Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 31 gennaio 2011
Norme per lo svolgimento, per l'anno scolastico 2010-2011, degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate. (Decreto n. 7).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'», in particolare, l'art. 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.448;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;
Visto l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni;
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale, in applicazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto ministeriale in data 26 giugno 2000, n. 234, regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;
Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale, in pari data, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2010-2011;
Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalita' di svolgimento della terza prova scritta, «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»;
Visto l'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;
Visto l'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del diploma di esame di Stato italiano e del diploma di Baccalaureat francese;
Atteso che con il decreto ministeriale 22 novembre 2010, n. 91 sono state dettate norme per lo svolgimento degli esami di Stato (per la fase transitoria biennale relativa agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012) nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui e' attuato il Progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese); che, pertanto, lo svolgimento dell'Esame di Stato ESABAC risulta disciplinato dal citato decreto ministeriale n. 91/2010; che, per quanto ivi non previsto, l'art. 11 del medesimo decreto ministeriale n. 91/2010 rinvia alla vigente normativa in materia di esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado;
Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal 1° comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, per l'anno scolastico 2010-2011.

Decreta:

Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, e' disciplinato, per l'anno scolastico 2010-2011, come segue:
Art. 1
Candidati esterni

1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.
2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facolta' di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.
3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove e' attivato il c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica.
 
Art. 2
Validita' dei diplomi dei corsi sperimentali
di ordinamento e struttura

1. Con il decreto ministeriale che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2010/2011, la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.
2. II diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico e' comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido per l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria.
3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
 
Art. 3
Sperimentazioni di solo ordinamento

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni «assistite» (dette anche coordinate) le prove si svolgono secondo le modalita' previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline ed i relativi programmi di insegnamento, indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, comma 1 e sulle restanti individuate dal Consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano nazionale informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.
4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonche' per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera puo' essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.
 
Art. 4
Documento del Consiglio di classe

Per l'elaborazione del documento del Consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonche' alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.
 
Art. 5
Aree disciplinari

Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 - tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte, come precisato nelle premesse - i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto.
 
Art. 6
Adempimenti preliminari delle Commissioni

1. Nelle scuole legalmente riconosciute, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;
riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;
esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le Commissioni si insediano il giorno prima dell'inizio delle prove scritte.
 
Art. 7
Prove d'esame

1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata puo' essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.
3. Per l'anno scolastico 2010-2011, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2010-2011, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalita' di svolgimento della prova medesima.
4. Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti d'arte e licei artistici le modalita' di svolgimento della seconda prova scritta tengono conto, ai sensi dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in piu' di un giorno di lavoro.
5. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensi' in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'art. 252, comma 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, citato nelle premesse.
6. Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.
7. Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il Presidente della commissione viene individuato tra i musicisti che operano in conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale sede di esame.
8. L'esito della prova di strumento e' riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'art. 13 del Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.
9. Per l'anno scolastico 2010/2011, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta nonche' la terza prova scritta e il colloquio.
 
Art. 8
Progetto sperimentale ESABAC

1. Le prove di esame che gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane devono sostenere al termine del secondo ciclo, al fine di conseguire, ai sensi dell'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, il diploma di Baccalaureat sono previste dal decreto ministeriale n. 91 del 22 novembre 2010. L'elenco delle scuole i cui alunni potranno accedere all'esame ESABAC e' allegato al citato decreto ministeriale n. 91/2010.
 
Art. 9
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei corsi di ordinamento.
Roma, 31 gennaio 2011

Il Ministro: Gelmini
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 322
 
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