Gazzetta n. 73 del 30 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 gennaio 2011, n. 33
Regolamento recante istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
Visto il contratto collettivo nazionale del 17 settembre 2007 sottoscritto da ANIA e FIBA CISL, FISAC CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA, nonche' il contratto collettivo nazionale del 19 settembre 2007 sottoscritto da ANIA e FISAI con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un «Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale delle imprese assicuratrici»;
Visto l'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 9 ottobre 2009 da ANIA e FIBA CISL, FISAC CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA;
Visto l'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 11 dicembre 2009 da ANIA e FISAI;
Sentite nelle riunioni del 14 e 21 dicembre 2009 le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 17 settembre 2007 e del contratto collettivo nazionale del 19 settembre 2007;
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 agosto 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 7 dicembre 2010;

Adotta
il seguente regolamento
recante istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Art. 1
Costituzione del Fondo

1. E' istituito presso l'Inps il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici».
2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti), e' il seguente:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e)
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453 . Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il testo dell'art. 2, comma 28, delle legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
«28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite,
in via sperimentale, misure per il perseguimento di
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e
per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica
utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa
sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione
della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
di una misura addizionale non superiore a tre volte quella
della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con
il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi.».
- Il testo del decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del
27 novembre 1997, n. 477 (Regolamento recante norme in
materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa
integrazione guadagni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, del citato decreto n. 477 del
1997, e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Ciascun regolamento provvede ad istituire
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un
fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui
affluiscono i contributi determinati dal regolamento
medesimo.
2. Nello stesso regolamento sono previste le modalita'
di liquidazione del fondo, con la previsione di riversare
gli eventuali avanzi della gestione liquidatoria alle
gestioni o fondi pensionistici delle categorie che hanno
alimentato il fondo medesimo.
3. Costituisce organo deputato alla gestione di ciascun
fondo, di cui al comma 1, un comitato amministratore con i
seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci
annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli
interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto
richiesto per la gestione degli istituti previsti dal
regolamento;
c) fare proposte alle parti firmatarie dell'accordo,
di cui all'art. 1, comma 1, in materia di contributi,
interventi e trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi,
sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei
trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine
alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
4. Il comitato e' composto da esperti designati, nel
rispetto delle regole poste ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera f), dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori stipulanti il contratto collettivo
nonche' da due funzionari, con qualifica di dirigente, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Le
funzioni di membro del comitato sono incompatibili con
quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni
sindacali. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e rimane in carica
per la durata prevista del medesimo contratto collettivo.
Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso
tra i propri membri. Le deliberazioni del comitato vengono
assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle
votazioni, prevale il voto del presidente.
Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del
fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore
generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto
consultivo.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di ciascun fondo
provvede l'INPS con le proprie strutture ed i relativi
oneri sono determinati dal consiglio di amministrazione
dell'Istituto, sentito il comitato amministratore.
6. Le organizzazioni sindacali, come individuate nel
preambolo del presente regolamento, dopo dodici mesi
dall'entrata in vigore dello stesso, si incontrano, presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per una
verifica dei risultati, al fine di un eventuale adeguamento
degli interventi e della relativa disciplina.».



 
Art. 2
Finalita' del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalita';
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 2, comma 28, della citata
legge n. 662 del 1996, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3
Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo e' gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati dall'ANIA e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro e firmatarie del presente accordo nominati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato amministratore si compone altresi' di due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di otto componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto per i quali occorrera' la maggioranza semplice dei presenti piu' uno.
3. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica due anni.
4. I componenti del Comitato durano in carica due anni e ciascuno dei componenti non puo' essere designato per piu' di due volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o piu' componenti del Comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato secondo le modalita' di cui al comma 1.
5. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con parere consultivo.
6. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
 
Art. 4
Compiti del Comitato Amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore:
a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) delibera gli interventi in conformita' alle regole di precedenza e turnazione fra le aziende, di cui all'articolo 9;
c) delibera, sentite le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonche' la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo;
d) delibera le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
e) vigila sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita', formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
f) decide, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
g) delibera le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui all'articolo 11;
h) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
 
Art. 5
Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2 in via ordinaria:
a) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;
b) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
2. Il Fondo provvede, in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione INPS, i piu' prossimi tra anzianita' e vecchiaia. Detto assegno sara' altresi' erogato nel periodo intercorrente tra la suddetta maturazione e la data di decorrenza dell'erogazione della pensione INPS, escluso per quest'ultimo periodo il versamento della contribuzione correlata.
3. Qualora intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento del contributo ad esso correlato vengono prorogati oltre il limite di sessanta mesi di cui al comma 2 e fino alla maturazione dei predetti requisiti di accesso. Detto assegno sara' pari all'importo del trattamento pensionistico I.N.P.S. di anzianita' o di vecchiaia che gli interessati percepirebbero con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbira', nei casi in cui sia dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennita' sostitutiva.
4. Il lavoratore puo' optare per l'erogazione in unica soluzione. In tale caso l'assegno straordinario una tantum e' pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo complessivo di cui sopra attualizzato sulla base del tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) vigente alla data di esercizio dell'opzione. In tal caso la contribuzione correlata di cui sopra non verra' versata.
5. Agli interventi di cui ai commi precedenti sono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.
6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui ai commi da 1 a 4, si dovra' tener conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
7. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al comma 2 dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 2, comma 28, della citata
legge n. 662 del 1996, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 6
Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, sono dovuti al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; per il primo anno di operativita' del Fondo l'onere sara' a totale carico del datore di lavoro;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% e' sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore.
5. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo sei mesi dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il fabbisogno di cui al comma 4.
6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, verranno effettuati, sempre a cura del Comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.
7. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilita' non utilizzate, riferite ad aziende presso le quali non risultino in essere forme di previdenza di cui sopra, sono devolute alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, con separata evidenza contabile.
8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilita' di pertinenza di ciascun datore di lavoro, e' determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.
9. Alle operazioni di liquidazione del Fondo provvede il Comitato Amministratore, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa e' assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza. Il Comitato amministratore cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il Comitato amministratore consegna all'Ispettorato generale di finanza, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
 
Art. 7
Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'articolo 15 del vigente CCNL;
b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'articolo 15 del vigente CCNL nonche' di quelle legislative, laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, all'espletamento delle procedure contrattuali di cui all'articolo 16 del vigente CCNL.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' altresi' subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale che, anche in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzativo-aziendali, individui, per i casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto agli articoli 15 e 16 del vigente CCNL.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b).
 
Art. 8
Lavoratori destinatari
delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO, i piu' prossimi tra anzianita' e vecchiaia entro un periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere a) o b). L'accordo aziendale di cui all'articolo 7, comma 2, dovra' prevedere due fasi:
a) una prima fase, la cui durata e' non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;
b) una seconda fase, qualora al termine della prima fase permangano esuberi, che preveda una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima ed individui regole, modalita', tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l'azienda sara' libera di assumere le iniziative del caso.
 
Art. 9
Criteri di precedenza e turnazioni
per le prestazioni ordinarie

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), subordinato alla sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui all'articolo 7 comma 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato Amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a 12 mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a 2 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. Le imprese di cui all'articolo 2, ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.
 
Art. 10
Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), superiori a 37 ore annue pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un «massimale» pari ad un importo di euro 886,31 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore o pari ad euro 1.917,48; euro 1.065,26 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore ad euro 1.917,48. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2009 e saranno adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella stessa misura della cassa integrazione guadagni.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un «massimale» pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non piu' di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
7. La paga oraria di cui al comma 1 del presente articolo e' quella individuata secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110 del CCNL.
8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianita' prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianita';
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianita', alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
10. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno oggetto di accordo a livello aziendale.
11. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
12. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 2), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' e/o anzianita' contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianita', e per la determinazione della sua misura.
13. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.
14. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
15. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennita' sostitutiva.
16. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrispondera' al lavoratore, sempreche' abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
17. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
 
Art. 11
Cumulabilita' della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato o derivanti da attivita' con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di quest'ultimo.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procedera' ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attivita' prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme vigenti.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.
7. In caso di redditi derivanti da lavoro autonomo, la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nelle ipotesi di cui sopra, e' determinata secondo i criteri stabiliti dall'INPS in modo tale da non creare disparita'.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 2, comma 28, della citata
legge n. 662 del 1996, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 12
Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione Sindacale di appartenenza stipulante il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, e' salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.
 
Art. 13
Scadenza

1. Il Fondo, disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10. Il Fondo potra' essere eventualmente rinnovato alla sua scadenza, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.
 
Art. 14
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 75



Note all'art. 14:
- Per il testo del gia' citato decreto n. 477 del 1997,
si veda nelle note alle premesse.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone