Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DETERMINAZIONE 23 marzo 2011
Circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa. (Determinazione n. 2011/1609).


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
Vista la direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;
Visto il Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalita' di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante;
Visti i commi 1 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, concernente attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, in base ai quali con determinazioni del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabiliti tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa in regime sospensivo nonche' il contenuto dei documenti cartacei previsti dall'art. 6, commi 5 e seguenti, del testo unico n. 504 del 1995 per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo;
Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, concernente modalita' e adempimenti per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo con la scorta del documento amministrativo elettronico;
Considerato che occorre procedere all'adozione delle determinazioni previste dalle sopraindicate disposizioni tenendo presente che e' necessario avvalersi del sistema informatizzato istituito con decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 e realizzato per lo Stato italiano dall'Agenzia delle dogane, e che occorre disciplinare le modalita' di circolazione dei prodotti di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo, che, per ragioni di semplificazione degli adempimenti degli operatori nazionali, e' opportuno che trovino applicazione alla circolazione di detti prodotti che abbia luogo interamente nel territorio nazionale;
Sentito il Comando generale della Guardia di finanza che ha espresso il proprio parere con nota del 30 dicembre 2010, prot. n. 0391220/10 e con nota del 2 febbraio 2011, prot. n. 0030457/11;

Adotta la seguente determinazione

Art. 1

Circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati sottoposti ad
accisa

1. La circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ha luogo con l'osservanza delle modalita' e degli adempimenti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, ad eccezione del comma 16 dell'art. 3 e del comma 2 dell'art. 6.
2. Le comunicazioni previste dagli articoli 3, 4 e 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, concernenti i tabacchi lavorati sono effettuate ai competenti Uffici regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. Per la circolazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 4, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale:
a) oltre ai dati di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, e' indicato per ciascuna marca di tabacchi lavorati oggetto della spedizione il relativo codice di commercializzazione attribuito dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della iscrizione dei prodotti nella tariffa di vendita;
b) qualora intervengano variazioni nelle informazioni relative al trasporto che lo speditore deve comunicare ai sensi dell'art. 3 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, lo stesso speditore deve provvedere ad inoltrare al sistema informatizzato le nuove informazioni ed a comunicarle al trasportatore il quale, prima di dare inizio al trasporto o di proseguirlo, se gia' cominciato, deve annotarle sulla copia stampata dell'e-AD, ovvero sul documento recante l'indicazione dell'ARC. Tali documenti, nel caso in cui le nuove informazioni riguardino anche l'identita' del trasportatore successivo, sono consegnati a detto nuovo soggetto dal trasportatore precedente.
4. La circolazione intracomunitaria in regime sospensivo dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ha luogo con la scorta di un documento commerciale, che costituisce titolo giustificativo per l'assunzione in carico dei prodotti da parte dei depositi fiscali destinatari nazionali.
5. Alla circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati di cui al comma 4, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, si applicano, oltre che le disposizioni di cui la comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
 
Art. 2
Adempimenti contabili

1. Nel registro di carico scarico di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all'art. 1 del decreto direttoriale 2 agosto 2000, e' annotato giornalmente, per ciascun e-AD e per ciascun documento previsto dalla procedura di riserva di cui all'art. 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, il numero di riferimento locale.
2. Copia dei documenti previsti dalla procedura di riserva di cui all'art. 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, e' trasmessa al competente Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, unitamente alla comunicazione di cui all'allegato 1 alla determinazione stessa.
3. I documenti previsti dalla procedura di riserva di cui all'art. 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, sono custoditi a corredo del registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. I documenti previsti dalla procedura di riserva di cui all'art. 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, sono emessi utilizzando modelli sui quali e' apposto preventivamente il bollo a secco del competente Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A tal fine il depositario autorizzato inoltra apposita istanza e trasmette i modelli cartacei su ciascuno dei quali sono gia' riportati la denominazione del depositario, il codice di accisa del deposito fiscale, e un numero progressivo che indichi univocamente ciascuno dei modelli, senza ripetizioni per ciascun depositario. L'istanza deve contenere l'indicazione dei numeri iniziale e finale identificativi dei modelli.
 
Art. 3
Decorrenza

1. La presente determinazione si applica a decorrere dal giorno feriale successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 1, applicate a decorrere dalla data fissata con successiva determinazione.
2. E' consentito ai depositi fiscali nazionali applicare le disposizioni di cui ai commi 3, lettera a) e 5 dell'art. 1, a decorrere dal 1° giugno 2011.
La presente determinazione sara' sottoposta alla registrazione della Corte dei conti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 23 marzo 2011

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 234.
 
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