IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto l'art. 17-bis, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varieta' gia' iscritte al registro nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il decreto ministeriale n. 10203 del 27 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 116 del 21 maggio 2009, con il quale e' stata iscritta, nel relativo registro, la varieta' di Festuca arundinacea denominata «Cleopatra»; Vista la nota n. 27050 del 18 novembre 2009, con la quale la CGS Sementi S.p.A., in qualita' di responsabile della conservazione in purezza, ha chiesto la modifica della denominazione della varieta' sopramenzionata da «Cleopatra» a «Regina Cleopatra»; Considerato che la denominazione proposta e' stata oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varieta' vegetali» n. 6/2009; Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo; Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;
Decreta: Articolo unico
La denominazione della varieta' di Festuca arundinacea «Cleopatra», iscritta con decreto ministeriale n. 10203 del 27 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 116 del 21 maggio 2009, e' modificata come indicato nella tabella sotto riportata: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2011
Il direttore generale: Blasi
Note all'articolo unico: Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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