Gazzetta n. 78 del 5 aprile 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.1 del 23 marzo 2011.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2011 e' stato adottato il «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)».
Ai sensi dell'art. 135, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A decorrere dalla stessa data e' abrogato, nei termini indicati dal predetto articolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, n. 1, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2008, n. 199.
L'estratto del testo dell'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2008, n. 282, e' da intendersi ora riferito all'art. 45, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 del 23 marzo 2011, che di seguito si riproduce:

«Art. 45
Doveri particolari

1. (Omissis)
2. Prima dell'esame previsto dall'art. 350 c.p.p. ovvero prima di rendere un interrogatorio ai sensi del codice di procedura penale ovvero nei casi previsti dagli articoli 194 e seguenti del codice di procedura penale, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri se ritengono che il loro esame o il loro interrogatorio abbia ad oggetto fatti o documenti coperti dal segreto di Stato, o suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato, a norma del regolamento emanato ai sensi dell'art. 39, comma 5, della legge n. 124 del 2007. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'art. 41 della legge n. 124 del 2007.»
 
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