Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO
DECRETO 13 dicembre 2010
Modalita' di utilizzo dei fondi stanziati sul capitolo 990 «somme per il sostegno del settore turistico» destinati al potenziamento ed al sostegno della realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti pubblici territoriali.


IL MINISTRO PER IL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e dell'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con il quale l'On. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Michela Vittoria Brambilla, e' stato conferito l'incarico e sono state delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2009, reg. n. 7, fog. n. 297 di riorganizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Ministro per il turismo 30 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2009, reg. n. 10, fog. n. 247, con il quale e' stato definito il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2010, nel quale e' iscritto il Centro di responsabilita' n. 17 «Sviluppo e competitivita' del turismo»;
Rilevato che in detto bilancio - Centro di responsabilita' n. 17 «Sviluppo e competitivita' del turismo» e' iscritto il capitolo 990 «Somme per il sostegno del settore turistico» con stanziamento per l'anno 2010 di € 10.000.000,00;
Considerato che occorre provvedere a definire le finalita' degli interventi di sostegno del settore ed i correlati criteri e modalita' per la gestione delle risorse di cui al citato capitolo 990;
Ritenuto necessario, in relazione alle prioritarie esigenze di qualificazione dell'offerta turistica nazionale, potenziare e sostenere la realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti pubblici territoriali, anche in forma associata, aventi carattere di replicabilita' nei diversi contesti territoriali e quindi utili a sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata nelle diverse parti del territorio nazionale ed a migliorare le condizioni di attrattivita' e competitivita' sui mercati del Sistema-Paese;

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1
Finalita' ed oggetto degli interventi

1. Le risorse finanziarie stanziate nell'ambito del Bilancio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo per l'anno 2010 sul capitolo 990 «Somme per il sostegno del settore turistico» sono destinate al potenziamento ed al sostegno della realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica organizzati gestiti dagli Enti pubblici territoriali anche in forma associata, aventi carattere di replicabilita' nei diversi contesti territoriali e quindi utili a sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata nelle diverse parti del territorio nazionale ed a migliorare le condizioni di attrattivita' e competitivita' sui mercati del Sistema-Paese. Le risorse sono cosi' ripartite:
a) una quota di almeno euro 7.000.000,00 per il cofinanziamento dei nuovi progetti;
b) la residua quota, fino al massimo di euro 3.000.000,00, per il cofinanziamento di progetti gia' realizzati, valutati positivamente e congruenti con le finalita' del presente decreto secondo quanto previsto dal successivo art. 7, e per i quali diversi Comuni ed altri Enti pubblici territoriali formulino apposita domanda di cofinanziamento ai fini della realizzazione del medesimo progetto nei loro territori.
2. La tipologia di servizi replicabili che potranno essere sostenute e promosse sono individuabili prioritariamente nelle seguenti:
a) Servizi di informazione al turista (ad esempio segnaletica, service point tourist, informazioni sulle attrazioni turistiche, itinerari turistici, ecc.);
b) Servizi di assistenza al turista quali:
b1) Centrali di informazione e prenotazione dell'offerta turistica (centralino telefonico, sito web, ecc.);
b2) Formazione specializzata per il personale a contatto con il turista:
i. Polizia turistica (riconoscibile dal turista e in grado di intervenire per dare immediata assistenza anche al turista straniero);
ii. Operatori turistici (che possano contribuire alla promozione del territorio e alla fruibilita' dell'offerta turistica anche al turista straniero);
c) servizi di fruizione dell'offerta turistica (ad esempio integrazione dei trasporti mediante reti di collegamento dedicate verso le destinazioni turistiche, card integrate anche a carattere interregionale, applicazioni tecnologiche per gli itinerari del territorio, interventi per l'accessibilita' della destinazione, ecc.);
d) servizi attuativi di politiche sociali e sostenibili a favore di nuclei famigliari a basso reddito, dei giovani, degli anziani e dei soggetti diversamente abili;
e) servizi facilmente replicabili in altri contesti territoriali idonei a promuovere servizi innovativi e che perseguano obiettivi generali e di sistema.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai commi precedenti i Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali anche in forma associata che intendono realizzare, potenziare o sviluppare servizi aventi le caratteristiche individuate al comma 1, con specifico riferimento a servizi che utilizzano le nuove tecnologie, possono richiedere il cofinanziamento dello Stato secondo le modalita' indicate negli articoli seguenti.
4. Possono essere ammessi al cofinanziamento i progetti relativi alla realizzazione, potenziamento e sviluppo dei servizi aventi le caratteristiche di cui al comma 1 per i quali l'Ente pubblico territoriale organizzatore assuma, all'atto della presentazione della relativa istanza, l'impegno di iniziare i lavori entro tre mesi dalla data di stipula dell'accordo di cui al seguente art. 5 nonche' di ultimarne la realizzazione entro 24 mesi dalla data di inizio dei lavori.
5. Sono ammessi al cofinanziamento i progetti realizzati dai Comuni ed Enti pubblici territoriali, anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, purche' la responsabilita' della realizzazione del progetto sia comunque assunta dall'Ente pubblico territoriale.
 
Art. 2

Modalita' e termini di presentazione delle domande di cofinanziamento
dei nuovi progetti

1. I Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali anche in forma associata che intendono richiedere il sostegno dello Stato a valere sulle risorse finanziarie di cui alla lettera a) del comma 1 del precedente art. 1 del presente decreto per la realizzazione dei nuovi progetti relativi alla realizzazione, potenziamento e sviluppo dei servizi aventi le caratteristiche indicate nel citato comma 1 dell'art. 1 dovranno inviare la relativa domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo - Ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e la gestione degli interventi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le domande si considerano comunque prodotte in tempo utile se consegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine indicato al comma precedente ovvero se spedite entro gli stessi termini a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le modalita' di presentazione delle domande e la documentazione che dovra' accompagnare le domande stesse saranno definite con decreto del Capo del Dipartimento. Il provvedimento e la relativa modulistica approvata saranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Ogni domanda dovra' comunque essere corredata da apposita scheda contenente la accurata descrizione del progetto da realizzare, gli obiettivi da raggiungere, il piano finanziario con esplicita indicazione dei costi che saranno sostenuti dal bilancio dell'Ente pubblico territoriale organizzatore, le modalita' di realizzazione delle diverse azioni, le modalita' e gli strumenti per la prosecuzione del progetto nelle fasi successive alla sua realizzazione, nonche' tutti gli altri elementi che saranno richiesti nelle schede di candidatura definite come previsto al precedente comma 3.
 
Art. 3
Valutazione delle istanze

1. Le domande saranno sottoposte alla valutazione di un apposito Comitato, nominato con decreto del Ministro per il turismo e composto da esperti anche in rappresentanza degli Enti locali. Il Comitato opera senza oneri a carico dell'Amministrazione.
2. Il Comitato delibera sulla ammissibilita' del progetto presentato in riferimento alle sue caratteristiche di replicabilita' come indicate al comma 1 del precedente art. 1 e provvede quindi alla valutazione delle domande ammesse sulla base dei criteri e dei parametri sottoindicati, formulando la relativa graduatoria di merito:
a) livello di innovativita' ed adeguatezza, fino a punti 25;
b) ampiezza del contesto territoriale di riferimento dell'Ente pubblico o delle sue forme associative; presenza di partnership pubblico/privata, fino a punti 20;
c) sostenibilita' economica, culturale ed ambientale, fino a punti 20;
d) ricadute socio-economiche sul territorio, fino a punti 7;
e) ricadute sui flussi turistici, fino a punti 8;
f) impegno finanziario dell'Ente, fino a punti 15;
g) congruita' delle risorse umane e strumentali applicate, fino a punti 5.
 
Art. 4
Determinazione del cofinanziamento

1. Le risorse finanziarie disponibili saranno assegnate ai progetti sulla base dell'ordine di graduatoria elaborato dal Comitato di cui al precedente art. 3.
2. In ogni caso l'entita' del contributo dello Stato non potra' comunque eccedere il 50% della quota finanziaria dell'Ente pubblico territoriale responsabile per l'attuazione del progetto e non potra' essere superiore, per ciascun progetto, ad euro 700.000,00.
3. L'Amministrazione provvedera' a comunicare all'Ente che ha presentato l'istanza l'entita' del cofinanziamento assegnato entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori del comitato di cui al precedente art. 3.
 
Art. 5
Realizzazione dei progetti ed erogazione del cofinanziamento

1. Le modalita' di realizzazione di ciascun progetto e di erogazione del cofinanziamento assegnato saranno disciplinate da un apposito accordo da stipulare tra l'Ente pubblico presentatore ed il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo. In particolare detto accordo prevedera' che la erogazione del cofinanziamento assegnato avvenga come di seguito:
a) 20% a titolo di anticipazione a seguito della comunicazione dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) ulteriori tranches ciascuna in misura pari al 20% del contributo assegnato, fino alla concorrenza complessiva dell'80% del totale del contributo assegnato, previa presentazione della rendicontazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori che attestino spese per almeno il 90% dell'intero importo gia' erogato nonche' della documentazione illustrativa sullo stato di avanzamento del progetto prevista;
c) 20% a saldo, previa presentazione della rendicontazione finale delle spese effettuate e della documentazione relativa alla positiva ultimazione dei lavori e relativo collaudo prevista.
2. L'accordo stabilira' altresi' le modalita' per il monitoraggio ed il controllo da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo sulle attivita' di realizzazione del progetto e definira' la documentazione che dovra' essere presentata ai fini della rendicontazione delle relative spese.
3. Qualora nel corso dei lavori e prima della conclusione degli stessi emerga la necessita' di varianti al progetto ammesso al cofinanziamento dello Stato, l'Ente pubblico territoriale dovra' formulare apposita domanda di variante al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, ai fini della relativa approvazione. L'approvazione della variante potra' comportare, se del caso, una riduzione del cofinanziamento assegnato.
4. Il mancato rispetto dei termini di inizio e conclusione dei lavori di cui al comma 4 del precedente art. 1, salvo casi di forza maggiore, comporta la revoca totale o parziale del cofinanziamento assegnato.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, le risorse rinvenienti da revoche o riduzioni dei cofinanziamenti assegnati saranno assegnate ai progetti inseriti nella graduatoria e che non siano risultati beneficiari del cofinanziamento per esaurimento dei fondi, seguendo l'ordine della graduatoria stessa.
 
Art. 6

Iniziative di valorizzazione dei progetti ammessi al cofinanziamento

1. I progetti ammessi al cofinanziamento saranno oggetto di iniziative di valorizzazione e saranno comunque inseriti in un'apposita sezione sul sito web dell'Amministrazione quali progetti esemplari anche ai fini di quanto previsto ai successivi articoli 7 e 8.
 
Art. 7

Valorizzazione di progetti esemplari gia' realizzati da Enti pubblici
territoriali

1. I Comuni e gli Enti pubblici territoriali che abbiano gia' realizzato anche in forma associata servizi innovativi in favore dell'utenza turistica aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto possono comunicare le iniziative realizzate al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, fornendo sugli stessi tutti gli elementi utili a valutare le azioni realizzate, i costi sostenuti ed i benefici ottenuti. A tali fini il decreto del Capo del Dipartimento di cui al precedente art. 2, comma 3, definira' le specifiche modalita' di comunicazione e la relativa modulistica.
2. Le iniziative presentate saranno sottoposte alle valutazioni del Comitato di cui al precedente art. 3. Il Comitato, utilizzando i criteri di valutazione indicati al comma 2 dello stesso art. 3 ne valutera' la congruenza con le finalita' del presente decreto e la validita' sotto il profilo delle realizzazioni effettuate, con specifico riferimento anche alla loro replicabilita' da parte di altri Enti pubblici territoriali.
3. Le iniziative per le quali il Comitato abbia espresso una valutazione positiva saranno rese pubbliche sul sito web dell'Amministrazione come realizzazioni esemplari, al fine di diffonderne la conoscenza presso gli altri Enti pubblici possibili fornitori degli stessi servizi.
 
Art. 8
Cofinanziamento di progetti esemplari

1. I Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali anche in forma associata, che intendano replicare la realizzazione di progetti presentati da altri Enti pubblici territoriali e gia' ammessi al cofinanziamento ai sensi del presente decreto o attuati da altri Enti pubblici territoriali e valutati positivamente ai sensi del precedente art. 7 possono richiedere il sostegno finanziario dello Stato a valere sulla quota di risorse finanziarie di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 inviando la relativa domanda di cofinanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo - Ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e la gestione degli interventi.
2. Le modalita' di presentazione delle domande e la documentazione che dovra' accompagnare le domande stesse saranno definite con decreto del Capo del Dipartimento, che fissera' anche i termini per la presentazione delle stesse.
3. Il provvedimento e la relativa modulistica approvata saranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione.
4. Per tutto quanto non diversamente previsto, alle domande presentate ai sensi del presente articolo si applicano tutte le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Amministrazione.
Roma, 13 dicembre 2010

Il Ministro: Brambilla
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 270
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone