Gazzetta n. 72 del 29 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Romangia».



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992,
n.164

Esaminata la domanda presentata della Regione autonoma Sardegna intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica Romangia.
Ha espresso, nella riunione dei giorni 23 e 24 febbraio 2011, presente il funzionario della Regione Sardegna, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Allegato

Annesso

Proposta di disciplinare di produzione dei vini
ad Indicazione geografica tipica «Romangia»
Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Romangia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Romangia» e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, da uve stramature, passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.
I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Giro', Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, fino a un massimo del 15%.
Detti vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», con la specificazione di vitigno a bacca bianca, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, da uve stramature e passito; se ottenuti da vitigno a bacca rossa possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello.
Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» e' consentito, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Giro', Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia, utilizzare il riferimento al nome di due vitigni, a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole far riferimento;
l'apporto derivante dall'uva della varieta' minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione e di vinificazione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Romangia» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Castelsardo, Osilo, Sennori, Sorso, Valledoria, in provincia di Sassari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Romangia», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 19,2 per le tipologie bianchi, rossi e rosati, a tonnellate 16 per le tipologie passiti e da uve stramature, (limite gia' comprensivo dell' aumento di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996).
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,5% per i bianchi;
10% per i rosati;
10% per i rossi;
15% per i vini da uve stramature;
16% per i vini passiti (dopo l'appassimento).
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la regione puo' consentire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. ad esclusione dei vini passiti e da uve stramature.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino, al 75% per i vini rosati, al 65% per i vini da uve stramature e al 50% per i vini passiti, con riferimento al peso dell'uva fresca.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Romangia» bianco:10%;
«Romangia» rosso: 11%;
«Romangia» rosato: 10,5%;
«Romangia» novello: 11,0%;
«Romangia» frizzante:10,5%;
«Romangia» da uve stramature: 15,5%;
«Romangia» passito: 16%.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Romangia», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L'indicazione geografica tipica «Romangia» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli schedari viticoli per l'indicazione geografica tipica di cui trattasi a condizione che i vini abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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