti nove il numero unico individuale di registrazione;
q) transponder: un dispositivo elettronico di identificazione individuale a radiofrequenza passiva per sola lettura, conforme alla norma ISO 11784 e utilizzante una tecnologia HDX o FDX-B, e che puo' essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785 ad una distanza di almeno 12 cm, impiantato sull'equide da opera di un veterinario, o di altra persona in possesso di equivalente qualifica, appositamente incaricato da AIA, APA, ANA o UNIRE, ognuna per gli equidi di rispettiva competenza. Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di eta' e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari ne' all'esportazione verso Paesi terzi e' autorizzata, una identificazione semplificata esclusivamente per il trasporto dell'equide dall'azienda di nascita al macello. L'identificazione dell'equide viene effettuata comunque prima che l'equide lasci l'azienda di nascita, tramite l'apposizione al pastorale anteriore sinistro di una fascetta inamovibile contenente un transponder;
r) passaporto: documento di identificazione in forma di stampato indivisibile, conforme all'Allegato I al regolamento (CE) n.504/2008, e che accompagna l'equide in tutti i suoi spostamenti ad esclusione di casi di deroga previsti all'articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento;
s) responsabili del funzionamento del sistema di identificazione degli equidi e dell'implementazione dei dati nella Banca dati degli equidi (BDE): le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza (ANA) e l'UNIRE, di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modifiche, per gli equidi registrati, l'Associazione italiana allevatori (AIA) anche attraverso le sue strutture provinciali (APA), per tutti gli altri equidi;
t) obblighi del proprietario o del detentore delegato:
1) inviare all'AIA, ANA, APA, UNIRE, ciascuna per le proprie competenze, entro sette giorni dall'evento, la denuncia di nascita di un equide, la comunicazione della richiesta di registrazione dell'introduzione in azienda di un equide proveniente da un Paese membro UE o terzo, del passaggio di proprieta' o della vendita di equide, del furto o smarrimento dell'equide o del passaporto, del ritrovamento dell'equide o del passaporto, nonche' entro tre giorni dall'evento la comunicazione di morte o abbattimento dell'equide in luogo diverso dal macello;
2) istituire, compilare ed aggiornare in ogni sua parte per il proprio allevamento il registro aziendale di carico e scarico entro sette giorni dal verificarsi dell'evento;
3) completare il passaporto apponendo la propria firma negli spazi previsti sul passaporto medesimo;
u) obblighi dello stabilimento di macellazione:
1) Accertare che ogni equide introdotto sia provvisto di passaporto e che l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare sulla base della dichiarazione resa dal proprietario dell'equide cosi' come riportato nel medesimo passaporto;
2) verificare, ad esclusione degli equidi da macello provenienti dall'estero, la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in Banca dati degli equidi (BDE);
3) comunicare alla BDN, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative a tutti gli equidi macellati, secondo le modalita' definite nel manuale operativo;
4) garantire, sotto il controllo del veterinario ufficiale, l'espianto dei dispositivi di identificazione elettronica degli equidi macellati;
v) Banca dati degli equidi (BDE): la banca dati gestita dall'UNIRE, realizzata in conformita' con quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge del 1° agosto 2003, n. 200, che garantisce le funzionalita' citate al comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 147 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200 del 2003;
z) Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN): la banca dati del Ministero della salute, gestita dal Centro servizi nazionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, in applicazione dell'articolo 12, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437.



Note all'art. 2:
- La legge 15 gennaio 1991, n. 30 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1991, n. 24.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 1994, n. 243, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 1994, n. 93, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 853/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139.
- Per il regolamento (CE) n. 504/2008 si veda nelle
note alle premesse.
- L'art. 8, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 200, citato nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 8 (Disposizioni sull'UNIRE). - 1. Il Ministro
delle politiche agricole e forestali, avvalendosi
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine
(UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze
procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente,
dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in
vigore del regolamento emanato ai sensi dell'art. 3, comma
78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' dei
titolari di concessione attribuita successivamente, ai
sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle
posizioni relative a ciascun concessionario anche
conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
- Per l'art. 8, comma 15, del medesimo decreto-legge,
si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 12, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2001, n. 30, cosi' recita:
«8. Per l'applicazione del presente articolo il
Ministero della sanita' puo' avvalersi del Centro operativo
veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed
informazione, attivato presso l'istituto zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"».



 
Art. 3
Sanzioni in materia di identificazione degli equidi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detenga equidi non in regola con gli obblighi di identificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 504/2008, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro per ogni capo non regolarmente identificato delle specie diverse dal cavallo e degli ibridi e da 900 euro a 4.500 euro per ogni capo non regolarmente identificato della specie equina.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolga o sostituisca il transponder presente su un equide, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' competente, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro per ogni capo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque modifichi o contraffaccia il passaporto di un equide e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro per ogni documento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Unione nazionale razze equine (UNIRE), dell'Associazione italiana allevatori (AIA), delle Associazioni nazionali allevatori (ANA) o delle Associazioni provinciali allevatori (APA), a seconda delle rispettive competenze, impianti su un equide un transponder, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 900 euro a 4.500 euro per ogni capo, fatta salva la possibilita' di identificazione degli equidi da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio per specifiche esigenze inerenti la gestione di emergenze di carattere sanitario.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una azienda, il proprietario di un equide o il detentore delegato, che sposti dall'azienda o introduca in essa un animale di cui al comma 1, senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto e dal documento di provenienza o modello IV, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica, incaricato di applicare un transponder ad un equide che ometta l'impianto o impianti il dispositivo senza essersi accertato dell'assenza di altro dispositivo in precedenza impiantato e ancora funzionante o della presenza di segni clinici indicanti che un transponder precedentemente impiantato e' stato rimosso per via chirurgica o lo applichi in maniera non conforme, e' soggetto al pagamento da 150 euro a 900 euro per ogni capo.
7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.



Note all'art. 3:
- Per il regolamento (CE) n. 504/2008, si veda nelle
note alle premesse.
- L'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, S.O., cosi' recita:
«Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo
quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse
nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della
medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
per la natura dei fatti che le costituiscono o per le
modalita' della condotta, presentano una sostanziale
omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima
disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non
sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge
espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di
pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono
essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta
la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita'
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal
giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in
ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente
violazione e' annullato.».



 
Art. 4
Sanzioni in materia di mancate comunicazioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, la denuncia di nascita del puledro, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente comma, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, di un equide nato in Italia o proveniente da un Paese membro della Unione europea, identificati in conformita' con le decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, entro sette giorni dall'introduzione in azienda, di un equide proveniente da un Paese membro della Unione europea, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo. Sono esclusi dagli obblighi di registrazione, gli equidi introdotti in Italia per essere destinati direttamente al macello o introdotti temporaneamente ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, entro sette giorni dall'arrivo in azienda di un equide importato da un Paese terzo, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo. Sono esclusi dagli obblighi di registrazione, gli equidi importati in Italia per essere destinati direttamente al macello o introdotti temporaneamente ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, la vendita o l'esportazione definitiva di un equide destinato a Paesi UE o a Paesi terzi, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, il passaggio di proprieta' per vendita o acquisto di un equide, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro tre giorni dall'evento, la morte o l'abbattimento di un equide in luogo diverso dal macello, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa-pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dalla scoperta, il furto o lo smarrimento dell'equide, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro per ogni capo.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dalla scoperta, il furto o lo smarrimento del passaporto, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, il ritrovamento dell'equide rubato o smarrito, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, il ritrovamento del passaporto rubato o smarrito, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro.



Note all'art. 4:
- Per l'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n.
689, si veda nelle note all'art. 3
- La decisione n. 93/623/CEE, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 3 dicembre 1993, n. L 298.
- La decisione n. 2000/68/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L. 23.



 
Art. 5
Sanzioni in materia di mancate registrazioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato degli equidi, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire, compilare in ogni sua parte ed aggiornare per il proprio allevamento il registro aziendale di carico e scarico, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato degli equidi che ometta di completare il passaporto apportando la propria firma negli spazi previsti e relativi ai dati del proprietario, Sezione III del passaporto, e alla eventuale destinazione finale d'uso, Sezione IX - Parte II o Parte III, del passaporto, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per passaporto.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione che non adempie all'obbligo di accertare che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto e che l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare o di verificare, ad esclusione degli equidi da macello provenienti direttamente dall'estero, la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in BDE, di comunicare alla BDN per via informatica entro sette giorni dalla macellazione tutte le informazioni relative agli equidi macellati, di garantire l'espianto dei dispositivi elettronici di identificazione, le modalita' di distruzione o conservazione dei dispositivi recuperati secondo le modalita' della normativa vigente, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo macellato. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente comma, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.



Note all'art. 5:
- Per l'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n.
689, si veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 6
Accertamento violazioni e sanatoria

1. L'autorita' incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore dell'equide rispetti le norme nel presente decreto legislativo.
2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda o allevamento di un proprietario o un detentore delegato di equidi, l'autorita' che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli equidi, prescrive al proprietario o detentore delegato gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. Se il proprietario o il detentore delegato degli equidi ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorita' per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.
3. Il comma 2 non si applica agli stabilimenti di macellazione.
 
Art. 7
Norme finali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della salute.
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 1 e per quanto non previsto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.



Note all'art. 7:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle
note all'art. 3.



 
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 febbraio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Galan, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Fazio, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone