Gazzetta n. 75 del 1 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 novembre 2010
Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
d'intesa con
IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI
E PER LA COESIONE TERRITORIALE
IL MINISTRO PER LE RIFORME PER IL FEDERALISMO
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 119, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 22 della legge n. 42/2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale;
Visto l'art. 13 della legge n. 196/2009, con particolare riferimento alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ivi prevista in ordine all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale;
Visto l'art. 30 comma 9, della legge n. 196/2009 con particolare riguardo alla valutazione ex ante ed ex post degli interventi infrastrutturali, nonche' alle procedure di monitoraggio, anche con strumenti informatici, sullo stato di attuazione delle opere e ad un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti;
Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare il comma 1 che prevede l'istituzione, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice Unico di Progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, concernente l'attribuzione a Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Tenuto conto che gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 22 della legge n. 42/2009, che dovranno individuarsi sulla base della ricognizione sopra menzionata, sono individuati, qualora siano da effettuare nelle aree sottoutilizzate, nel programma da inserire nella Decisione di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Tenuto conto che per il raggiungimento dell'obiettivo della perequazione infrastrutturale e' necessario individuare una percentuale di fabbisogno a carico pubblico differenziata secondo i divari di sviluppo che caratterizzano le diverse realta' territoriali del Paese;
Tenuto conto della specificita' dell'insularita' quale condizione aggravante il divario di sviluppo economico;
Considerato che le caratteristiche fisiografiche del Paese incidono sui costi e sui tempi della realizzazione delle infrastrutture, nonche' sui relativi impatti ambientali;
Preso atto che l'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica relativa agli anni 2011 - 2013 di cui all'art. 10 comma 9 della Legge 196/2009, identifica interventi che si candidano a soddisfare il fabbisogno di opere con rilevanza prioritaria nazionale e regionale, articolate in due fasi temporali di breve periodo e di medio periodo.
Considerato che la mancata correlazione tra domanda ed offerta aggrava la sperequazione territoriale accentuando i danni provocati dalla diversa accessibilita' agli ambiti produttivi e, quindi, generando una mancata crescita ed incrementando, al tempo stesso, i divari di sviluppo tra le aree del Paese.

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto e' diretto a disciplinare in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in conformita' al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione, la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, nonche' i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole. La ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali sono mirate al recupero del deficit infrastrutturale del Paese nella fase transitoria e sono attuate in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali regolati ai sensi dell'art. 16 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42.
 
Art. 2
Ricognizione infrastrutturale

1. La ricognizione infrastrutturale di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 42/2009 e' effettuata confrontando, per ciascun settore di intervento, i livelli di servizio offerti al 31 dicembre 2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati alla stessa data. Il confronto avviene avvalendosi di appropriati indicatori che misurano gli eventuali scostamenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Gli standard sono definiti sia a livello nazionale che comunitario.
2. Ai fini del presente decreto, per infrastrutture si intendono i beni strumentali dotati della prevalente finalita' di fornitura di servizi collettivi, a domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e alle imprese, ricadenti nei settori individuati dall'art. 1, indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni.
 
Art. 3
Determinazione del fabbisogno infrastrutturale

1. La perequazione infrastrutturale mira a ridurre il deficit di servizi resi dalle infrastrutture cosi' come individuato dall'art. 2, comma 1. Il fabbisogno infrastrutturale necessario a perseguire tale perequazione e' valutato individuando le infrastrutture necessarie a colmare il suddetto deficit di servizi.
2. Gli interventi necessari ad avviare la perequazione infrastrutturale di cui all'art. 1 del presente decreto sono inseriti nell'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dando comunque priorita' a quelli per i quali piu' elevato e' l'impatto atteso sui livelli di servizio.
 
Art. 4
Metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale

1. La determinazione dei livelli di servizio, effettivi e standard, e' effettuata, distintamente per i settori di servizio pubblico individuati dall'art. 1 e per regioni o per singole aree territoriali del Paese, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico di medio e lungo termine e di riduzione dei divari territoriali, colti da appropriate ipotesi quantitative sui tassi potenziali di crescita, sulle tendenze demografiche, sulla mobilita' della popolazione e sui parametri indicati dall'art. 22, comma 1, della legge n. 42/2009.
2. Il calcolo del fabbisogno infrastrutturale e' effettuato ricorrendo a tecniche di analisi quantitativa e qualitativa che, sulla base di informazioni acquisite dagli Uffici di cui all'art. 5, comma 1, dalle Amministrazioni centrali, regionali e locali ovvero raccolte allo scopo, sia in grado di stabilire, date le caratteristiche del territorio e demografiche colte da opportuni indicatori, quali infrastrutture siano necessarie, territorio per territorio, a colmare i deficit di servizio individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1. A tale scopo, e' possibile avvalersi di dati in possesso delle Autorita' portuali, di RFI s.p.a., di ANAS s.p.a., di Sogesid s.p.a. e di altre aziende pubbliche che gestiscono infrastrutture. Gli elementi informativi raccolti ai fini della ricognizione confluiscono nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e sono resi disponibili al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e alla Struttura tecnica di Missione istituita dall'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 
Art. 5
Identificazione degli interventi

1 Allo scopo di dare immediata ed organica attuazione al processo di perequazione infrastrutturale, gli Uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Struttura di missione a supporto del Ministro per la semplificazione normativa e del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica adottano ogni iniziativa utile alla piena attuazione del presente decreto ed effettuano la ricognizione degli interventi di cui all'art. 1 necessaria all'avvio della fase di riduzione dei deficit infrastrutturali di cui all'art. 3 anche in coerenza con le modalita' di attuazione dell'art. 16 della legge n. 42/2009. La ricognizione di cui al presente comma e' effettuata utilizzando le risorse disponibili in base alla legislazione vigente.
2 Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione normativa ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale nonche' con gli altri Ministri interessati, individuano gli interventi di cui all'art. 1 anche ai fini dell'inserimento nell'Allegato Infrastrutture di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis della legge 21 dicembre 2001, n. 443 alla Decisione di Finanza Pubblica, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Al fine di perseguire la perequazione infrastrutturale, ai territori caratterizzati da un maggiore fabbisogno infrastrutturale deve essere garantita una quota di risorse pubbliche proporzionale all'entita' del fabbisogno ed alla capacita' di detti territori di razionalizzarlo, in coerenza con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica.
 
Art. 6
Disposizioni finali

1 Sono fatti salvi gli impegni assunti per la realizzazione di interventi infrastrutturali che compongono le reti TEN.
2 Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente in tema di procedure di raccordo o intesa con le autonomie territoriali.

Roma, 26 novembre 2010

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale
Fitto
Il Ministro per le riforme per il federalismo
Bossi
Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 327.
 
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