Gazzetta n. 73 del 30 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 marzo 2011
Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle relative modalita'.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «codice della strada»;
Visto, in particolare, l'art. 116, comma 11-bis, ottavo periodo, del codice della strada, introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che, tra l'altro, ha previsto che ai fini del conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore di cui al comma 1-bis dello stesso art. 116, il candidato che abbia superato la prova di controllo delle cognizioni deve altresi' sostenere, previa idonea attivita' di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore;
Visto il comma 2 del citato art. 17 della predetta legge n. 120 del 2010, che prevede che le disposizioni relative alla prova pratica del ciclomotore siano applicabili a decorrere dal 19 gennaio 2011;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che posticipa al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini dei provvedimenti di cui alla tabella 1, tra cui e' ricompreso quello di cui al predetto art. 17, comma 2, legge n. 120 del 2010;
Visto l'art. 2, comma 1-quater, della predetta legge n. 10 del 2011, che rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro la data del 31 marzo 2011, la disciplina delle modalita' e delle procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni, nonche' la validita' di tale autorizzazione e le modalita' dell'esercitazione stessa, almeno in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 122, commi da 2 a 6, del codice della strada ed anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 170, comma 2, dello stesso codice della strada, che - tra l'altro - vieta al minore conducente di un ciclomotore il trasporto di un passeggero;
Ritenuto di dover esercitare la predetta deroga al fine di consentire al minore titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore di avere accanto una persona in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, purche' le caratteristiche costruttive del veicolo lo consentano ed il posto del passeggero sia a fianco a quello del conducente;
Considerato che il citato art. 2, comma 1-quater, della legge n. 10 del 2011, prevede, altresi', che nel predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia stabilito che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, che tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validita' dell'autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida;
Visti inoltre gli articoli 122 e 180 del codice della strada, rispettivamente in materia di esercitazioni alla guida del candidato al conseguimento di una patente di guida e di possesso dei documenti di circolazione e di guida;
Vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, lettera a), relativi alla classificazione dei ciclomotori a due (L 1e) o tre ruote (L 2e) e dei quadricli leggeri (L6e);
Visti il decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, recante «Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, s. o., ed il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2005, recante «Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti e straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti», ed in particolare la tabella 3;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

Conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore

1. I soggetti di cui all'art. 116, commi 1-bis ed 1-ter, conseguono il certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, di cui al predetto comma 1-bis, a seguito di superamento di una prova di controllo delle cognizioni e, successivamente, di una prova pratica di guida del ciclomotore.
2. L'istanza di conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore e' presentata ad un Ufficio motorizzazione civile a firma del candidato nonche', se quest'ultimo e' minorenne, del tutore.
3. All'istanza di conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, sono allegate le attestazioni di pagamento degli importi prescritti dal decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, come aggiornati da ultimo dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2005, e dalla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, in materia rispettivamente di tariffa di imposta di bollo e di tariffe per le operazioni di motorizzazione, nonche' il certificato rilasciato da uno dei medici di cui all'art. 119 del codice della strada, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'art. 116, comma 1-quater, dello stesso codice.
 
Art. 2
Autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore

1. Al superamento della prova di controllo delle cognizioni e' rilasciata al candidato un'autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore.
2. Il candidato titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 non puo' sostenere la prova pratica di guida del ciclomotore prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio della stessa.
3. Tale autorizzazione ha validita' di sei mesi, nei quali il candidato puo' sostenere la prova pratica di guida del ciclomotore al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra. L'autorizzazione e' ritirata dall'esaminatore all'esito negativo della seconda prova pratica di guida.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida del ciclomotore e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 225, comma 1, lettera c), del Codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.
 
Art. 3
Modalita' di esercitazione alla guida del ciclomotore

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire un'idonea formazione, almeno conforme ai contenuti della prova pratica di guida del ciclomotore. L'adeguata formazione e' dichiarata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal candidato ovvero, se questi e' minorenne, dal tutore.
2. Le esercitazioni su ciclomotori a due ruote sono consentite in luoghi poco frequentati. Non si applicano le disposizioni del comma 3.
3. Il candidato che si esercita su ciclomotori diversi da quelli di cui al comma 2, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, ivi compresi i quadricicli leggeri, deve avere a bordo, in funzione di istruttore, persona di eta' non superiore a sessantacinque anni, titolare di patente almeno di categoria B da non meno di dieci anni. L'istruttore vigila sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'.
4. I ciclomotori di cui al comma 3, per le esercitazioni e la prova pratica di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P», le cui caratteristiche e modalita' di applicazione sono conformi a quanto previsto con riferimento al contrassegno di cui all'art. 122, comma 4, del codice della strada.
5. Nell'ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, si applicano le sanzioni di cui all'art. 122, comma 8, ultimo periodo, del codice della strada.
6. Nelle ipotesi di esercitazione alla guida di un ciclomotore ai sensi del comma 3, qualora il candidato guida senza l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, ma avendo al suo fianco, in funzione di istruttore, persona munita di patente di guida ai sensi del predetto comma 3, si applica la sanzione di cui all'art. 122, comma 7, del codice della strada. La medesima sanzione si applica anche alla persona che funge da istruttore.
7. Nelle ipotesi di esercitazione alla guida di un ciclomotore ai sensi del comma 3, qualora il candidato titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, guida senza avere al suo fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente ai sensi del medesimo comma 3, si applicano le sanzioni di cui all'art. 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada.
8. Nell'ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, si applicano le sanzioni di cui all'art. 122, comma 9, del codice della strada.
 
Art. 4

Possesso dei documenti nelle esercitazioni alla guida del ciclomotore

1. Il candidato al conseguimento di un certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore che, titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, si eserciti alla guida, deve avere con se' detta autorizzazione, nonche' un documento personale di riconoscimento.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, la persona che funge da istruttore deve avere con se' la patente di guida prescritta.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni previste dall'art. 180, comma 7, secondo periodo, del codice della strada. Si applicano altresi' le disposizioni dell'art. 180, comma 8, del codice della strada.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° aprile 2011 e sono applicabili alle istanze di conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore presentate a decorrere dalla medesima data.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 67
 
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