Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 marzo 2011
Modifiche al decreto 30 ottobre 2007 concernente gli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale reca disposizioni tributarie particolari in materia di scambi intracomunitari;
Visto l'art. 53 del citato decreto-legge n. 331 del 1993, in forza del quale i pubblici uffici che procedono all'immatricolazione cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, tra l'altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul corretto assolvimento degli obblighi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento dei trasporti terrestri i dati relativi all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo;
Visto l'art. 1, comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che i contenuti e le modalita' delle comunicazioni di cui al comma 378 sono definiti con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri (ora Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti) e del direttore dell'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale prescrive che: «Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima cessione interna»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dello «Sportello telematico dell'automobilista»;
Visto il decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 adottato dal capo del Dipartimento dei trasporti terrestri di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale ha abrogato il previgente decreto dirigenziale 8 giugno 2005 ed ha stabilito nuove disposizioni relative agli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria;
Ritenuto di dover adeguare i contenuti del citato decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 per finalita' di contrasto alle frodi fiscali nel settore del commercio degli autoveicoli di provenienza intracomunitaria;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 2 del decreto dirigenziale 30 ottobre 2007, adottato dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono apportate le seguenti modifiche:
ai comma 1 e 3, lettere c), dopo le parole «veicolo nuovo od usato» sono aggiunte le seguenti «, nonche' l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1° aprile 2011.
Roma, 29 marzo 2011
Il capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti: Fumero
Il direttore dell'Agenzia delle entrate: Befera
 
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