Gazzetta n. 83 del 11 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 febbraio 2011
Tabella di corrispondenza ai fini dell'inquadramento del personale a tempo indeterminato proveniente dall'Istituto per la Promozione Industriale e trasferito al Ministero dello sviluppo economico.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, ed in particolare l'art. 97;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, comma 20 che, in combinazione con l'allegato 2, prevede, tra l'altro, la soppressione dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) e il trasferimento del personale a tempo indeterminato al Ministero dello sviluppo economico sulla base di una tabella di corrispondenza approvata con decreto interministeriale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 giugno 2010, ed in particolare l'art. 1, che attribuisce all'Ufficio per gli affari generali e per le risorse il compito di effettuare, anche con la collaborazione del personale proveniente dall'IPI, la definizione delle operazioni di inquadramento giuridico ed economico del personale proveniente dall'IPI nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la nota n. 23211 del 19 ottobre 2010 del Direttore generale dell'Ufficio per gli affari generali e per le risorse, relativa alla ricognizione della situazione dell'IPI al 31 maggio 2010, dalla quale risulta la consistenza organica del personale e le tipologie di contratto applicate, e considerata la distribuzione del citato personale nei livelli previsti dal relativo contratto di lavoro;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, quadriennio normativo 1998-2001 del 16 febbraio 1999;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, quadriennio normativo 2006-2009 del 14 settembre 2007;
Visto il Contratto di lavoro del personale IPI non dirigente del 23 luglio 2001 (in regime di proroga);
Visto il Contratto collettivo nazionale giornalistico 1° aprile 2009 - 31 marzo 2013 del 26 marzo 2009;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I, quadriennio normativo 2002-2005, del 21 aprile 2006;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I, quadriennio normativo 2006-2009, del 12 febbraio 2010;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 24 novembre 2004, come rinnovato il 25 novembre 2009,;
Visto l'accordo integrativo aziendale dei dirigenti IPI del 3 luglio 2009;
Considerato che l'art. 7, comma 20, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non prevede i criteri da utilizzare per stabilire la corrispondenza delle posizioni di inquadramento del personale dipendente IPI nel comparto Ministeri;
Ritenuto che, ai fini della definizione della tabella di corrispondenza, il confronto tra i livelli di inquadramento del personale IPI e l'attuale sistema di classificazione per aree del personale del Ministero deve essere operato sulla base della comparazione tra i rispettivi contratti di riferimento ed in particolare delle declaratorie di ciascun livello/area;
Considerato che le professionalita' del personale IPI non dirigente, come definite nelle declaratorie del relativo contratto di lavoro, sono sostanzialmente assimilabili a quelle delle aree professionali e posizioni economiche previste dal precedente sistema di classificazione professionale (CCNL 1998-2001);
Considerato, altresi', per l'unica unita' di personale inquadrata come caporedattore, che la declaratoria contenuta nel Contratto collettivo nazionale giornalistico 2009-2013 evidenzia una sostanziale assimilabilita' di tale profilo con quelli afferenti alla posizione C3 prevista nel CCNL 1998-2001;
Vista la tabella di trasposizione automatica B allegata al citato Contratto collettivo del 14 settembre 2007;
Considerato che la figura professionale del dirigente di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 24 novembre 2004, avuto riguardo ai profili di autonomia gestionale e di responsabilita' nonche' ai poteri di spesa, ed anche tenuto conto del sistema di responsabilita' vigente nella struttura organizzativa dell'IPI, e' sostanzialmente assimilabile a quella del dirigente di livello non generale del Ministero;
Considerato che ai sensi dell' art. 7, comma 20, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il personale IPI trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e, nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;
Esaminate le note dello studio legale Carugno, da ultimo del 17 dicembre 2010, e le istanze presentate da alcuni dipendenti IPI, inviate via mail nei giorni 22, 23 e 24 novembre 2010, con le quali si richiede l'inquadramento del personale IPI appartenente al livello B in area terza;
Considerato che le istanze degli interessati non possono essere accolte in quanto, sulla base dell'istruttoria svolta e sopra rappresentata, la declaratoria del livello B configura un sistema di autonomia e responsabilita' circoscritti «nell'ambito delle prescrizioni ricevute» sostanzialmente assimilabile a quelle attribuite dal precedente CCNL 1998-2001 al personale dell'area funzionale B chiamato ad operare «nel quadro di indirizzi definiti», analogamente a quanto prescritto dall'attuale CCNL 2006-2009 per il personale dell'area seconda, a differenza delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo svolte «nel quadro di indirizzi generali» dal personale di area terza (ex area C);
Considerato, altresi', che tale assimilabilita' risulta ancor piu' evidente laddove si confronti la possibilita' di «essere chiamati a coordinare progetti ed unita' operative con assunzione di responsabilita' dei risultati specifici» prevista dalla declaratoria del livello B del contratto di lavoro IPI con la «capacita' di coordinamento di unita' operative con assunzione di responsabilita' dei risultati» prevista dalle specifiche professionali della posizione economica B3 del precedente CCNL 1998-2001, analogamente a quanto previsto dall'attuale CCNL 2006-2009 tra le specifiche professionali dell'area seconda;
Esaminata l'istanza presentata dal dott. Gerardo Baione, dirigente IPI, inviata via mail il 22 dicembre 2010, con la quale si richiede l'inquadramento come dirigente di I fascia sostenendo la diretta consequenzialita' di tale inquadramento al fatto che «i dirigenti ex IPI che risultavano a [lui] sottoposti sono, legittimamente, da inquadrare come dirigenti di II fascia»;
Considerato che l'istanza del dott. Baione non puo' essere accolta in quanto la declaratoria prevista dal contratto nazionale di riferimento, anche integrata dal sistema di responsabilita' vigente nella struttura organizzativa dell'IPI, non puo' essere assimilata alle funzioni dirigenziali generali previste dalle norme vigenti per la pubblica amministrazione, non comprendendo i compiti e poteri esercitati dai dirigenti di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento a quelli di adozione degli atti di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; organizzazione e gestione del personale; esercizio di poteri di spesa e di acquisizione di entrate, che sono assimilabili alle competenze esercitate dal direttore generale dell'IPI a norma dello statuto. Pertanto, le distinzioni di livelli di responsabilita' vigenti nella struttura organizzativa dell'IPI non sono assimilabili a quelle vigenti nella pubblica amministrazione;
Considerata la necessita' di operare l'inquadramento del personale IPI nei ruoli del Ministero anche ai fini della definitiva riorganizzazione dello stesso a seguito del trasferimento allo stesso Ministero dei compiti e delle attribuzioni del soppresso Istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
Vista la delega al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione on. prof. Renato Brunetta conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, come successivamente integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 2010;
Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Ministero dello sviluppo economico nonche', con riferimento all'unita' di personale inquadrata con Contratto collettivo nazionale giornalistico, l'Organizzazione sindacale di riferimento;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata l'allegata tabella di corrispondenza, prevista dal comma 20 dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini dell'inquadramento del personale a tempo indeterminato proveniente dall'Istituto per la promozione industriale e trasferito al Ministero dello sviluppo economico.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 11 febbraio 2011

Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 217
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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