Gazzetta n. 73 del 30 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 marzo 2011
Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalita' di espletamento della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato codice della strada;
Visto, in particolare, l'art. 116, comma 11-bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 17, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120 recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che prescrive l'integrazione del programma di formazione teorica per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori con almeno un'ora di lezione teorica volta all'acquisizione di «elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza», nonche' l'obbligo, dopo il controllo con esito favorevole delle cognizioni teoriche, di superare una prova pratica di guida, previa idonea attivita' di formazione;
Visto il comma 2 del citato art. 17 della legge n. 120 del 2010 che stabilisce l'obbligatorieta' della prova pratica di guida per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori a far data dal 19 gennaio 2011;
Visto l'art. 2, comma 1-quater, del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che, posticipando i termini di applicabilita' delle disposizioni relative alla prova pratica di guida per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori al 31 marzo 2011, dispone altresi' che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro la predetta data, siano - tra l'altro - disciplinate le modalita' e le procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida al candidato al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2011, registrato alla Corte dei conti in data 15 marzo 2011, Reg. 2, foglio 67, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 1- quater della legge n. 10 del 2011;
Visto inoltre il comma 3 del piu' volte citato art. 17 della legge n. 120 del 2010, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, «sono stabilite le modalita' di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica nonche' della relativa attivita' di formazione»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003, recante «Programma dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneita' per la guida dei ciclomotori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2003, n. 156, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 dicembre 2003 recante «Abilitazione di dipendenti del Dipartimento dei trasporti terrestri del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per svolgere gli esami per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2003, n. 301
Ritenuto opportuno disciplinare la materia dei programmi dei corsi e delle procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneita' per la guida dei ciclomotori in un unico provvedimento che riordini le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 30 giugno 2003 e disponga i contenuti di cui al citato art. 17, comma 3, della legge n. 120 del 2010;
Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ritiene opportuno rendere omogenei i corsi per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori svolti presso le scuole e quelli svolti presso le autoscuole, prevedendo la soppressione delle 8 ore di «educazione alla convivenza civile» previsti all'art. 1, comma 1, lettera d), del citato decreto ministeriale 30 giugno 2003;

Decreta:

Art. 1
Corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni

1. I corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni di cui all'art. 1 del decreto 1° marzo 2011, citato nelle premesse, vertono sui seguenti argomenti:
a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
e) norme sulla precedenza;
f) norme di comportamento;
g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
h) fermata, sosta e definizioni stradali;
i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione;
l) elementi del ciclomotore e loro uso;
m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
n) valore e necessita' della regola;
o) rispetto della vita e comportamento solidale;
p) la salute;
q) rispetto dell'ambiente;
r) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, in conformita' ai contenuti di cui all'allegato 1.
 
Art. 2

Modalita' di svolgimento dei corsi di preparazione alla prova di
controllo delle cognizioni

1. I corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni sono svolti presso le autoscuole ovvero presso le scuole. Queste ultime nominano un responsabile della gestione dei corsi.
2. I corsi di cui al comma 1 hanno durata di 13 ore, cosi' ripartite:
a) 4 ore in materia di norme di comportamento;
b) 6 ore in materia di segnaletica e altre norme di circolazione;
c) 2 ore in materia di educazione al rispetto della legge;
d) 1 ora in materia di conoscenze elementari sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
3. La partecipazione alle lezioni e' annotata in appositi registri conformi al modello previsto nell'allegato 2, custoditi dal soggetto che eroga il corso. Il corso e' utilmente frequentato solo se non sono state effettuate piu' di tre ore di assenza con riferimento alla durata complessiva del corso.
4. Il soggetto erogatore del corso, al termine dello svolgimento del corso stesso, rilascia ai soli allievi in regola con le presenze, un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 3, che deve essere allegato in copia conforme alla istanza di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 1° marzo 2011, e che ha validita' di un anno dalla data di fine del corso.
 
Art. 3
Prova di controllo delle cognizioni

1. La prova di controllo delle cognizioni verte sugli argomenti di cui all'art. 1 e si svolge tramite questionario.
2. I questionari sono estratti da un «database» predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascuno di essi consta di dieci domande per ognuna delle quali sono previste tre risposte che possono essere tutte e tre vere, ovvero due vere e una falsa, o una vera e due false, oppure infine tutte e tre false.
3. I candidati devono barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V» o «F» a seconda che considerino quella proposizione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di quattro.
4. L' esaminatore del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e di sistemi informativi e statistici di cui all'art. 116, comma 11-bis, deve essere un funzionario abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 1992, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero un dipendente appartenente alla seconda area funzionale, fascia economica F2, in possesso almeno della patente di guida della categoria A o B, abilitato a svolgere gli esami di controllo delle cognizioni per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori, previa frequenza di apposito corso organizzato dal suddetto Dipartimento.
5. Nel caso che il candidato non abbia superato la prova di controllo delle cognizioni, lo stesso puo' ripeterla piu' volte, ripresentando ogni volta l'istanza, purche' la stessa sia superata entro il limite di validita' temporale dell'attestato di frequenza di cui all'art. 2, comma 4.
 
Art. 4
Prova pratica di guida

1. La prova pratica di guida si svolge su ciclomotori a due (L1e) ovvero a tre ruote (L3e), ovvero infine su quadricicli leggeri (L6e), a scelta del candidato. A tal fine, quest'ultimo indica nello spazio riservato alle note dell'istanza di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 1° marzo 2011, il tipo di ciclomotore con il quale intende sostenere la prova pratica di guida.
2. La prova pratica di guida effettuata su un ciclomotore a due ruote consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree appositamente attrezzate come indicato nell'allegato 4 e verifica la capacita' dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se si e' superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico.
3. La prova pratica di guida effettuata su ciclomotori diversi da quelli di cui al comma 2 consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree chiuse, appositamente attrezzate come indicato nell'allegato 5 e verifica la capacita' dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se si e' superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico: in tale fase, sul veicolo e' presente, in funzione di istruttore, il soggetto di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 1° marzo 2011.
4. Il candidato al conseguimento di un certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore durante la prova pratica di guida deve avere con se' l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 1° marzo 2011, nonche' un documento personale di riconoscimento. Nelle ipotesi di cui al comma 3, la persona che funge da istruttore deve avere con se' la patente di guida prescritta.
5. La funzione di esaminatore nelle prove pratiche di guida e' espletata da un funzionario in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni, abilitato ad effettuare esami di idoneita' per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 1992, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero da un dipendente di cui all'art. 3, comma 4, in possesso di diploma di istruzione di secondo grado ed abilitato a svolgere gli esami di guida per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori, previa frequenza di apposito corso organizzato dal suddetto Dipartimento.
6. A seguito del superamento della prova pratica di guida e' rilasciato al candidato il certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore che abilita alla guida di tutti i veicoli di cui al comma 1.
 
Art. 5
Abrogazione di norme

1. A decorrere dal 1° aprile 2012 sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 dicembre 2003. Sino a tale data le disposizioni del citato decreto sono applicabili esclusivamente con riferimento alle domande di conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore presentate entro e non oltre il 31 marzo 2011.
 
Art. 6
Disposizioni transitorie

1. Il candidato che ha frequentato entro il 31 marzo 2011 un corso per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore e che presenta l'istanza di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 1° marzo 2011 a far data dal 1° aprile 2011, integra la formazione gia' conseguita con l'ora di cui all'art. 2, comma 2, lettera d). La frequenza di tale ora di lezione e' certificata dal soggetto erogatore del corso.
2. La data di rilascio di tale ultima certificazione non rileva ai fini del termine di un anno dal completamento del corso, utile per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, entrano in vigore il 1° aprile 2011 e sono applicabili alle istanze di conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore presentate, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del decreto 1° marzo 2011, a decorrere dalla stessa data del 1° aprile 2011.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2011

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Gelmini
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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