Gazzetta n. 74 del 31 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 febbraio 2011
Individuazione dei requisiti degli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete, ai sensi del comma 2-quater dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Visto, in particolare, l'art. 42, comma 2-quater, della citata legge n. 122 del 2010, che introduce, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, un regime agevolativo per le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, a condizione che il programma comune di rete venga preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto;
Visto l'art. 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, recante la disciplina istitutiva delle reti di imprese;
Considerata la necessita' di provvedere alla individuazione dei requisiti che gli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale devono possedere per consentire l'asseverazione del programma comune di rete;
Ritenuto opportuno rinviare l'individuazione degli organismi pubblici ai quali, in via sussidiaria, e' consentito asseverare i suddetti programmi di rete, in quanto appare necessaria un'attenta preventiva disamina da effettuarsi d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e ambito di intervento

1. In attuazione dell'art. 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il presente decreto individua i requisiti da possedere per asseverare il programma comune di rete di cui al comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
2. L'asseverazione rilasciata a norma del presente decreto costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per la fruizione dell'incentivo fiscale di cui al comma 2-quater dell'art. 42, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 concesso alle imprese aderenti al contratto di rete di cui al comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Rete»: l'insieme delle imprese che stipulano il contratto originario previsto al comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
b) «Programma»: il programma comune di «rete» che le imprese attuano e al quale conseguono i benefici fiscali di cui al comma 2-quater dell'art. 42, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) «Organo comune»: il mandatario comune che agisce in rappresentanza delle imprese partecipanti al contratto di rete;
d) «Organismi di asseverazione»: gli organismi di diritto privato espressione dell'associazionismo imprenditoriale abilitati alla valutazione del «programma di rete»;
e) «Asseverazione»: l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale gli Organismi di asseverazione attestano il possesso dei requisiti da parte delle imprese aderenti alla rete per fruire dei benefici fiscali;
f) «Organismi di certificazione»: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualita' conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000.
 
Art. 3
Organismi di diritto privato abilitati all'asseverazione

1. Sono abilitati a rilasciare l'asseverazione del Programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 836, espressioni di interessi generali di una pluralita' di categorie e territori.
2. Gli Organismi di cui al comma 1 comunicano il possesso dei requisiti ivi indicati all'Agenzia delle entrate nelle forme e modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 42, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Agenzia delle entrate ne da' notizia in apposita Sezione del proprio sito.
 
Art. 4
Asseverazione

1. L'asseverazione del Programma comporta la verifica preventiva della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
2. Ai fini del comma 1, gli Organismi di asseverazione possono avvalersi degli Organismi di certificazione, di Istituti Universitari, di professionisti ed esperti di settore iscritti in appositi Albi o Elenchi.
3. L'asseverazione e' attestata entro trenta giorni dalla richiesta di rilascio dell'organo comune per l'esecuzione del contratto della rete di cui alla lettera e) del comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ovvero del rappresentante della Rete risultante dalla stipula dello stesso contratto. L'avvenuta asseverazione e' comunicata contestualmente, anche, all'Agenzia delle entrate nelle forme e modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 42, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 
Art. 5
Organismi di diritto pubblico

1. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli organismi pubblici ai quali, in via sussidiaria, e' consentito asseverare il programma.
 
Art. 6
Attivita' di controllo

1. L'Agenzia delle entrate vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In tal senso, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'Agenzia delle entrate puo' effettuare tra l'altro: a) la verifica formale dell'avvenuta asseverazione del programma, anche mediante riscontro presso gli organismi di asseverazione; b) la verifica della imputazione a riserva degli utili in sospensione di imposta e dei relativi successivi utilizzi; c) la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici accordi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2011

Il Ministro: Tremonti
 
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