Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 febbraio 2011
Autorizzazione all'organismo CESI SpA, in Milano al rilascio di certificazione CE per la direttiva 94/9/CE, relativa ad apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;
Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;
Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformita' di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3;
Vista l'istanza del 15 novembre 2011, protocollo n. 165257 con la quale la societa' CESI SpA con sede in Milano, via Rubattino, 54 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;
Vista l'attestazione di pagamento effettuata dalla societa' CESI SpA in data 19 Ottobre 2010, di € 6847,80 a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Milano sul c/c n. 425207 ai sensi della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Considerato che i risultati degli esami documentali per la societa' CESI SpA con sede in Milano, via Rubattino, 54 soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1

L'organismo CESI SpA con sede in Milano, via Rubattino, 54 e' autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformita' riguardanti gli apparecchi, i dispositivi i componenti ed i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:
Gruppo di apparecchi I, categoria M1 ed M2 (Gas e polveri).
Apparecchi elettrici e non elettrici (tutti i modi di protezione);
Apparecchi non elettrici, Componenti;
Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.
Gruppo di apparecchi II, categoria 1, 2, 3 (Gas e polveri).
Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione);
Apparecchi non elettrici, Componenti;
Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.
Relativamente agli allegati:
Allegato III - Esame CE del tipo;
Allegato IV - Garanzia qualita' della produzione;
Allegato V - Verifica su prodotto;
Allegato VI - Conformita' al tipo;
Allegato VII - Garanzia qualita' prodotti;
Allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno;
Allegato IX - Verifica su unico prodotto.
 
Art. 2

1. La presente autorizzazione ha la validita' di cinque anni.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' CESI SpA; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - legge comunitaria 1994.
3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della societa' CESI SpA, per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.
6. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attivita' di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
7. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XIV.
 
Art. 3

1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si riserva la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato XI del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XIV.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato alle autorita' UE.
Roma, 28 febbraio 2011

Il direttore generale: Vecchio
 
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