Gazzetta n. 84 del 12 aprile 2011 (vai al sommario) |
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM |
ORDINANZA 31 marzo 2011 |
Dichiarazione di illeggittimita' di richiesta di referendum, relativa al distacco della provincia di Belluno dalla regione Veneto e sua aggregazione al Trentino-Alto Adige/Sud Tirol. |
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IL PRESIDENTE
L'anno 2011, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 9,00, presso l'aula «Giallombardo» sita al II° piano del palazzo di Giustizia, si e' riunito l'Ufficio Centrale per il Referendum costituito con decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 16 settembre 2010 a norma dell'art. 12 della legge 25/5/1970 n. 352 e successive modifiche. Sono presenti: Presidente dott. Antonino ELEFANTE Consiglieri dott. Corrado CARNEVALE dott. Alessandro DE RENZIS dott. Alfredo TERESI dott. Antonio MERONE dott. Francesco Maria FIORETTI dott. Francesco FELICETTI dott. Gaetanino ZECCA dott. Antonio AGRO' dott. Mario FINOCCHIARO dott. Claudia SQUASSONI dott. Secondo Libero CARMENINI dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO dott. Umberto GOLDONI dott. Luigi PICCIALLI (relatore) dott.ssa Gabriella COLETTI DE CESARE dott. Filiberto PAGANO dott. Maria Cristina SIOTTO dott. Ruggero GALBIATI Pronunziando definitivamente sulla richiesta di referendum ai sensi degli artt. 132, comma 2, Cost. e 42, comma 2, L. 25.5.70 n. 352, proposta dalla Provincia di Belluno, rappresentata dal sig. Stefano Ghezze, delegato effettivo, in virtu' di delibera del Consiglio Provinciale n. 4 dell'11.1.11; vista la propria ordinanza interlocutoria del 2.3.2011; esaminate le memorie illustrative depositate dalla suddetta Provincia e dall'interventore adesivo Comune di Lamon; rilevato che la proposta referendaria e' finalizzata al distacco della Provincia di Belluno dalla Regione Veneto ed alla sua aggregazione al Trentino - Alto Adige/Sud Tirol, regione quest'ultima compresa tra quelle a statuto speciale, elencate dall'art. 116 comma 1 della Costituzione e costituita, come previsto dal secondo comma dell'articolo medesimo, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ciascuna dotata di potesta' legislativa a termini degli artt. 11 e 12 dello statuto regionale (L. cost. 26.2.1948 n. 5); considerato che la richiesta di aggregazione della provincia di Belluno, che e' una realta' territoriale normale priva di qualsiasi potesta' legislativa, alla suddetta regione implicherebbe una modificazione non solo dello statuto regionale (in particolare dell'art. 1), adottato con legge costituzionale, ma anche del comma secondo dell'art. 116 citato, che ne ha «costituzionalizzato» la particolare composizione, (due provincie autonome: Trento e Bolzano): modificazione che richiederebbe, ex art. 138 Cost. (e art. 88 dello statuto regionale), la necessaria adozione di una fonte normativa di pari rango, vale a dire una legge costituzionale, e non semplicemente una «legge della Repubblica», come previsto dal secondo comma dell'art. 132 Cost. (il cui riferimento ad una legge ordinaria risulta inequivoco, in contrapposizione alla precedente previsione, di cui al primo comma, che parla di una «legge costituzionale», per le diverse ipotesi di creazione di nuove regioni o fusione di quelle esistenti); considerato che la verifica di ammissibilita' della proposta referendaria, devoluta a questo Ufficio Centrale, va condotta alla stregua non solo dell'art. 132 comma 2 cit. e della legge attuativa, ma anche delle altre norme costituzionali, in particolare dell'art. 116, con il quale l'anzidetta disposizione deve essere necessariamente coordinata, trovando cosi' un implicito limite alla sua portata applicativa; con la conseguenza che, risultando impraticabile, nell'attuale assetto normativo - costituzionale, una modificazione territoriale della regione in questione con legge ordinaria, il procedimento delineato dall'art. 132, comma 2, Cost., non potendo approdare alla fase conclusiva tipica prevista dai costituenti, l'adozione di una semplice «legge della Repubblica», dovrebbe arrestarsi alla seconda fase, quella consultiva, che risulterebbe, in definitiva, fine a se' stessa ed inutile, ove si consideri che il legislatore potrebbe comunque, senza la necessita' di una preventiva consultazione referendaria, adottare una legge costituzionale allo scopo in questione; ritenuto, infine, che il richiamo, contenuto nelle memorie illustrative, alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare alla sentenza n. 66 del 2007, non e' di utile apporto alla tesi sostenuta, atteso che i principi nella stessa affermati (con riferimento al mero incremento territoriale, mediante aggiunta di un nuovo comune all'unica provincia costituente la Regione Valle d'Aosta), mal si conciliano col caso specifico dove verrebbe ad essere incisa la specifica composizione territoriale e, quindi, il particolarissimo status, di regione «binaria», previsto (anche in attuazione di trattati internazionali) nella stessa Costituzione, per il Trentino - Alto Adige/Sud Tirol; ritenuto, conclusivamente e per tutte le suesposte considerazioni, che non puo' essere dichiarata legittima la richiesta di cui in premessa;
P.Q.M.
Dichiara illegittima la richiesta di referendum, come sopra proposta dalla Provincia di Belluno. Dispone, ai sensi dell'art. 43, comma 3, L 352/70 che la presente ordinanza sia affissa all'albo della Corte di Cassazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Cosi' deciso in Roma in data 31 marzo 2011
Il Presidente: Elefante |
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