Gazzetta n. 83 del 11 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 marzo 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Jurjiu Ludmila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.


IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;
Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riconoscimento puo' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale;
Vista la domanda con la quale la sig.ra Jurjiu Ludmila ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Moldavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessata;
Vista la nota prot. DGRUPS n. 35153 dell'8 giugno 2009, con la quale il riconoscimento di cui trattasi e' stato subordinato a una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi;
Vista la relazione, datata 15 dicembre 2010, del coordinatore teorico-pratico del corso di laurea in Infermieristica dell'Universita' degli studi di Firenze, presso le divisioni di medicina generale, chirurgia maggiore, medicina specialistica e area critica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, il quale, al termine del periodo di formazione, esprime il parere di idoneita' della sig.ra Jurjiu Ludmila;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

1. Il titolo di «Asistenta Medicala» conseguito nell'anno 1996 presso il Collegio di Medicina di Ungheni (Moldavia) dalla sig.ra Jurjiu Ludmila, nata a Pirlita, distretto di Ungheni (Moldavia) il giorno 13 ottobre 1967, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.
 
Art. 2

2. La sig.ra Jurjiu Ludmila e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: Leonardi
 
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