Gazzetta n. 74 del 31 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 gennaio 2011
Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI
E LA COESIONE TERRITORIALE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il regime di transizione;
Vista la legge 23 agosto 2004, n.239, recante riordino del settore energetico la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le attivita' di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga dei termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti, ed in particolare l'articolo 23 relativo ai nuovi termini del regime di transizione nell'attivita' di distribuzione;
Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale, ed in particolare l'articolo 46 - bis, comma 2, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualita' dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 23 - bis, concernente servizi pubblici locali di rilevanza economica, che, al comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute a tutti i servizi pubblici locali e la prevalenza sulle relative discipline di settore con esse incompatibili;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Visto in particolare l'articolo 30, comma 26, della suddetta legge che fa salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e dell'articolo 46 - bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, stabilendo inoltre in capo al Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentite la Conferenza unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la determinazione degli ambiti territoriali minimi di cui al citato articolo 46 - bis, comma 2, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali e al numero dei clienti finali e che in ogni caso l'ambito non puo' essere inferiore al territorio comunale;
Vista la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee, ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera a-bis);
Visto il documento dell'Autorita' per l'energia e il gas "Considerazioni finali relative alle proposte in materia di individuazione di bacini ottimali di utenza" trasmesso al Ministero dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009;
Considerato che il presente provvedimento, ampliando l'area di gestione del servizio di distribuzione di gas naturale rispetto alle attuali concessioni, e' finalizzato a favorire lo sviluppo efficiente del medesimo servizio, a ridurne i relativi costi a favore dei clienti finali, nonche' a rimuovere le barriere che ostacolano lo sviluppo della concorrenza nel settore della vendita di gas;
Considerato che gli ambiti territoriali minimi devono essere identificati in base a criteri di efficienza e di riduzione dei costi per l'intero sistema costituito dalla distribuzione e dalla vendita di gas naturale, tenuto conto delle specificita' territoriali;
Considerato che fra gli studi che analizzano le economie di scala nella distribuzione di gas basati su parametri nazionali, lo studio eseguito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i cui risultati sono riportati nel suddetto documento, sia il piu' attendibile in quanto basato su dati disaggregati di bilancio forniti dalle imprese italiane nei rendiconti annuali per la separazione contabile, non disponibili a terzi;
Considerato che dalle analisi di produttivita' del documento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emerge la presenza di economie di scala nello svolgimento del servizio significative per le imprese medio-piccole e deboli per le imprese di dimensione maggiore;
Considerato che il suddetto studio prevede che l'effetto di economie di scala per il segmento della distribuzione di gas naturale e' significativo almeno fino a un numero di clienti serviti pari a circa 300.000 qualora si considerino sia i costi della gestione tecnica delle reti, sia i costi delle funzioni centrali e dei servizi comuni, e fino a 100.000 clienti, qualora si considerino invece i soli costi di gestione tecnica delle reti;
Considerato che l'Autorita' riconosce ai distributori con un numero di clienti inferiore alla soglia di 300.000 un maggiore ricavo tariffario a compensazione dei maggiori costi operativi per servire il singolo cliente, pari al 13 per cento in piu' per gli operatori con meno di 300.000 clienti e 22 per cento in piu' per quelli con meno di 50.000 clienti per il periodo regolatorio 2009-2012, e che pertanto l'aumento di dimensione degli ambiti consente di ridurre significativamente le tariffe di distribuzione a vantaggio dei consumatori;
Considerato che una maggiore dimensione degli ambiti determina anche una riduzione dei costi relativi allo svolgimento delle gare e la produzione di un maggiore numero di titoli di efficienza energetica, dato che ora i soggetti obbligati sono i distributori di gas naturale con almeno 50.000 clienti, e che sotto il profilo di tutela della concorrenza per il settore della vendita di gas, un numero minore di ambiti riduce i costi di transazione per le operazioni di acquisizione e di gestione della clientela;
Considerato che in questa fase e' necessario disciplinare il passaggio del regime di transizione nell'attivita' di distribuzione di gas naturale anche per agevolare le societa' che attualmente effettuano l'attivita' di vendita di gas;
Considerato che le citta' con un numero di clienti finali superiore a 300.000 debbano costituire un ambito minimo territoriale, in quanto il medesimo non puo' essere inferiore all'ambito comunale;
Considerato che al fine di una migliore gestione tecnica della rete i Comuni alimentati dallo stesso impianto di distribuzione interprovinciale debbano essere assegnati all'ambito prevalente dell'impianto anche se appartenenti a province o a regioni differenti;
Considerato che il presente provvedimento definisce gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas, ciascuno dei quali rappresenta un insieme minimo di Comuni i cui relativi impianti di distribuzione, a regime, dovranno essere gestiti da un unico gestore;
Considerato che, a seguito della determinazione degli ambiti territoriali minimi, rientra nella facolta' degli Enti locali l'accorpamento di piu' ambiti territoriali limitrofi per lo svolgimento della gara con la quale sara' affidato il servizio dei relativi impianti di distribuzione;
Considerato che sulla base della metodologia adottata per la definizione degli ambiti territoriali minimi su tutto il territorio nazionale, per le Regioni Molise e Calabria risultano tre ambiti a livello provinciale con un numero di clienti effettivi inferiore a 30.000 clienti e con un numero di clienti potenziali inferiore a 50.000 clienti;
Ritenuto che i Comuni che alla data del presente provvedimento non sono serviti dal gas naturale debbano essere comunque inseriti nell'ambito territoriale minimo d'appartenenza in previsione di una futura metanizzazione, con eccezione dei Comuni della Sardegna che, in vista del completamento del progetto GALSI, saranno oggetto di un futuro provvedimento;
Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento la gara per l'affidamento della gestione dei vari impianti di distribuzione di uno stesso ambito territoriale debba essere unica, anche se l'affidamento avverra' in tempi successivi, a causa della scadenza differenziata delle diverse concessioni;
Ritenuto che per le aree ancora oggetto di metanizzazione l'ambito debba essere dimensionato considerando i clienti potenziali, come definiti nel sopracitato documento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Ritenuto che in questa fase un ambito di dimensioni comparabili a quello medio provinciale o, qualora il numero dei clienti finali sia superiore a 300.000, piu' ambiti nello stesso territorio provinciale al di sotto di tale soglia, tenendo conto anche delle realta' montane, siano in grado di recepire al meglio le specificita' territoriali garantendo al settore della distribuzione di gas maggiore efficienza e riduzione dei costi e nello stesso tempo permettano un passaggio graduale alla situazione ottimale attenuando i riflessi sulle imprese;
Ritenuto che, al fine di semplificare e accelerare nella prima fase delle gare le operazioni di aggregazione degli enti locali, sia opportuno introdurre un limite di 50 sul numero massimo dei Comuni presenti in un ambito purche' gli ambiti abbiano almeno 50.000 clienti e gliimpianti interconnessi risultino sempre in uno stesso ambito;
Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2010;
Ritenuto di dover procedere alla definizione degli ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 46 - bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, secondo le modifiche apportate dall'articolo 30, comma 26, della citata legge 23 luglio 2009, n. 99;

Decreta:

Art. 1
Ambiti territoriali minimi

1. Gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas sono determinati in numero di 177, ciascuno inserito nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento.
2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, da comunicare alla Conferenza Unificata, sono indicati i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale.
 
Art. 2
Gare d'ambito

1. Gli Enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidano il servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tramite gara unica.
2. Gli Enti locali il cui territorio sara' metanizzato successivamente all'aggiudicazione della gara d'ambito, sia nel caso di attuazione del piano di sviluppo degli impianti previsto in sede di gara e allegato al contratto di servizio, sia nel caso di attuazione di un piano di metanizzazione, anche attraverso finanziamento pubblico, definito successivamente alla gara medesima, affidano il servizio di distribuzione sul proprio territorio al gestore risultato vincitore nell'ambito territoriale minimo a cui appartengono.
3. L'affidamento di tutti gli impianti dello stesso ambito territoriale minimo, inclusi i nuovi impianti di distribuzione di cui al comma 2, scade al dodicesimo anno decorrente dalla data dell'affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto appartenente all'ambito.
4. La gara unica di cui al comma 1 puo' essere estesa a due o piu' ambiti confinanti previo accordo degli enti locali degli ambiti interessati.
 
Art. 3
Affidamento e durata della concessione nel primo periodo

1. Nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema, il gestore risultato vincitore della gara d'ambito subentra progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito territoriale minimo alla scadenza delle singole concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale.
2. Con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono stabilite misure volte a incentivare l'anticipata risoluzione di cui al comma 1, nonche' misure volte a incentivare l'aggregazione degli ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 1, che presentano un numero di clienti inferiore a 100.000.
3. Ai sensi dell'articolo 46 - bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e per ultimo modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per le quali non e' stato pubblicato il bando o non e' decorso il termine per la presentazione delle offerte di gara sono aggiudicate unicamente relativamente agli ambiti determinati nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento. Il gestore uscente, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.
 
Art. 4

Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 5
Pubblicazione

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti internet dei Ministeri dello sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 19 gennaio 2011

Il Ministro dello sviluppo economico: Romani Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale: Fitto

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 313
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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