Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2011 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
REGOLAMENTO 15 marzo 2011
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010.


IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, gli articoli 6 e 8, che disciplinano il potere sanzionatorio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto l'art. 40, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, che, nell'ambito del sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, rimette al Regolamento di attuazione previsto dall'art. 5 la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarita', le illegittimita' e le illegalita' commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, nonche' in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorita' secondo un criterio di proporzionalita' e nel rispetto del principio del contraddittorio;
Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e in particolare l'art. 73, che prevede le sanzioni nei confronti delle SOA;
Visto l'art. 359, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che, in combinato disposto con l'art. 253, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone per l'art. 73 l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica nella Gazzetta Ufficiale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, supplemento ordinario n. 270/L, del 10 dicembre 2010);
Visto il regolamento di organizzazione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato in data 20 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni;
Vista la determinazione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1 del 15 marzo 2011, recante «Chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle SOA previste dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207»;
Ritenuto di dover provvedere a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di disciplinare l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti delle SOA;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:
Autorita', l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
consiglio, il consiglio dell'Autorita';
U.O. competente, l'unita' organizzativa che, in base ai regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Autorita', e' competente per il procedimento sanzionatorio;
responsabile del procedimento, il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente o altro funzionario dallo stesso incaricato, cui e' assegnata la responsabilita' dell'istruttoria del procedimento;
SOA, le Societa' organismi di attestazione;
codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione e attuazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
«Regolamento di accesso agli atti», il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorita' adottato con la deliberazione del 10 settembre 2008;
regolamento, il presente regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori in applicazione dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
casellario informatico, il casellario di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Osservatorio, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita', limitatamente ai casi previsti dall'art. 73 del decreto.
 
Art. 3
La fase istruttoria

1. L'U.O. competente, quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di soggetti interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 73 del decreto, acquisito ogni elemento utile alla valutazione dei presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, propone al consiglio l'avvio del procedimento.
2. L'U.O. competente comunica alla SOA l'avvio del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 73 del decreto, contestando gli addebiti.
3. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere almeno indicati:
a) l'oggetto del procedimento e la sanzione o le sanzioni previste dall'art. 73 del decreto, nel limite massimo irrogabile;
b) il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per l'invio di eventuali controdeduzioni e/o documentazione;
c) la possibilita' di richiedere l'audizione innanzi all'U.O. competente, specificando il termine per inoltrare detta richiesta;
d) l'Ufficio presso cui e' possibile avere accesso agli atti del procedimento;
e) il responsabile del procedimento;
f) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.
4. Il responsabile del procedimento puo' convocare in audizione le stazioni appaltanti, gli operatori economici, le SOA nonche' ogni altro soggetto in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'esame del procedimento in corso. La convocazione in audizione deve essere formulata per iscritto e riportare:
a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si convocano i partecipanti;
b) la data prevista per l'audizione;
c) il termine entro il quale dovra' pervenire la conferma di partecipazione.
5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in merito al procedimento in corso alle stazioni appaltanti, agli operatori economici, alle SOA nonche' ad ogni altro soggetto che ne sia in possesso. La richiesta di informazioni deve essere formulata per iscritto e riportare:
a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si richiedono i chiarimenti e/o i documenti;
b) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta e/o la documentazione richiesta;
c) le modalita'
d) la data prevista per l'audizione oppure.
6. Le acquisizioni documentali sono comunicate alla SOA nei confronti della quale e' stato avviato il procedimento sanzionatorio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e/o documenti.
7. I partecipanti al procedimento possono presentare istanza di accesso al fascicolo istruttorio, secondo le modalita' previste nel regolamento di accesso agli atti adottato dall'Autorita'.
 
Art. 4
L'audizione delle parti in fase istruttoria

1. Nello svolgimento delle audizioni viene assicurato il contraddittorio tra le parti.
2. L'audizione e' effettuata in presenza del dirigente dell'U.O. competente.
3. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento o il dirigente dell'U.O. competente illustrano i fatti contestati; i soggetti intervenuti espongono le proprie osservazioni e/o controdeduzioni.
4. Nel verbale dell'audizione, sottoscritto dai presenti, sono indicati in modo sintetico i principali elementi emersi nel corso della stessa. Qualora taluna delle parti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere il verbale, ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.
5. Copia del verbale, o stralcio dello stesso, e' consegnato ai soggetti intervenuti all'audizione.
 
Art. 5
Conclusione della fase istruttoria

1. Prima di sottoporre la questione al consiglio per la relativa decisione, il responsabile del procedimento invia alla SOA nei confronti della quale e' stato avviato il procedimento sanzionatorio una comunicazione contenente l'indicazione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonche' la data del termine, non superiore a quindici giorni, per l'acquisizione di eventuali elementi probatori e/o memorie a difesa e per la richiesta motivata di audizione in consiglio.
2. In caso di richiesta di audizione, il responsabile del procedimento provvede a convocare la SOA con le medesime modalita' di cui all'art. 3, comma 4, del regolamento.
 
Art. 6
Il provvedimento finale

1. Prima dell'adozione del provvedimento finale, il consiglio sente in audizione la SOA interessata che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'art. 5 del regolamento.
2. A seguito dell'esame delle risultanze dell'attivita' istruttoria, il consiglio adotta il provvedimento finale, nel quale sono indicati le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto posti a fondamento della decisione. Nel caso di irrogazione di sanzione pecuniaria, il provvedimento finale indica anche il termine entro il quale effettuare il pagamento; nel caso di irrogazione della sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 73, comma 3, del decreto, il consiglio puo' altresi' impartire disposizioni alla SOA.
3. L'U.O. competente provvede a comunicare il provvedimento finale alla SOA e l'esito del procedimento ai soggetti che vi hanno partecipato. L'U.O. competente procede altresi' all'iscrizione della sanzione irrogata nel casellario informatico.
4. Qualora il consiglio lo ritenga necessario, prima dell'adozione del provvedimento finale, puo':
richiedere all'U.O. competente ulteriori approfondimenti o un supplemento di istruttoria, con specifica indicazione degli elementi da acquisire. In tal caso il responsabile del procedimento instaura un nuovo contraddittorio con le parti, disponendo tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie, con le medesime modalita' indicate nell'art. 3 e nei termini previsti dall'art. 7 del regolamento;
convocare in audizione la SOA che non ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'art. 5 del regolamento nonche' ogni altro soggetto in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'esame del procedimento in corso.
 
Art. 7
I termini di conclusione del procedimento

1. Il provvedimento finale e' adottato dal consiglio entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), del regolamento.
2. Il termine per l'adozione del provvedimento finale rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento delle singole attivita' istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria.
 
Art. 8

Criteri di determinazione delle sanzioni pecuniarie e dei periodi di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
attestazione

1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie nonche' della durata del periodo di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione, il consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravita' della/e violazione/i commessa/e e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti secondo le modalita' e i criteri previsti nell'allegato 1 del regolamento.
 
Art. 9
Annotazioni nel casellario informatico

1. Nel casellario informatico, nell'apposita sezione dedicata alle notizie sulle SOA, sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 73 del decreto.
 
Art. 10
Comunicazioni

1. Nell'ambito del procedimento sanzionatorio, le comunicazioni, le richieste e le trasmissioni di documenti inoltrate dall'Autorita' e ad essa inviate sono effettuate in uno dei seguenti modi:
posta elettronica certificata;
lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
consegna a mano contro ricevuta;
telefax con richiesta di conferma scritta di ricevimento.
 
Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 15 marzo 2011

Il presidente: Brienza
Il segretario: Esposito
Depositato presso la segreteria del consiglio in data 25 marzo 2011.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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