Gazzetta n. 72 del 29 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 12 gennaio 2011, n. 30 |
Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, commi 241, 242, 243, 244, 245 e 246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; Visto l'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 ottobre 2008 e del 22 marzo 2010; Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, tra l'altro, la soppressione dell'IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo); Ritenuto necessario apportare, in considerazione di quanto disposto dal predetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 le modifiche conseguenti alla soppressione dell'IPSEMA e alla sua incorporazione nell'INAIL; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 2 dicembre 2010;
A d o t t a: il seguente regolamento recante la disciplina dell'organizzazione, del finanziamento e del comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto, nonche' delle procedure e delle modalita' di erogazione delle prestazioni del Fondo stesso, a norma dell'articolo 1, commi da 241 a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Art. 1 Fondo per le vittime dell'amianto
1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si avvale, a titolo gratuito, per l'erogazione della prestazione e per la riscossione delle addizionali previste, rispettivamente, dai commi 243 e 244 dell'articolo 1 della medesima legge, degli uffici e delle competenti strutture dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che, per tali finalita', destina le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 1, commi 241, 242, 243, 244, 245, e 246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), e' il seguente: «241. E' istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilita' autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte in favore degli eredi. 242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento. 243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL. 244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 e' a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato e' determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto. 245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 e' istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonche' le procedure e le modalita' di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». - Il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il testo dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e' il seguente: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29]; f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle Amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.». - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, S.O. - Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1994, n. 178. - Il testo dell'art. 13, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), e' il seguente: «Art. 13 (Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato). - Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unita' per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato. 2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'art. 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facolta' di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne. 3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unita', il numero massimo di pensionamenti anticipati. 4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita' delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2. 5. La facolta' di pensionamento anticipato puo' essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianita' di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'art. 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facolta' di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione. 6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5. 7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5. 8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25. 9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di eta' e anzianita' contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), e' dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianita' contributiva dei dirigenti ai quali e' corrisposto il predetto assegno e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne. 10. La gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilita'. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facolta' di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione. 11. Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonche' nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo e' ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresi' nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'art. 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi in aree di crisi occupazionale". 13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.». - Il testo della legge 13 novembre 2009, n. 172 (Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato), e' Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278. - Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) e' il seguente: «Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attivita' previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1, comma 241, della citata legge n. 244 del 2007 si vedano le alle premesse.
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| Art. 2 Prestazione aggiuntiva
1. Hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, erogata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» riconosciute dall'INAIL e dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e, in caso di premorte, gli eredi ai sensi dell'articolo 85 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. 2. La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, e' calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite di cui al comma 1, erogate nell'anno di riferimento. La prestazione aggiuntiva e' erogata d'ufficio dall'INAIL mediante l'erogazione di due acconti ed un conguaglio. 3. Gli acconti di cui al comma 2 sono corrisposti utilizzando le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato. A decorrere dal 2011, la misura del primo acconto e' pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita. Tale acconto e' erogato a seguito del trasferimento delle predette risorse al Fondo e contestualmente ai ratei di rendita, secondo le ordinarie modalita' di pagamento dell'INAIL. Il secondo acconto e' erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento, per le rendite di cui al comma 1 e delle prestazioni gia' erogate con il primo acconto. A tal fine, l'INAIL, con determinazione del Presidente, definisce la misura complessiva dell'acconto. 4. Il conguaglio e' corrisposto entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui e' stato erogato il primo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dagli oneri a carico delle imprese. La misura del conguaglio e' determinata in base all'ammontare dell'addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al comma 1. 5. Per gli anni di competenza 2008, 2009 e 2010 la prestazione aggiuntiva e' erogata in un'unica soluzione: per gli anni 2008 e 2009 nella misura, per ciascun anno, del 20% della rendita entro il 31 dicembre 2011; per l'anno 2010 nella misura del 15% della rendita entro il 30 giugno 2012. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, e' determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio. 7. Con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL e sentito il Comitato amministratore del Fondo, possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e le relative modalita' di erogazione, sulla base anche delle previsioni relative alla platea dei beneficiari.
Note all'art. 2: - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3 Oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese
1. L'onere di finanziamento del Fondo, posto dall'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a carico delle imprese, e' determinato in dieci milioni di euro annui per il 2008 e per il 2009 ed in sette milioni e trecentotrentatremila euro a decorrere dal 2010. 2. Agli oneri di cui al comma l si provvede con un'addizionale sui premi versati dalle imprese assicurate all'INAIL ed al soppresso IPSEMA, individuate con riferimento allo svolgimento delle attivita' lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. 3. Le imprese tenute al versamento dell'addizionale sui premi assicurativi all'INAIL, sono, secondo un principio di mutualita', quelle che attualmente svolgono le stesse attivita' lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 2 per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le vigenti tariffe dei premi, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17, alle seguenti voci: a) gestione Artigianato - voci di lavorazione 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200; b) gestione Industria - voci di lavorazione 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220; c) gestione terziario - voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220; d) gestione altre attivita' - voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 7100. 4. Le lavorazioni, oggetto di addizionale, di competenza del soppresso IPSEMA, si riferiscono alla gestione trasporto merci ed alla gestione trasporto passeggeri. 5. Per gli anni 2008 e 2009, l'addizionale sui premi di cui al comma 2 e' fissata in misura pari a 1,44% per le voci di lavorazione di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,03% per le lavorazioni di cui al comma 4. A decorrere dal 2010, l'addizionale sui premi di cui al comma 2 e' fissata in misura pari a 1,07% per le voci di tariffa di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,02% per le lavorazioni di cui al comma 4. 6. L'addizionale e' richiesta una sola volta l'anno. In sede di prima applicazione, l'addizionale per gli anni 2008 e 2009 e' applicata contestualmente e cumulativamente, in un'unica soluzione. La misura dell'addizionale da applicare negli anni successivi al 2010 puo' essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell'applicazione delle aliquote di cui al comma 5 e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari di competenza dell'INAIL e del soppresso IPSEMA. Con il medesimo decreto possono essere variati i criteri di individuazione di cui ai commi 2, 3 e 4. 7. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute in bilancio per essere impiegate nell'esercizio successivo.
Note all'art. 3: - Per la citata legge n. 257 del 1992, si veda nelle note alla premesse.
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| Art. 4 Contabilita' del Fondo
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, istituito presso l'INAIL, ha contabilita' autonoma e separata. 2. I risultati della gestione del Fondo sono evidenziati, in apposita contabilita' separata, nei bilanci annuali dell'INAIL. 3. Per ogni esercizio vengono predisposti i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, corredati da una relazione sulla gestione stessa. 4. Il collegio sindacale dell'INAIL esercita sul Fondo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile. In particolare, controlla l'amministrazione del Fondo e vigila sull'osservanza delle regole che la governano; verifica i risultati della gestione e la consistenza di cassa. Il collegio, a tal fine, puo' inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo. 5. I costi di gestione, ed in particolare i costi per l'erogazione delle prestazioni del Fondo, sono a carico dell'INAIL.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 2403 del Codice civile e' il seguente: «Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.».
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| Art. 5 Comitato amministratore del Fondo
1. Il Fondo e' gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali -, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una piu' alta incidenza di malattie asbesto-correlate. 2. I componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell'incarico. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute decadono dall'incarico; la decadenza viene dichiarata dal Comitato e puo' essere richiesta da ciascun componente del Comitato stesso. In caso di cessazione dalla carica dei componenti anteriormente alla scadenza del triennio la durata in carica del sostituto avra' termine alla scadenza del predetto triennio. 3. Il presidente del Comitato amministratore e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri. 4. Il Comitato si avvale delle competenti strutture dell'INAIL. 5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti. Al funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. |
| Art. 6 Compiti del Comitato amministratore
1. Il Comitato amministratore del Fondo svolge i seguenti compiti: a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione stessa; b) delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non oltre due mesi dal suo insediamento; c) partecipa alla procedura di determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva secondo le modalita' di cui al presente decreto; d) vigila sulla affluenza dell'addizionale, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione del Fondo, proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze i provvedimenti necessari per migliorare l'efficacia e l'entita' della prestazione del Fondo; e) assolve ogni altro compito previsto dal regolamento di cui alla lettera b), senza oneri a carico del Fondo medesimo. |
| Art. 7 Ricorsi
1. I titolari di rendita di cui all'articolo 2, comma 1, ai quali non sia stata erogata la prestazione aggiuntiva o sia stata erogata in misura ritenuta errata, possono proporre ricorso all'INAIL secondo la disciplina prevista dagli articoli 104 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Note all'art. 7: - Il testo art. 104 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e' il seguente: «Art. 104. - L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennita' o non concordi sulla data di cessazione della indennita' per inabilita' temporanea o sull'inesistenza di inabilita' permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilita' permanente, la misura di indennita' che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato puo' convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorita' giudiziaria. Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente.».
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| Art. 8 Norme finali
1. La prestazione aggiuntiva e' riconosciuta con decorrenza 1° gennaio 2008. Il presente decreto, registrato dalla Corte dei conti e munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 12 gennaio 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 74 |
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