Gazzetta n. 72 del 29 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Malvasia di Bosa». |
|
|
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164
Esaminata la domanda presentata della Regione autonoma Sardegna intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Malvasia di Bosa. Ha espresso, nella riunione dei giorni 23 e 24 febbraio 2011, presente il funzionario della Regione Sardegna, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
| Allegato
Annesso
Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» Art. 1. Denominazioni e vini
La denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Malvasia di Bosa»; «Malvasia di Bosa» - riserva; «Malvasia di Bosa» - spumante; «Malvasia di Bosa» - passito.
Art. 2. Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» devono essere ottenuti con uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Malvasia di Sardegna: minimo 95%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.
Art. 3. Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Bosa, Suni, Tinnura, Flussio, Magomadas, Tresnuraghes, Modolo in provincia di Oristano. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo da Bosa Marina (sulla costa occidentale sarda), la linea di delimitazione segue la S.S. 129-bis sino al bivio per Suni, indi, seguendo la strada di penetrazione agraria che conduce alla chiesa di S. Pietro in comune di Bosa, arriva a quota 23 in localita' C. Calameda; da qui, continuando in linea retta verso ovest, incrocia il confine tra i comuni di Bosa e Suni, che segue verso sud fino a quota 102; prosegue quindi lungo il confine tra Modolo e Suni sino ad incrociare la S.S.129-bis (km 81,300); da questo punto, proseguendo lungo la statale di cui sopra, la linea di delimitazione giunge all'abitato di Suni e si immette sulla S.S. 292, che segue, in direzione di Oristano, fino in prossimita' del km 35, nell'abitato di Flussio; da detto punto segue la strada che passa per le quote 319, 312, 283, 310, fino ad incrociare il confine comunale tra Flussio e Magomadas, in localita' campestre Serrainos, che segue, verso ovest, fino ad incontrare quello tra i comuni di Tresnuraghes e Flussio, che segue fino a Ponte Mannu; da qui, discendendo per il Rio Mannu, la linea di delimitazione arriva al mare presso Punta Foghe, e continuando lungo la costa occidentale sarda, verso nord, attraverso Porto Alabe e Punta Lumenera, giunge a Bosa Marina, punto di inizio della delimitazione.
Art. 4. Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di' coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» devono essere quelle atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni male esposti, non soleggiati, umidi o idromorfi. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura ed e' consentita l'irrigazione di soccorso. I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densita' di almeno 4.000 ceppi per ettaro. La resa massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» non deve superare 6 tonnellate per ettaro, fatta eccezione per la tipologia spumante che puo' arrivare a 8 tonnellate per ettaro. La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata a detti limiti, purche' la produzione globale del vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi. Qualora la resa di uva per ettaro superi detto limite, l'intera produzione non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; l'eventuale eccedenza di produzione nel limite massimo del 20% potra' confluire nella IGT corrispondente. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15%, ad esclusione delle uve destinate alla vinificazione della tipologia spumante, le quali dovranno assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11%.
Art. 5. Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento, imbottigliamento ed affinamento in bottiglia dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione ed imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» spumante possono essere effettuate anche fuori della zona delimitata nell'art. 3 e comunque entro il territorio della Regione Sardegna. Non e' consentito l'uso di mosti concentrati; e' tuttavia consentito l'arricchimento mediante concentrazione a freddo del mosto di malvasia ottenuto. Per i vini di cui all'art. 1 e' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie. Le rese massime dell'uva in vino, con riferimento all'uva fresca, dovranno essere le seguenti: «Malvasia di Bosa»: 70%; «Malvasia di Bosa» riserva: 70%; «Malvasia di Bosa» spumante: 70%; «Malvasia di Bosa» passito: 50%. Qualora detta resa, con l'esclusione della tipologia passito, superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine, ma puo' ricadere nella IGT corrispondente qualora ne abbia le caratteristiche. Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto. Per la tipologia passito e' consentito inoltre l'appassimento in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 272 g/l. E' altresi' ammessa la parziale disidratazione con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati. Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa», se sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 1 anno in botti di legno, puo' recare in etichetta la menzione «Riserva». Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» nella tipologia amabile o dolce deve essere immesso al consumo a partire dal 1° marzo successivo all'anno di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» nella tipologia spumante deve essere immesso al consumo a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» nella tipologia «passito» deve essere immesso al consumo a partire dal 1° aprile dell'anno successivo all'anno di produzione delle uve.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Malvasia di Bosa» amabile o dolce: colore: giallo paglierino o dorato piu' o meno intenso; odore: aromatico, fruttato, intenso, caratteristico; sapore: da amabile a dolce, armonico, vellutato, aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%, di cui almeno 13% svolto; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l; «Malvasia di Bosa» riserva: colore: giallo paglierino o dorato piu' o meno intenso; odore: intenso, complesso, fine, delicato, caratteristico; sapore: dal secco al dolce, morbido, vellutato, talvolta mandorlato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5%; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l; «Malvasia di Bosa» spumante: colore: giallo paglierino con spuma persistente; odore: aromatico, fruttato, caratteristico; sapore: da demisec a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui almeno 9,5% svolto; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l; «Malvasia di Bosa» - passito: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: ampio, caratteristico; sapore: da amabile a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 14% svolti; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
Art. 7. Etichettatura e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. E' consentito l'uso della menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, secondo la normativa vigente. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione delle tipologia spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8. Confezionamento
Per l'immissione al consumo dei vini «Malvasia di Bosa» sono ammesse soltanto bottiglie di vetro della capacita' di litri 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,00 chiuse con tappo di sughero o di altro materiale ritenuto idoneo dalle norme in vigore, con l'esclusione della menzione «Riserva» per la quale e' obbligatorio il tappo in sughero. Per le bottiglie di capacita' fino a litri 0,375 e' ammesso il tappo a vite. Per la tappatura dei vini spumanti, ad esclusione delle bottiglie di capacita' fino a litri 0,375, e' consentito solo il tappo a fungo in sughero. |
|
|
|