Gazzetta n. 72 del 29 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 marzo 2011
Riconoscimento dell'acqua minerale «Primaluna» in comune di Primaluna per l'imbottigliamento e la vendita.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
prevenzione e comunicazione

Vista la domanda in data 26 luglio 2010, con la quale la societa' Norda S.p.a., con sede in Milano, via Bartolini 9, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale «Primaluna» che sgorga dall'omonima sorgente individuata nella documentazione come pozzo «Stabilimento 1», ubicata nell'ambito della concessione mineraria denominata «Introbio» nel territorio del comune di Primaluna (Lecco), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visti il decreto interministeriale Salute - Attivita' Produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;
Visto il parere favorevole espresso dalla III Sezione del Consiglio Superiore di Sanita' nella seduta del 15 febbraio 2011;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1

E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Primaluna» che sgorga dall'omonima sorgente individuata nella documentazione come pozzo «Stabilimento 1», ubicata nell'ambito della concessione mineraria denominata «Introbio» nel territorio del comune di Primaluna (Lecco).
 
Art. 2

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale «Primaluna», condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, sono le seguenti: «L'allattamento al seno e' da preferire, nei casi ove cio' non sia possibile, questa acqua minerale puo' essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e comunicato alla Commissione europea.
Copia del presente decreto sara' trasmesso alla societa' richiedente ed ai competenti organi regionali per i successivi provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/92.
Roma, 3 marzo 2011

Il capo del Dipartimento: Oleari
 
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