Gazzetta n. 74 del 31 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 25 febbraio 2011
Definizioni delle procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.


IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura e del mare

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante Disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto direttoriale 11 dicembre 1997 di approvazione delle procedure per l'autorizzazione all'uso dei prodotti disinquinanti in mare;
Visto il decreto del Direttore generale per la difesa del mare del 23 dicembre 2002 di definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi;
Visto il decreto del Direttore generale per la protezione della natura del 24 febbraio 2004 di modifica del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2002;
Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2009 con il quale si riconosce l'impiegabilita' in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi;
Visto il decreto direttoriale DEC/DPN/1928 del 29 ottobre 2007 di istituzione, presso la Direzione per la protezione della natura, di un tavolo tecnico finalizzato alla formalizzazione di uno schema di revisione del citato decreto direttoriale del 23 dicembre 2002;
Considerati gli esiti dei lavori del suddetto tavolo tecnico relativamente alle specifiche tecniche dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi e alla definizione dei nuovi metodi analitici finalizzati a valutare l'efficacia e l'ammissibilita' all'impiego in mare dei suddetti prodotti;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione di nuove procedure per il riconoscimento dell'idoneita' tecnica e della ecocompatibilita' dei prodotti assorbenti e disperdenti con l'ambiente marino;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 che ne fanno parte integrante, definisce le procedure amministrative e tecniche necessarie per conseguire il riconoscimento di idoneita' esclusivamente dei prodotti da impiegare per la bonifica dell'ambiente marino dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, appartenenti alle seguenti tipologie:
prodotti assorbenti di origine sintetica o naturale non inerti;
prodotti disperdenti di origine sintetica o naturale;
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Decreto i prodotti ad azione biologica e i prodotti di origine sintetica ad azione disinquinante non compresi nel precedente comma.
 
Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
prodotti assorbenti di origine sintetica o naturale non inerti: materiali insolubili di natura chimica utilizzati per rimuovere gli idrocarburi petroliferi sfruttando le loro capacita' adsorbenti;
prodotti disperdenti di origine sintetica o naturale: agenti chimici che, attraverso un meccanismo di micellazione, favoriscono la dispersione degli idrocarburi petroliferi nella colonna d'acqua;
prodotti ad azione biologica: colture microbiologiche (batteri, funghi o lieviti), additivi enzimatici o additivi nutritivi ad azione biodegradante sugli idrocarburi petroliferi;
prodotti di origine sintetica ad azione disinquinante: prodotti con meccanismo di azione diverso da quello assorbente o disperdente.
 
Art. 3

Istanza di riconoscimento di idoneita' per i prodotti assorbenti o
disperdenti

1. Le societa' produttrici ovvero le societa' che intendano immettere sul mercato nuovi prodotti appartenenti alle tipologie di cui all'art. 1 del presente decreto devono presentare istanza di riconoscimento di idoneita' degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.
2. Tali istanze devono essere corredate dalla documentazione di cui all'allegato 1, comprensiva della scheda tecnica del prodotto redatta in conformita' alle indicazioni di cui all'allegato 2 o 3, alla documentazione relativa ai test e alle prove di laboratorio di cui all'allegato 4 o 5 e la documentazione relativa alle informazioni da apporre sull'involucro esterno del prodotto redatta in conformita' alle indicazioni di cui all'allegato 6.
3. La documentazione relativa ai test e alle prove di laboratorio di cui al precedente comma 2 dovra' pervenire da Enti e/o Istituti pubblici conformi ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e che dimostrino di partecipare a circuiti di intercalibrazione nazionali e/o internazionali, ovvero da laboratori privati accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
 
Art. 4
Istruttoria per il riconoscimento di idoneita'

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verificata la conformita' delle istanze di cui al precedente art. 3, trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e all'Istituto superiore di sanita' la documentazione tecnica necessaria ai fini dell'acquisizione di un parere congiunto sull'idoneita' dei prodotti assorbenti o disperdenti.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della conformita' della documentazione di cui all'art. 3 e dei pareri tecnici di cui al precedente comma 1, provvede, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza, ad emanare un provvedimento che riconosce l'idoneita' dei prodotti assorbenti o disperdenti all'impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.
3. Qualora nel corso della istruttoria si renda necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, il termine di novanta giorni di cui al comma 2, e' sospeso fino alla data di ricevimento della suddetta documentazione.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rendera' pubblico sul sito internet istituzionale l'elenco dei prodotti assorbenti o disperdenti riconosciuti idonei ai sensi del presente decreto.
 
Art. 5
Impiego dei prodotti riconosciuti idonei

1. Il provvedimento di cui al precedente articolo 4, comma 2 non costituisce formale autorizzazione all'effettivo impiego in mare dei prodotti assorbenti o disperdenti riconosciuti idonei. Tale autorizzazione deve essere appositamente rilasciata, di volta in volta, dal Centro operativo antinquinamento operante presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare - Divisione VIIª.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di eventuali indicazioni fornite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e/o dall'Istituto superiore di sanita', e attraverso il provvedimento di riconoscimento di idoneita', puo' imporre prescrizioni all'impiego in mare dei prodotti assorbenti o disperdenti riconosciuti idonei.
3. I prodotti assorbenti o disperdenti riconosciuti idonei dovranno riportare sull'involucro esterno le informazioni di cui all'allegato 6 al presente decreto.
 
Art. 6
Durata e rinnovo del provvedimento di riconoscimento di idoneita'

1. Il provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al precedente art. 4, comma 2, ha durata quinquennale ed e' rinnovabile, all'atto della scadenza, con le modalita' di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Qualora il prodotto gia' riconosciuto idoneo ai sensi del presente decreto non abbia mutato la sua composizione chimica e le sue caratteristiche fisiche alla data di scadenza del provvedimento di riconoscimento di idoneita', la societa' produttrice o che immette sul mercato il prodotto assorbente o disperdente, deve presentare una dichiarazione in cui si attesta che il prodotto ha conservato immutate la composizione chimica e le caratteristiche fisiche dalla data del suddetto provvedimento di riconoscimento di idoneita'. E' fatta salva la facolta' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Istituto superiore di sanita', di richiedere alla societa' produttrice o che immette sul mercato il prodotto assorbente o disperdente, documentazione tecnica integrativa che sia di supporto alla procedura del rinnovo del provvedimento di riconoscimento di idoneita'.
3. Qualora il prodotto gia' riconosciuto idoneo ai sensi del presente decreto abbia mutato la sua composizione chimica e le sue caratteristiche fisiche alla data di scadenza del provvedimento di riconoscimento di idoneita', la societa' produttrice o che immette sul mercato il prodotto assorbente o disperdente, deve presentare una nuova istanza secondo le procedure di cui all'art. 3 del presente decreto al fine di ottenere il rinnovo del suddetto provvedimento.
 
Art. 7
Aggiornamento degli allegati

1. L'aggiornamento delle procedure tecniche contenute negli allegati al presente decreto e' effettuato con decreto del direttore generale per la protezione della natura e del mare.
 
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatte salve le istanze per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti assorbenti o disperdenti presentate ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002 e s.m.i. nei novanta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto.
2. I prodotti assorbenti e disperdenti riconosciuti idonei ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002 e s.m.i. mantengono la loro idoneita' sino alla naturale scadenza del provvedimento con il quale tale idoneita' e' stata riconosciuta. Il relativo rinnovo seguira' le procedure amministrative e tecniche di cui al presente decreto.
3. Il decreto del direttore generale dell'ispettorato centrale per la difesa del mare dell'11 dicembre 1997 «Approvazione delle procedure per l'autorizzazione all'uso dei prodotti disinquinanti in mare», il decreto del direttore generale per la difesa del mare del 23 dicembre 2002 «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi» e il decreto del direttore generale per la protezione della natura del 24 febbraio 2004 «Provvedimento di modifica del decreto 23 dicembre 2002 concernente ''Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi"» sono abrogati.
Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: Grimaldi
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone