Gazzetta n. 81 del 8 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 marzo 2011
Riconoscimento, al sig. Barrientos Onton Juan Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di perito industriale.


IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia civile

Vista l'istanza del Sig. Barrientos Onton Juan Daniel, nato a Lima il 14 maggio 1975, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero de Minas» di cui e' in possesso, conseguito in Peru', ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di Perito industriale, specializzazione in industrie minerarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Preso atto che il richiedente e' in possesso dei titoli accademici di «Bachiller en Ciencias cn mencion en Mineria» del 12 ottobre 2000 e del «Titulo profesional di Inginiero de Minas» del 25 luglio 2002; conseguiti presso l'«Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna»;
Considerato che il sig. Barrientos Onton Juan Daniel e' iscritto presso il Colegio de Inginieros del Peru' Consejo Nacional" come attestato in data 23 febbraio 2003;
Preso atto della documentazione attestante esperienza professionale;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2010;
Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria in atti allegato;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Perito industriale per la specializzazione in industrie minerarie e quella di cui e' in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
Visto l'art. 49 co. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Torino, rinnovato in data 20 agosto 2010 con scadenza il 27 ottobre 2011 per motivi famigliari;

Decreta:

Al sig. Barrientos Onton Juan Daniel, nata a Lima il 14 maggio 1975, cittadino peruviano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Inginiero de Minas» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei periti industriali con la specializzazione in industrie minerarie e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori;
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie orali: 1) studio degli esplosivi: volate a cielo aperto ed in sotterraneo, dimensionamento delle volate per lo scavo delle gallerie, 2) dimensionamento di semplici impianti di frantumazione e macinazione 3) regolamento professionale, normativa di settore e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio della durata di 6 (sei) mesi.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3 . Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un periti industriali, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale
 
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