Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
CIRCOLARE 14 marzo 2011, n. 9
Premi nazionali per la traduzione.

Con decreto 4 febbraio 1988 del Ministro per i beni e le attivita' culturali, nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questa Amministrazione, sono stati istituiti i premi nazionali per la traduzione.
Una commissione di esperti appositamente costituita, presieduta dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, operante presso la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore,valutera' le domande pervenute secondo le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4.
Art. 1

I premi nazionali per la traduzione sono conferiti dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, a seguito della valutazione della commissione di cui sopra, con la seguente articolazione:
a) quattro premi indivisibili da conferire, ciascuno, quale riconoscimento di superiore merito per l'attivita' svolta, rispettivamente a:
1) un traduttore in lingua italiana di una o piu' opere da altra lingua classica o moderna o dialetto;
2) un traduttore in lingua straniera di una o piu' opere in italiano o in dialetto;
3) un editore italiano per opere tradotte da altra lingua classica o moderna o dialetto;
4) un editore straniero per opere in lingua italiana o in dialetto tradotte in altre lingue;
b) fino a quattro premi speciali indivisibili da conferire, ciascuno, in riconoscimento degli elevati apporti culturali, professionali, tecnici, metodologici, realizzati nell'ambito e/o a supporto dell'attivita' traduttoria di opere gia' concepite in altra lingua o dialetto.
 
Art. 2

Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei premi, la commissione si atterra' ai criteri di seguito indicati:
il termine traduzione, e' riferito all'attivita' che si applica a rendere fruibile in altra lingua il contenuto di un prodotto editoriale reso pubblico mediante stampa o altro mezzo di comunicazione;
per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento, le opere edite che consentano di rilevarne la spiccata personalita' e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate di ordine linguistico e tecnico, dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici;
per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero;
se italiani, da linee e programmi nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.
 
Art. 3

Le domande di partecipazione alla selezione per l'attribuzione del premio, previsto dalla presente circolare, firmate dall'interessato, devono essere indirizzate a: Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore - Segreteria della commissione per i premi per la traduzione, via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma.
Il richiedente deve allegare alla domanda copia di un documento personale in corso di validita', ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Con la medesima istanza possono essere presentate piu' opere traduttorie.
Le domande, in carta da bollo ed in unico esemplare, devono contenere a pena di esclusione:
1) le generalita' e il curriculum dell'autore o la scheda di presentazione della casa editrice nel caso in cui l'istanza sia presentata dal legale rappresentante di quest'ultima;
2) una relazione descrittiva dell'opera o delle opere per le quali si intende concorrere, redatta su supporto cartaceo e, obbligatoriamente, anche su supporto digitale in formato PDF su CD o DVD;
3) l'indicazione del numero di codice fiscale e del numero di conto corrente postale o bancario del richiedente, completo del codice IBAN della banca sulla quale versare l'importo dell'eventuale premio;
4) numero uno esemplare delle opere per le quali si concorre, sia in formato cartaceo, sia, obbligatoriamente, su supporto digitale: saranno prese in considerazione solo opera/e inviate in formato PDF e su supporto CD o DVD;
5) la dichiarazione della conoscenza delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Le opera/e inviate da traduttori e/o case editrici non saranno restituite.
I premiati traduttori e/o case editrici non riceveranno rimborso alcuno, ne' di viaggio, soggiorno e/o pernottamento,durante la loro eventuale permanenza a Roma per il ritiro del premio.
Le istanze devono essere inviate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio di ciascun anno con raccomandata A.R. o con corriere autorizzato, salvo quanto previsto all'art. 4 della presente circolare. Fara' fede a tal fine il timbro postale. Non saranno accettate istanze che riportino il timbro di una data successiva a quella indicata.
Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: «Domanda di partecipazione ai premi nazionali per la traduzione».
 
Art. 4

Per il solo anno 2011, le domande possono essere inviate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale, facendo fede a tale fine il timbro postale.
 
Art. 5

Il Ministero degli affari esteri inviera' copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero, anche agli istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso la Unione europea ed alla Commissione dell'Unione europea - Directorate General Education And Culture (D.G.E.A.C.).
 
Art. 6

Responsabile del procedimento ai sensi dell' art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il dirigente del servizio II della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
La presente circolare in considerazione di possibili difficolta' di bilancio, potra' essere sospesa per uno o piu' anni successivi al 2011. Di tale eventualita' verra' data apposita informazione sui siti istituzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero degli affari esteri.
La presente circolare sara' inviata agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2011


Il direttore generale
per le biblioteche, gli istituti culturali
ed il diritto d'autore
Fallace
 
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