Gazzetta n. 74 del 31 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 marzo 2011
Modifica dei criteri previsti per autorizzare Confidi a certificare il merito di credito delle PMI, ai fini della ammissione dei confidi medesimi alla controgaranzia da parte del Fondo centrale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso Mediocredito Centrale S.p.A. un Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese;
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare il comma 3, che dispone la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. che preveda la costituzione di un comitato, quale distinto organo competente a deliberare in materia;
Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, stabilisce i criteri oggettivi sulla capacita' di valutazione del merito di credito dei fondi regionali di garanzia e dei confidi ai fini dell'abilitazione a certificare che le piccole e medie imprese ed i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonche' a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate;
Considerato che lo stesso art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, prevede che i sopracitati criteri, deliberati dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, siano approvati dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 luglio 2000, che ha approvato i criteri per l'autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito;
Vista la delibera del 9 settembre 2010, con cui il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 ha approvato le modifiche ai suddetti criteri dettati dal sopracitato decreto del 14 luglio 2000;
Vista la nota n. 016958 del 20 settembre 2010 con cui UniCredit MedioCredito Centrale S.p.a. ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico le modifiche ai criteri di autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito, deliberate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 9 settembre 2010.
Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche ai criteri oggettivi sulla autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito delle imprese, deliberate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 nella riunione del 9 settembre 2010,
2. Sono riportati in allegato al presente decreto i criteri oggettivi sulla capacita' di valutazione del merito di credito dei fondi regionali di garanzia e dei confidi ai fini dell'abilitazione a certificare che le piccole e medie imprese ed i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonche' a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate, che si allegano al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro: Romani
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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