Gazzetta n. 72 del 29 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 gennaio 2011, n. 30
Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, commi 241, 242, 243, 244, 245 e 246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 ottobre 2008 e del 22 marzo 2010;
Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, tra l'altro, la soppressione dell'IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo);
Ritenuto necessario apportare, in considerazione di quanto disposto dal predetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 le modifiche conseguenti alla soppressione dell'IPSEMA e alla sua incorporazione nell'INAIL;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 2 dicembre 2010;

A d o t t a:
il seguente regolamento recante la disciplina dell'organizzazione, del finanziamento e del comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto, nonche' delle procedure e delle modalita' di erogazione delle prestazioni del Fondo stesso, a norma dell'articolo 1, commi da 241 a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 1
Fondo per le vittime dell'amianto

1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si avvale, a titolo gratuito, per l'erogazione della prestazione e per la riscossione delle addizionali previste, rispettivamente, dai commi 243 e 244 dell'articolo 1 della medesima legge, degli uffici e delle competenti strutture dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che, per tali finalita', destina le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.



NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 1, commi 241, 242, 243, 244, 245,
e 246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008), e' il seguente:
«241. E' istituito presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
con contabilita' autonoma e separata, un Fondo per le
vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che
hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione
all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte
in favore degli eredi.
242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non
escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme
generali e speciali dell'ordinamento.
243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto
della propria dotazione finanziaria, una prestazione
economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di
superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, o dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura
percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 e'
a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti,
del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato e'
determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009
e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri
a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui
premi assicurativi relativi ai settori delle attivita'
lavorative comportanti esposizione all'amianto.
245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 e'
istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un comitato amministratore la cui composizione,
la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di
cui al comma 241, nonche' le procedure e le modalita' di
erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con
regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.».
- Il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il testo dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n.
20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti) e' il seguente:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
Amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
agosto 1994, n. 178.
- Il testo dell'art. 13, della legge 27 marzo 1992, n.
257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto), e' il seguente:
«Art. 13 (Trattamento straordinario di integrazione
salariale e pensionamento anticipato). - Ai lavoratori
occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono
amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e
riconversione produttiva, e' concesso il trattamento
straordinario di integrazione salariale secondo la
normativa vigente anche se il requisito occupazionale sia
pari a quindici unita' per effetto di decremento di
organico dovuto al pensionamento anticipato.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori
occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso
di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno
trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli
effetti delle disposizioni previste dall'art. 22, primo
comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni, hanno facolta' di richiedere la
concessione di un trattamento di pensione secondo la
disciplina di cui al medesimo art. 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni, con una
maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva
pari al periodo necessario per la maturazione del requisito
dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni
soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo
compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella
del compimento di sessanta anni, se uomini, o
cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua
i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1
e determina, entro il limite di seicento unita', il numero
massimo di pensionamenti anticipati.
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di
appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che
intendano avvalersi delle disposizioni del presente
articolo, presentano programmi di ristrutturazione e
riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita' delle
eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone
l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
5. La facolta' di pensionamento anticipato puo' essere
esercitata da un numero di lavoratori non superiore a
quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori
interessati sono tenuti a presentare all'impresa di
appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della
facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, entro
trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al
gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro
trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di
anzianita' di cui al medesimo comma 2, se posteriore.
L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine
trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'art. 22,
primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero
dei lavoratori che esercitano la facolta' di pensionamento
anticipato sia superiore a quello delle eccedenze
accertate, l'impresa opera una selezione in base alle
esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il
rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono
trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese
in cui l'impresa effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di
amianto il numero di settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa
ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto
malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di
settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a
periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata
esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente
di 1,5.
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto
per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo
lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini
delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di
1,25.
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto
o delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di
dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o
fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di
eta' e anzianita' contributiva previsti dal comma 2 presso
l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali (INPDAI), e' dovuto, dall'Istituto
medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello della risoluzione del rapporto di
lavoro, l'assegno di cui all'art. 17 della legge 23 aprile
1981, n. 155. L'anzianita' contributiva dei dirigenti ai
quali e' corrisposto il predetto assegno e' aumentata di un
periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione
del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta
anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.
10. La gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione
una somma pari all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo
sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una
somma pari all'importo mensile della pensione anticipata,
ivi compresa la tredicesima mensilita'. L'impresa, entro
trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta
a corrispondere a favore della gestione di cui all'art. 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che
abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo
pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al
presente comma, con facolta' di optare per il pagamento del
contributo stesso, con addebito di interessi nella misura
del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate
mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi
di anticipazione della pensione.
11. Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, e successive modificazioni, nonche' nelle zone
industriali in declino, individuate dalla decisione della
Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989
(89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al
comma 10 del presente articolo e' ridotto al venti per
cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresi'
nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure
concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive modificazioni e integrazioni, e al relativo
pagamento si applica l'art. 111, primo comma, n. 1), delle
disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60
miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando, per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento
di un piano di pensionamenti anticipati" e, per il 1993 e
il 1994, l'accantonamento "Interventi in aree di crisi
occupazionale".
13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le conseguenti variazioni di
bilancio.».
- Il testo della legge 13 novembre 2009, n. 172
(Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato), e'
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n.
278.
- Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica)
e' il seguente:
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena
integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca
connesse alla materia della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il
coordinamento stabile delle attivita' previste dall'art. 9,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di
attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative
funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in
tutti i rapporti attivi e passivi.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 241, della citata
legge n. 244 del 2007 si vedano le alle premesse.



 
Art. 2
Prestazione aggiuntiva

1. Hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, erogata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» riconosciute dall'INAIL e dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e, in caso di premorte, gli eredi ai sensi dell'articolo 85 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
2. La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, e' calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite di cui al comma 1, erogate nell'anno di riferimento. La prestazione aggiuntiva e' erogata d'ufficio dall'INAIL mediante l'erogazione di due acconti ed un conguaglio.
3. Gli acconti di cui al comma 2 sono corrisposti utilizzando le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato. A decorrere dal 2011, la misura del primo acconto e' pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita. Tale acconto e' erogato a seguito del trasferimento delle predette risorse al Fondo e contestualmente ai ratei di rendita, secondo le ordinarie modalita' di pagamento dell'INAIL. Il secondo acconto e' erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento, per le rendite di cui al comma 1 e delle prestazioni gia' erogate con il primo acconto. A tal fine, l'INAIL, con determinazione del Presidente, definisce la misura complessiva dell'acconto.
4. Il conguaglio e' corrisposto entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui e' stato erogato il primo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dagli oneri a carico delle imprese. La misura del conguaglio e' determinata in base all'ammontare dell'addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al comma 1.
5. Per gli anni di competenza 2008, 2009 e 2010 la prestazione aggiuntiva e' erogata in un'unica soluzione: per gli anni 2008 e 2009 nella misura, per ciascun anno, del 20% della rendita entro il 31 dicembre 2011; per l'anno 2010 nella misura del 15% della rendita entro il 30 giugno 2012.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, e' determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio.
7. Con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL e sentito il Comitato amministratore del Fondo, possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e le relative modalita' di erogazione, sulla base anche delle previsioni relative alla platea dei beneficiari.



Note all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
1124 del 1965 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della citata
legge n. 400 del 1988 si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3
Oneri di finanziamento del Fondo
a carico delle imprese

1. L'onere di finanziamento del Fondo, posto dall'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a carico delle imprese, e' determinato in dieci milioni di euro annui per il 2008 e per il 2009 ed in sette milioni e trecentotrentatremila euro a decorrere dal 2010.
2. Agli oneri di cui al comma l si provvede con un'addizionale sui premi versati dalle imprese assicurate all'INAIL ed al soppresso IPSEMA, individuate con riferimento allo svolgimento delle attivita' lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
3. Le imprese tenute al versamento dell'addizionale sui premi assicurativi all'INAIL, sono, secondo un principio di mutualita', quelle che attualmente svolgono le stesse attivita' lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 2 per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le vigenti tariffe dei premi, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17, alle seguenti voci:

a) gestione Artigianato - voci di lavorazione 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;
b) gestione Industria - voci di lavorazione 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220;
c) gestione terziario - voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220;
d) gestione altre attivita' - voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 7100.
4. Le lavorazioni, oggetto di addizionale, di competenza del soppresso IPSEMA, si riferiscono alla gestione trasporto merci ed alla gestione trasporto passeggeri.
5. Per gli anni 2008 e 2009, l'addizionale sui premi di cui al comma 2 e' fissata in misura pari a 1,44% per le voci di lavorazione di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,03% per le lavorazioni di cui al comma 4. A decorrere dal 2010, l'addizionale sui premi di cui al comma 2 e' fissata in misura pari a 1,07% per le voci di tariffa di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,02% per le lavorazioni di cui al comma 4.
6. L'addizionale e' richiesta una sola volta l'anno. In sede di prima applicazione, l'addizionale per gli anni 2008 e 2009 e' applicata contestualmente e cumulativamente, in un'unica soluzione. La misura dell'addizionale da applicare negli anni successivi al 2010 puo' essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell'applicazione delle aliquote di cui al comma 5 e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari di competenza dell'INAIL e del soppresso IPSEMA. Con il medesimo decreto possono essere variati i criteri di individuazione di cui ai commi 2, 3 e 4.
7. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute in bilancio per essere impiegate nell'esercizio successivo.



Note all'art. 3:
- Per la citata legge n. 257 del 1992, si veda nelle
note alla premesse.



 
Art. 4
Contabilita' del Fondo

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, istituito presso l'INAIL, ha contabilita' autonoma e separata.
2. I risultati della gestione del Fondo sono evidenziati, in apposita contabilita' separata, nei bilanci annuali dell'INAIL.
3. Per ogni esercizio vengono predisposti i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, corredati da una relazione sulla gestione stessa.
4. Il collegio sindacale dell'INAIL esercita sul Fondo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile. In particolare, controlla l'amministrazione del Fondo e vigila sull'osservanza delle regole che la governano; verifica i risultati della gestione e la consistenza di cassa. Il collegio, a tal fine, puo' inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.
5. I costi di gestione, ed in particolare i costi per l'erogazione delle prestazioni del Fondo, sono a carico dell'INAIL.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 3, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994, si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 2403 del Codice civile e' il
seguente:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso
previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.».



 
Art. 5
Comitato amministratore del Fondo

1. Il Fondo e' gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali -, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una piu' alta incidenza di malattie asbesto-correlate.
2. I componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell'incarico. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute decadono dall'incarico; la decadenza viene dichiarata dal Comitato e puo' essere richiesta da ciascun componente del Comitato stesso. In caso di cessazione dalla carica dei componenti anteriormente alla scadenza del triennio la durata in carica del sostituto avra' termine alla scadenza del predetto triennio.
3. Il presidente del Comitato amministratore e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
4. Il Comitato si avvale delle competenti strutture dell'INAIL.
5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti. Al funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
 
Art. 6
Compiti del Comitato amministratore

1. Il Comitato amministratore del Fondo svolge i seguenti compiti:
a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione stessa;
b) delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non oltre due mesi dal suo insediamento;
c) partecipa alla procedura di determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva secondo le modalita' di cui al presente decreto;
d) vigila sulla affluenza dell'addizionale, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione del Fondo, proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze i provvedimenti necessari per migliorare l'efficacia e l'entita' della prestazione del Fondo;
e) assolve ogni altro compito previsto dal regolamento di cui alla lettera b), senza oneri a carico del Fondo medesimo.
 
Art. 7
Ricorsi

1. I titolari di rendita di cui all'articolo 2, comma 1, ai quali non sia stata erogata la prestazione aggiuntiva o sia stata erogata in misura ritenuta errata, possono proporre ricorso all'INAIL secondo la disciplina prevista dagli articoli 104 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.



Note all'art. 7:
- Il testo art. 104 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124 del 1965 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e' il
seguente:
«Art. 104. - L'infortunato, il quale non riconosca
fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore
ritiene di non essere obbligato a liquidare indennita' o
non concordi sulla data di cessazione della indennita' per
inabilita' temporanea o sull'inesistenza di inabilita'
permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita
provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto
assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della
quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i
quali non ritiene giustificabile il provvedimento
dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di
inabilita' permanente, la misura di indennita' che ritiene
essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un
certificato medico dal quale emergano gli elementi
giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta
dalla data della ricevuta della domanda di cui al
precedente comma o qualora la risposta non gli sembri
soddisfacente, l'infortunato puo' convenire in giudizio
l'Istituto assicuratore avanti l'autorita' giudiziaria.
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo
dell'art. 102 decorra senza che l'Istituto assicuratore
abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi
previste, si applica la disposizione del comma
precedente.».



 
Art. 8
Norme finali

1. La prestazione aggiuntiva e' riconosciuta con decorrenza 1° gennaio 2008.
Il presente decreto, registrato dalla Corte dei conti e munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 74
 
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