Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 43
Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 2009 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;
Vista la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
Visto il decreto in data 29 ottobre 2010, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse, ha dato disposizioni per garantire che l'accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate;
Considerata, inoltre, la necessita' di apportare delle modifiche per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti nel testo del citato decreto legislativo n. 162 del 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto, al fine di migliorare e sviluppare la sicurezza delle ferrovie comunitarie, modifica ed integra la disciplina del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in attuazione della direttiva comunitaria 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.



N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1, commi 1 e 3, e l'allegato B, della legge 4
giugno 2010, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell' allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.».
«Allegato B
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in
materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati e della e della direttiva
2008/118/CE.».
- La direttiva 2004/49/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 164.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234,
S.O.
- La direttiva 2004/51/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 164.
- La direttiva 2008/110/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
23 dicembre 2008, n. L 345.
- La direttiva 2008/57/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
23 dicembre 2008, n. L 345.
- Il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2010, n.
271, S.O.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti della direttiva 2008/110/CE, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162

1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) alle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.»;
b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) detentore: il soggetto o l'entita' che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed e' iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; puo' esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo;
f-ter) soggetto responsabile della manutenzione: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel RIN;
f-quater) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o piu' sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi;»;
c) all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»;
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) verificare che l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;»;
3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) verificare che i componenti di interoperabilita' siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»;
4) la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell'infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate;»;
5) dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente:
«r-bis) disciplinare le modalita' di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto, compresi i veicoli storici.»;
d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «L'Agenzia pubblica annualmente trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia pubblica annualmente e trasmette»;
2) al comma 2, le parole: «La relazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La relazione di cui al comma 1» e dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) le deroghe concesse a norma dell'articolo 9-bis, comma 7.»;
e) all'articolo 8, comma 2, le parole: «fabbricante fornitore di servizi di manutenzione,» sono sostituite dalle seguenti: «fabbricante, fornitore di servizi di manutenzione,» e le parole: «addetto alla manutenzione dei vagoni» sono sostituite dalla seguente: «detentore»;
f) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Manutenzione dei veicoli). - 1. A ciascun veicolo prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete e' assegnato un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN conformemente all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191.
2. Il soggetto responsabile della manutenzione puo' essere, tra gli altri, un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore.
3. Fatta salva la responsabilita' delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro della propria parte di sistema come prevista nell'articolo 8, il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione ed effettua direttamente la manutenzione o la affida ad officine di manutenzione qualificate. A tal fine il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano mantenuti conformi:
a) al piano di manutenzione di ciascun veicolo;
b) ai requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione e le disposizioni delle STI.
4. Per i carri merci ciascun soggetto responsabile della manutenzione deve essere certificato da un organismo riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al comma 5. Il procedimento di riconoscimento e' fondato su criteri di indipendenza, competenza e imparzialita'. Laddove il soggetto responsabile della manutenzione sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, alla richiesta di rilascio di nuovo certificato di sicurezza o di nuova autorizzazione di sicurezza o di aggiornamento degli stessi deve essere allegato il certificato di soggetto responsabile della manutenzione ottenuto nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5.
5. Il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci deve essere conforme al regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA) di cui all'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE. I certificati rilasciati in base a tale sistema assicurano il rispetto dei requisiti di cui al comma 3.
6. I certificati rilasciati a norma del comma 5 sono validi in tutta la Comunita' europea.
7. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie puo' decidere di adempiere all'obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative, nei seguenti casi:
a) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunita' europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese;
b) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunita' europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 e' garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunita' europea e veicoli storici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera r-bis);
c) veicoli di cui all'articolo 2, comma 4, attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione specifica dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie prima di essere messi in servizio. In tale caso sono concesse deroghe per periodi non superiori ai cinque anni.
8. Le misure alternative di cui al comma 7 sono attuate mediante deroghe, identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 7 del presente decreto, concesse dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie:
a) all'atto della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, per quanto riguarda l'identificazione del soggetto responsabile della manutenzione;
b) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto, per quanto riguarda l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione.»;
g) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «sia conforme alle norme di sicurezza nazionali» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 12 ed all'allegato II»;
h) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Scopo del certificato di sicurezza e' fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed e' pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza.»;
2) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione, in condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in questione. Detti requisiti possono riguardare l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della rete, l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli utilizzati dall'impresa ferroviaria. La certificazione e' basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.»;
i) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21.»;
l) il comma 4 dell'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
«4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e' attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l'unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza. Con successivi provvedimenti della direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, sono fissati i termini entro i quali le suddette reti regionali devono completare i sistemi di attrezzaggio compatibili a quelli della rete nazionale. Sulle reti regionali, per le quali non risultano completati gli adeguamenti tecnologici di cui sopra, possono continuare ad operare senza certificato di sicurezza le imprese ferroviarie controllate dal gestore dell'infrastruttura, o facenti parte della societa' che gestisce l'infrastruttura; in tale caso il direttore di esercizio e' responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.»;
m) nell'allegato II il punto 17 e' abrogato;
n) nell'allegato III, al punto 2, lettera c), le parole: «nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo 11 e all'allegato II;» sono sostituite dalle seguenti: «nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo 12 e all'allegato II;».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 13,
14, 1 e 27 del citato decreto legislativo 10 agosto 2007,
n. 162, come modificati dal presente decreto:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica all'intero sistema ferroviario italiano
con l'esclusione di quanto previsto al comma 4 del presente
articolo.
2. Il presente decreto riguarda i requisiti di
sicurezza del sistema ferroviario, compresa la sicurezza
della gestione dell'infrastruttura e della circolazione, e
l'interazione fra le imprese ferroviarie e i gestori
dell'infrastruttura.
3. Restano ferme le norme vigenti e le conseguenti
competenze degli Organi statali interessati per quanto
riguarda le rispettive materie di competenza inerenti la
sicurezza, con particolare riferimento ai compiti del
Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi e
soccorso tecnico urgente, ai compiti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, ai compiti del Ministero
delle infrastrutture in materia di norme tecniche
costruttive delle opere civili, vigilanza e ispezioni su
sede ed opere d'arte relative all'infrastruttura
ferroviaria nella fase realizzativa della stessa.
4. Il presente decreto non si applica:
a) alle metropolitane, tram e altri sistemi di
trasporto leggero su rotaia;
b) alle reti funzionalmente isolate dal resto del
sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi
passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' alle imprese
ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;
c) all'infrastruttura ferroviaria privata utilizzata
esclusivamente dal proprietario dell'infrastruttura per le
sue operazioni di trasporto di merci.
c-bis) alle ferrovie storiche, museali e turistiche
che operano su una propria rete, comprese le officine di
manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.».
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai soli fini
dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) sistema ferroviario: l'insieme dei sottosistemi di
natura strutturale e funzionale, quali definiti nelle
direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni
nonche' la gestione e l'esercizio del sistema nel suo
complesso;
b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o
impresa incaricato in particolare della realizzazione,
della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e
della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza
dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I
compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di
essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i
vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali
vigenti;
c) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di
una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui
attivita' consiste nella prestazione di servizi di
trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che
garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese
anche le imprese che forniscono la sola trazione;
d) specifiche tecniche di interoperabilita' (STI): le
specifiche di cui e' oggetto ciascun sottosistema o parte
di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti
essenziali e garantire l'interoperabilita' dei sistemi
ferroviari transeuropei convenzionale e ad alta velocita',
quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e
successive modificazioni;
e) obiettivi comuni di sicurezza (CST): i livelli
minimi di sicurezza che devono almeno essere raggiunti
dalle diverse parti del sistema ferroviario (quali il
sistema ferroviario convenzionale, il sistema ferroviario
ad alta velocita', le gallerie ferroviarie lunghe o le
linee adibite unicamente al trasporto di merci) e dal
sistema nel suo complesso, espressi in criteri di
accettazione del rischio;
f) metodi comuni di sicurezza (CSM): i metodi che
devono essere elaborati per descrivere come valutare i
livelli di sicurezza, la realizzazione degli obiettivi di
sicurezza e la conformita' con gli altri requisiti in
materia di sicurezza;
f-bis) detentore: il soggetto o l'entita' che utilizza
il veicolo come mezzo di trasporto ed e' iscritto in quanto
tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di
cui all'art. 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n.
191; puo' esserne il proprietario o avere il diritto di
utilizzarlo;
f-ter) soggetto responsabile della manutenzione:
soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo,
registrato in quanto tale nel RIN;
f-quater) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare
con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza
trazione. Il veicolo si compone di uno o piu' sottosistemi
strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi;
g) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie:
l'organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di
Autorita' preposta alla sicurezza per il sistema
ferroviario italiano di cui al capo IV della direttiva
2004/49/CE;
h) Organismi notificati: gli organismi incaricati di
valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei
componenti di interoperabilita' o di istituire la procedura
di verifica CE dei sottosistemi, quali definiti nelle
direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni;
i) Verificatori indipendenti di sicurezza: gli
organismi incaricati di valutare la conformita' di un
componente ai requisiti di omologazione relativi alla
sicurezza ad esso applicabili e l'idoneita' all'impiego
dello stesso, e/o di istruire la procedura per
l'omologazione;
l) norme nazionali di sicurezza: tutte le norme e
standard nazionali contenenti obblighi in materia di
sicurezza ferroviaria, applicabili ad uno o piu' gestori
dell'infrastruttura ed a piu' di una impresa ferroviaria;
m) sistema di gestione della sicurezza:
l'organizzazione e i provvedimenti messi in atto da un
gestore dell'infrastruttura o da un'impresa ferroviaria per
assicurare la gestione sicura delle operazioni;
n) disposizioni di esercizio: disposizioni che
regolamentano la sicurezza ferroviaria in applicazione
delle norme nazionali di sicurezza riferite ad ogni singola
rete infrastrutturale;
o) componenti di interoperabilita': qualsiasi
componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o
insieme completo di materiali incorporati o destinati ad
essere incorporati in un sottosistema, da cui dipende
direttamente o indirettamente (l'interoperabilita' del
sistema ferroviario convenzionale o ad alta velocita',
quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e
successive modificazioni. Il concetto di componente
comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il
software;
p) prodotto generico: componente generico concepito e
realizzato per soddisfare determinate specifiche tecniche e
funzionali nell'ambito di una applicazione generica;
q) applicazione generica: soluzione realizzativa
concepita per soddisfare determinate specifiche tecniche e
funzionali in conformita' a norme e standard di sicurezza
in vigore utilizzabile per applicazioni specifiche;
r) applicazione specifica: soluzione realizzativa,
ottenuta configurando una applicazione generica omologata,
mirata ad una specifica esigenza; una applicazione
specifica, puo' comprendere piu' applicazioni generiche
opportunamente configurate;
s) componente: qualsiasi componente elementare,
gruppo di componenti elementari, sottoinsieme o insieme
completo di materiali, non coperto o parzialmente coperto
dalle specifiche tecniche di Interoperabilita', incorporati
o destinati ad essere incorporati in un sottosistema. Il
concetto di componente comprende i beni materiali e quelli
immateriali, quali il software.
t) omologazione: processo in base al quale si
certifica che il prototipo di componente e' conforme ai
requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso
applicabili;
u) sottosistemi: il risultato della divisione del
sistema ferroviario transeuropeo come indicato nelle
direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni;
i sottosistemi sono di natura strutturale o funzionale;
v) investigatore incaricato: una persona,
appartenente o incaricata dall'organismo investigativo,
preposta all'organizzazione, allo svolgimento e al
controllo di un'indagine;
z) incidente: evento improvviso indesiderato e non
intenzionale o specifica catena di siffatti eventi aventi
conseguenze dannose; gli incidenti si dividono nelle
seguenti categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai
passaggi a livello, incidenti a persone causati da
materiale rotabile in movimento, incendi e altro;
aa) incidente grave: qualsiasi collisione ferroviaria
o deragliamento di treni che causa la morte di almeno una
persona o il ferimento grave di cinque o piu' persone o
seri danni al materiale rotabile, all'infrastruttura o
all'ambiente e qualsiasi altro incidente analogo avente un
evidente impatto sulla regolamentazione della sicurezza
ferroviaria o sulla gestione della stessa; seri danni: i
danni il cui costo totale puo' essere stimato
immediatamente dall'organismo investigativo in almeno 2
milioni di euro;
bb) inconveniente: qualsiasi evento diverso da un
incidente o da un incidente grave, associato alla
circolazione dei treni e avente un'incidenza, anche
potenziale, sulla sicurezza dell'esercizio;
cc) indagine: una procedura finalizzata alla
prevenzione di incidenti ed inconvenienti che comprende la
raccolta e l'analisi di informazioni, la formulazione di
conclusioni, tra cui la determinazione delle cause e, se
del caso, la formulazione di raccomandazioni in materia di
sicurezza;
dd) cause: ogni azione, omissione, evento o
condizione o una combinazione di questi elementi, il cui
risultato sia un incidente o un inconveniente;
ee) Agenzia ferroviaria europea (ERA): Agenzia
comunitaria per la sicurezza e l'interoperabilita'
ferroviarie;
ff) Ente appaltante: ogni soggetto, responsabile
della realizzazione di un sottosistema, tenuto al rilascio
della dichiarazione di verifica CE di cui all'allegato V
delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive
modificazioni previo espletamento della relativa procedura
effettuata dall'organismo notificato al quale la stessa e'
stata aggiudicata o, comunque, affidata dal predetto
soggetto, ai sensi dell'art. 13 delle direttive 96/48/CE e
2001/16/CE.».
«Art. 6 (Compiti dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia e'
preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale.
In tale ambito, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni
previste dalla direttiva 2004/49/CE con poteri di
regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformita'
con le disposizioni comunitarie e con quelle assunte
dall'Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie di cui
al regolamento CE/881/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed i criteri
necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria.
2. L'Agenzia e' incaricata di svolgere i seguenti
compiti:
a) definire il quadro normativo in materia di
sicurezza, proponendone il necessario riordino, ed emanare
anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e delle
Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di
sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
b) controllare, promuovere e, se del caso imporre, le
disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio
da parte dei Gestori delle Infrastrutture e delle Imprese
ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo nazionale
di cui alla lettera a);
c) stabilire i principi e le procedure e la
ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in
ordine all'emanazione delle disposizioni di cui alla
lettera b);
d) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di
natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario, a
norma dell'art. 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010,
n. 191;
e) verificare che l'applicazione delle disposizioni e
prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla
manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema
ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti
essenziali;
f) verificare che i componenti di interoperabilita'
siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell'art. 10
del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;
g) autorizzare la messa in servizio di materiale
rotabile e degli altri sottosistemi di natura strutturale
nuovi o sostanzialmente modificati, non ancora oggetto di
una STI o parzialmente coperti dalle STI sulla base delle
dichiarazioni di verifica CE e dei certificati di
omologazione;
h) emettere il certificato di omologazione di un
prodotto generico, di un'applicazione generica o di un
componente dopo aver verificato le attivita' effettuate dal
Verificatore Indipendente di Sicurezza prescelto dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita',
dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal
gestore dell'infrastruttura interessato;
i) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i
pertinenti elementi che compongono i certificati di
sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a
norma degli articoli 14 e 15 e controllare che ne siano
soddisfatti le condizioni e i requisiti e che i gestori
dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino
conformemente ai requisiti del diritto comunitario o
nazionale;
l) assicurare che i veicoli siano debitamente
immatricolati nel RIN e che nei registri
dell'infrastruttura e dei veicoli le informazioni in
materia di sicurezza siano complete ed aggiornate;
m) istituire e aggiornare il registro di
immatricolazione nazionale del materiale rotabile
autorizzato ad essere messo in servizio;
n) compiere attivita' di studio, ricerca,
approfondimento in materia di sicurezza del trasporto
ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle
indagini e dalle procedure svolte dall'organismo
investigativo sugli incidenti e gli inconvenienti
ferroviari per il miglioramento della sicurezza; svolgere
attivita' di consultazione in materia di sicurezza
ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e
attivita' propositiva anche nei confronti del Parlamento in
vista della approvazione di norme di legge atte a garantire
livelli piu' elevati di sicurezza delle ferrovie;
o) formulare proposte e osservazioni relative a
problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto od
autorita' competenti;
p) impartire ai gestori delle infrastrutture ed alle
imprese ferroviarie direttive, raccomandazioni in materia
di sicurezza, nonche' in ordine agli accorgimenti e
procedure necessarie ed utili al perseguimento della
sicurezza ferroviaria;
q) collaborare, nel rispetto delle rispettive
funzioni, con l'Agenzia ferroviaria europea per lo sviluppo
di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di
sicurezza per consentire una progressiva armonizzazione
delle norme nazionali, coordinandosi con tale Agenzia in
vista dell'adozione delle misure di armonizzazione e
monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria
europea;
r) qualificare i Verificatori indipendenti di
sicurezza per i processi di omologazione.
r-bis) disciplinare le modalita' di circolazione di
particolari categorie di veicoli che circolano sulla
infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del
presente decreto, compresi i veicoli storici.
3. Le attivita' di cui al comma 2 non possono essere
trasferite o appaltate ad alcun gestore
dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o Ente appaltante.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia puo'
chiedere in qualsiasi momento l'assistenza tecnica di
Gestori delle infrastrutture e Imprese ferroviarie o altri
organismi qualificati. Gli eventuali costi derivanti
rientrano nelle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui
all'art. 26.
5. L'Agenzia collabora con le istituzioni pubbliche
preposte alla regolazione economica del settore.».
«Art. 7 (Relazioni annuali). - 1. L'Agenzia pubblica
annualmente e trasmette entro il 30 settembre al Ministero
dei trasporti, al Ministero delle infrastrutture ed alla
Agenzia ferroviaria europea la relazione sulle attivita'
svolte nell'anno precedente.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene informazioni
circa:
a) l'evoluzione della sicurezza ferroviaria compresa
una sintesi dei CSI definiti nell'allegato I;
b) le modifiche sostanziali apportate alle norme
nazionali in materia di sicurezza ferroviaria;
c) l'evoluzione della certificazione di sicurezza e
dell'autorizzazione di sicurezza;
d) i risultati e l'esperienza acquisita nella
supervisione dell'attivita' dei Gestori dell'infrastruttura
e delle Imprese ferroviarie.
d-bis) le deroghe concesse a norma dell'art. 9-bis,
comma 7.
3. Il Ministero dei trasporti valuta l'evoluzione dello
stato del raggiungimento degli obiettivi comuni di
sicurezza e definisce se necessario, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle
indicazioni dell'Agenzia, gli investimenti necessari al
raggiungimento degli obiettivi.
4. Il Ministro dei trasporti entro il 30 ottobre di
ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei
Ministri ed al Parlamento il rapporto informativo
sull'attivita' svolta dall'Agenzia, relativamente al
periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.».
«Art. 8 (Gestori delle Infrastrutture, Imprese
ferroviarie, fabbricanti ed enti appaltanti). - 1. Ciascun
gestore dell'infrastruttura e ciascuna impresa ferroviaria
e' responsabile della propria parte di sistema e del
relativo funzionamento sicuro, compresa la fornitura di
materiale e l'appalto di servizi nei confronti di utenti,
clienti, lavoratori interessati e terzi.
2. Resta impregiudicata la responsabilita' di ciascun
fabbricante, fornitore di servizi di manutenzione,
detentore, fornitore di servizi o ente appaltante, di
assicurare che il materiale rotabile, gli impianti, gli
accessori e i materiali nonche' i servizi forniti siano
conformi ai requisiti richiesti e alle condizioni di
impiego specificate, affinche' possano essere utilizzati
dall'impresa ferroviaria e dal gestore delle infrastrutture
in modo sicuro.
3. I Gestori dell'infrastruttura e le imprese
ferroviarie propongono all'Agenzia, motivatamente,
modifiche al quadro normativo nazionale di sicurezza.
4. I Gestori dell'infrastruttura e le imprese
ferroviarie emettono le prescrizioni e, se del caso, le
disposizioni; di esercizio necessarie ai fini delle lettere
a) e b) del comma 2 dell'art. 6.
5. Il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella
comunita', il Gestore dell'infrastruttura e l'impresa
ferroviaria, si avvalgono, per l'omologazione di un
prodotto generico, di un'applicazione generica o di un
componente, dei Valutatori indipendenti di sicurezza
riconosciuti dall'Agenzia.
6. I fabbricanti o il loro mandatario, stabilito nella
Comunita', e gli enti appaltanti emettono la dichiarazione
CE di conformita' ed idoneita' all'impiego dei componenti
di interoperabilita' e la dichiarazione di verifica CE dei
sottosistemi di interoperabilita' sulla base della
valutazione e dell'attestato di conformita', rilasciato da
parte di uno o piu' organismi notificati, emesso secondo le
procedure stabilite nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e
successive modificazioni.
7. I gestori dell'infrastruttura e/o le imprese
ferroviarie seguono dalla fase di concezione tutte le
attivita' e provvedono all'accettazione ed alla messa in
servizio delle applicazioni specifiche.
8. Il gestore di un'infrastruttura ferroviaria apre al
pubblico esercizio linee ferroviarie nuove o rinnovate, o
con i sottosistemi di natura strutturale nuovi o modificati
dopo aver acquisito le certificazioni, le omologazioni e le
autorizzazioni nonche' tutti permessi necessari ai sensi
delle vigenti normative.».
«Art. 13 (Sistemi di gestione della sicurezza). - 1. I
gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie
elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza al
fine di garantire che il sistema ferroviario possa attuare
almeno i CST, sia conforme alle norme di sicurezza
nazionali, di cui all'art. 12 ed all'allegato II nonche' ai
requisiti di sicurezza contenuti nelle STI e che siano
applicati gli elementi pertinenti dei CSM.
2. Il sistema di gestione della sicurezza definito in
dettaglio in allegato III, tenendo conto delle dimensioni e
della tipologia di attivita' svolta, garantisce il
controllo di tutti i rischi connessi all'attivita' dei
gestori dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie,
compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura del
materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve
le vigenti norme in materia di responsabilita', il sistema
di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove
appropriato e ragionevole, dei rischi generati dalle
attivita' di terzi.
3. Il sistema di gestione della sicurezza di ogni
gestore dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle
attivita' svolte sulla rete dalle varie imprese ferroviarie
e provvede affinche' tutte le imprese ferroviarie possano
operare nel rispetto delle STI e delle norme nazionali di
sicurezza e delle condizioni stabilite dai rispettivi
certificati di sicurezza. Tale sistema, inoltre, e'
concepito in modo tale da garantire il coordinamento delle
procedure di emergenza del gestore dell'infrastruttura con
quelle di tutte le imprese ferroviarie che operano sulla
sua infrastruttura.
4. Ogni anno, anteriormente al 30 giugno, tutti i
gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie
trasmettono all'Agenzia una relazione annuale sulla
sicurezza relativa all'anno precedente. La relazione
contiene almeno:
a) i dati relativi alle modalita' di conseguimento
degli obiettivi di sicurezza interni e i risultati dei
piani di sicurezza;
b) l'elaborazione degli indicatori nazionali di
sicurezza e dei CSI di cui all'allegato I relativi al
soggetto che trasmette la relazione;
c) i risultati degli audit di sicurezza interni;
d) le osservazioni in merito alle carenze ed al
malfunzionamento delle operazioni ferroviarie e della
gestione dell'infrastruttura che possano rivestire un
interesse per l'Agenzia. L'Agenzia, qualora lo ritenga
necessario, puo' richiedere ulteriori elementi riguardanti
i contenuti della relazione e ulteriori argomenti.».
"Art. 14 (Certificati di sicurezza). - 1. Per avere
accesso all'infrastruttura ferroviaria, un'impresa
ferroviaria deve essere titolare di un certificato di
sicurezza che puo' valere per l'intera rete ferroviaria o
soltanto per una parte delimitata. Scopo del certificato di
sicurezza e' fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha
elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed
e' pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI,
di altre pertinenti disposizioni della normativa
comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini
del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di
trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza.
2. Il certificato di sicurezza comprende:
a) la certificazione che attesta l'accettazione del
sistema di gestione della sicurezza dell'impresa
ferroviaria, di cui all'art. 13 e all'allegato III;
b) la certificazione che attesta l'accettazione delle
misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i
requisiti specifici necessari per la prestazione, in
condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in
questione. Detti requisiti possono riguardare
l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di
sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della
rete, l'accettazione dei certificati del personale e
l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli
utilizzati dall'impresa ferroviaria. La certificazione e'
basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa
ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.
3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma
2, su richiesta del rappresentante legale, all'impresa
ferroviaria che inizia in Italia la propria attivita'
specificando il tipo e la portata delle attivita'
ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui al comma
2, lettera a), e' valida in tutto il territorio della
Comunita' per le attivita' di trasporto ferroviario
equivalenti.
4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria gia' in
possesso di un certificato di sicurezza rilasciato da una
Autorita' di sicurezza di un altro Stato membro della
Comunita' europea e che intende effettuare servizi
supplementari di trasporto ferroviario, la certificazione
aggiuntiva necessaria a norma del comma 2, lettera b),
relativa alla rete italiana o parte della rete italiana
sulla quale intende effettuare il servizio.
5. Il certificato di sicurezza scade ogni cinque anni
ed e' rinnovato a richiesta dell'impresa.
6. Il certificato di sicurezza e' aggiornato
parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la
portata delle attivita' cambia in modo sostanziale. Il
titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio
L'Agenzia in merito ad ogni modifica rilevante delle
condizioni che hanno consentito il rilascio della parte
pertinente del certificato. Il titolare notifica inoltre
all'Agenzia l'assunzione di nuove categorie di personale o
l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile.
7. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione della parte
pertinente del certificato di sicurezza in seguito a
modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza.
8. Se ritiene che il titolare del certificato di
sicurezza non soddisfi piu' le condizioni per la
certificazione che e' stata rilasciata, l'Agenzia revoca la
parte a) e b) del certificato, motivando la propria
decisione. Parimenti l'Agenzia revoca il certificato di
sicurezza se risulta che il titolare del certificato stesso
non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al
rilascio dello stesso. Della revoca della certificazione
nazionale aggiuntiva o del certificato di sicurezza,
l'Agenzia informa l'Autorita' preposta alla sicurezza dello
Stato membro che ha rilasciato la parte a) del certificato.
9. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il
rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca dei
certificati di sicurezza di cui al comma 2, lettera a). La
notifica riporta la denominazione e la sede dell'impresa
ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di applicazione
e la validita' del certificato di sicurezza e, in caso di
revoca, la motivazione della decisione.
10. Per il rilascio del certificato di sicurezza
l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti
per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per
le procedure di certificazione.
11. I certificati di sicurezza gia' rilasciati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188, restano validi sino al rilascio da parte dell'Agenzia
del certificato di cui al presente articolo da richiedersi
a cura del rappresentante legale dell'impresa ferroviaria
entro tre mesi, fatta salva l'applicabilita' dei commi 8 e
9.».
«Art. 19 (Obbligo di indagine). - 1. L'Organismo
investigativo, a seguito di incidenti gravi, svolge
indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni
finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e
alla prevenzione di incidenti.
2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo
investigativo puo' indagare sugli incidenti e sugli
inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto
determinare incidenti gravi, tra cui guasti tecnici ai
sottosistemi di natura strutturale o ai componenti dei
sistemi ferroviari. Spetta all'Organismo investigativo
decidere se indagare o meno in merito ad un siffatto
incidente o inconveniente. Nella decisione esso tiene conto
dei seguenti elementi:
a) la gravita' dell'incidente o inconveniente;
b) se esso fa parte di una serie di incidenti o
inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso;
c) l'impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria
e le richieste dei gestori dell'infrastruttura, delle
imprese ferroviarie, dell'Agenzia.
3. La portata delle indagini e le relative procedure
sono stabilite dall'Organismo investigativo in funzione
degli insegnamenti che esso intende trarre dall'incidente o
dall'inconveniente ai fini del miglioramento della
sicurezza, tenendo conto dei principi e degli obiettivi
degli articoli 20 e 21.
4. L'inchiesta non mira in alcun caso a stabilire colpe
o responsabilita'.
5. L'Agenzia, il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, i soggetti gestori delle altre
infrastrutture ferroviarie, le imprese ferroviarie e che
operano in ambito ferroviario, hanno l'obbligo di segnalare
immediatamente, con il mezzo di comunicazione piu' rapido,
tutti gli incidenti ed inconvenienti che si verificano nel
sistema ferroviario. Nelle ventiquattro ore successive
provvedono a dar seguito alla segnalazione con un sommario
rapporto descrittivo dell'incidente o inconveniente.
6. Se del caso l'Organismo investigativo apre
tempestivamente l'indagine nominando entro ventiquattro ore
dal ricevimento della segnalazione gli investigatori
preposti all'indagine medesima.».
«Art. 27 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto
l'Agenzia elabora, attraverso il riordino dell'attuale, un
nuovo quadro normativo che tenga conto dell'ambito di
applicazione del presente decreto, dell'evoluzione della
normativa, del progresso tecnico e scientifico e preveda
l'adeguamento e l'armonizzazione della struttura normativa
nazionale con quella comunitaria, nonche' l'assegnazione
dei compiti e delle competenze e la ripartizione delle
responsabilita' fra i soggetti interessati.
2. Il Ministro delle infrastrutture, sentito il
Ministro dei trasporti, provvede ad adeguare l'atto di
concessione per la gestione dell'infrastruttura nazionale,
al fine di renderlo coerente con le disposizioni del
presente decreto.
3. Al fine di garantire la continuita' nel presidio
della sicurezza ferroviaria e nello svolgimento dei compiti
in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria,
nelle more dell'assunzione da parte dell'Agenzia delle
competenze in materia di sicurezza di cui al presente
decreto, come disciplinata dall'art. 4, resta fermo il
vigente quadro normativo in materia, sia per quanto
concerne i compiti del Ministero dei trasporti che quelli
del gestore dell'infrastruttura R.F.I. S.p.A.
4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate
interessate da traffico merci individuate dall'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto e' attuata quando risultino completati sistemi di
attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli
tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della
rete nazionale per permettere l'unificazione degli standard
di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il
rilascio del certificato di sicurezza. Con successivi
provvedimenti della Direzione generale competente del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le
regioni interessate, sono fissati i termini entro i quali
le suddette reti regionali devono completare i sistemi di
attrezzaggio compatibili a quelli della rete nazionale.
Sulle reti regionali, per le quali non risultano completati
gli adeguamenti tecnologici di cui sopra, possono
continuare ad operare senza certificato di sicurezza le
imprese ferroviarie controllate dal gestore
dell'infrastruttura, o facenti parte della societa' che
gestisce l'infrastruttura; in tale caso il direttore di
esercizio e' responsabile di tutti gli obblighi di legge di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 735.
5. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Il testo degli allegati II e III, del citato decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, come modificati dal
presente decreto, cosi' recita:
«Allegato II
NOTIFICA DELLE NORME NAZIONALI DI SICUREZZA
Le norme nazionali di sicurezza da notificare alla
Commissione, secondo la procedura dell'art. 12,
comprendono:
15. Norme relative agli obiettivi ed ai metodi di
sicurezza in vigore in Italia;
16. Norme relative ai requisiti dei sistemi di
gestione e di certificazione della sicurezza delle imprese
ferroviarie;
17. (Abrogato).
18. Norme comuni di esercizio della rete ferroviaria
non ancora oggetto di una STI, comprese le norme relative
ai sistemi di segnalamento e di gestione del traffico;
19. Norme che fissano i requisiti relativi a norme di
esercizio interne supplementari (norme dell'impresa) che
devono essere stabilite dai gestori dell'infrastruttura e
dalle imprese ferroviarie;
20. Norme relative ai requisiti del personale addetto
a compiti di sicurezza essenziali, tra cui criteri di
selezione, idoneita' sotto il profilo medico e formazione e
certificazione, purche' ancora non oggetto di una STI;
21. Norme relative alle indagini su incidenti ed
inconvenienti.».
«Allegato III
SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
1. Requisiti del sistema di gestione della sicurezza.
Il sistema di gestione della sicurezza deve essere
documentato in tutte le sue parti pertinenti e descrivere
in particolare la ripartizione delle responsabilita' in
seno all'organizzazione del gestore dell'infrastruttura o
dell'impresa ferroviaria. Occorre indicare come la
direzione garantisca un controllo a tutti i livelli, come
sia garantita la partecipazione a tutti i livelli del
personale e dei rispettivi rappresentanti e in che modo sia
garantito il miglioramento costante del sistema di gestione
della sicurezza.
2. Elementi essenziali del sistema di gestione della
sicurezza.
Gli elementi essenziali del sistema di gestione della
sicurezza sono i seguenti:
a) una politica di sicurezza approvata dal direttore
generale dell'organismo e comunicata a tutto il personale;
b) obiettivi dell'organismo di tipo qualitativo e
quantitativo per il mantenimento ed il miglioramento della
sicurezza nonche' piani e procedure per conseguire tali
obiettivi;
c) procedure atte a soddisfare gli standard tecnici
ed operativi in vigore, nuovi e modificati od altre
prescrizioni contenute:
nelle STI;
oppure
nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'art.
12 e all'allegato II;
oppure
in altre norme pertinenti;
oppure
in decisioni dell'Agenzia,
nonche' procedure volte ad assicurare la conformita'
agli standard e alle altre prescrizioni durante l'intero
ciclo di vita delle attrezzature e delle operazioni;
d) procedure e metodi da applicare nella valutazione
del rischio e nell'attuazione delle misure di controllo del
rischio ogniqualvolta un cambiamento nelle condizioni di
esercizio o l'impiego di nuovo materiale comporti nuovi
rischi per l'infrastruttura o per le operazioni;
e) offerta di programmi di formazione del personale e
di sistemi atti a garantire che il personale mantenga le
proprie competenze e che i compiti siano svolti
conformemente a tali competenze;
f) disposizioni atte a garantire un livello
sufficiente di informazione all'interno dell'organismo e,
se del caso, fra gli organismi che operano sulla stessa
infrastruttura;
g) procedure e formati per la documentazione delle
informazioni in materia di sicurezza e scelta della
procedura di controllo della configurazione delle
informazioni essenziali in materia di sicurezza;
h) procedure volte a garantire che gli incidenti, gli
inconvenienti, i «quasi incidenti» ed altri eventi
pericolosi siano segnalati, indagati ed analizzati e che
siano adottate le necessarie misure preventive;
i) piani di intervento, di allarme ed informazione in
caso di emergenza, concordati con le autorita' suppliche
competente;
j) audit interni regolari del sistema di gestione
della sicurezza.».



 
Art. 3
Sistema di certificazione del soggetto responsabile
della manutenzione di carri merci

1. Al fine di dare rapida attuazione al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate disposizioni che tengano conto dell'accordo internazionale sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009. Tale decreto disciplina le modalita' di riconoscimento degli Organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico dei predetti Organismi per le attivita' di riconoscimento, rinnovo e vigilanza svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
2. Nelle more di entrata in vigore del regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell'ERA di cui all'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE, il decreto di cui al comma 1 disciplina anche:
a) i requisiti dell'Organismo di Certificazione;
b) le modalita' di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione;
c) i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione;
d) i compiti del soggetto responsabile della manutenzione;
e) le modalita' del rilascio e del rinnovo del certificato di soggetto responsabile della manutenzione nonche' la relativa validita'.
3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 la verifica della capacita' di svolgere le funzioni di responsabile della manutenzione, laddove lo stesso sia una impresa ferroviaria o un gestore della infrastruttura, e' effettuata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, in base alle competenze previste dalla legislazione vigente, secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e deve essere indicata sui certificati specificati in tali procedure.



Note all'art. 3:
- Per i riferimenti alla direttiva 2008/110/CE, si veda
nelle note alle premesse.
- Gli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162, cosi' recitano:
«Art. 14 (Certificati di sicurezza). - 1. Per avere
accesso all'infrastruttura ferroviaria, un'impresa
ferroviaria deve essere titolare di un certificato di
sicurezza che puo' valere per l'intera rete ferroviaria o
soltanto per una parte delimitata. Scopo del certificato di
sicurezza e' fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha
elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed
e' in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre
pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle
norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei
rischi e del funzionamento sicuro sulla rete.
2. Il certificato di sicurezza comprende:
a) la certificazione che attesta l'accettazione del
sistema di gestione della sicurezza dell'impresa
ferroviaria, di cui all'art. 13 e all'allegato III;
b) la certificazione che attesta l'accettazione delle
misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i
requisiti specifici necessari per la sicurezza del
funzionamento sulla rete in questione. I requisiti
includono l'applicazione delle STI e delle norme nazionali
di sicurezza, l'accettazione dei certificati del personale
e l'autorizzazione a mettere in servizio il materiale
rotabile usato dall'impresa ferroviaria. La certificazione
e' basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa
ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.
3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma
2, su richiesta del rappresentante legale, all'impresa
ferroviaria che inizia in Italia la propria attivita'
specificando il tipo e la portata delle attivita'
ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui al comma
2, lettera a), e' valida in tutto il territorio della
Comunita' per le attivita' di trasporto ferroviario
equivalenti.
4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria gia' in
possesso di un certificato di sicurezza rilasciato da una
Autorita' di sicurezza di un altro Stato membro della
Comunita' europea e che intende effettuare servizi
supplementari di trasporto ferroviario, la certificazione
aggiuntiva necessaria a norma del comma 2, lettera b),
relativa alla rete italiana o parte della rete italiana
sulla quale intende effettuare il servizio.
5. Il certificato di sicurezza scade ogni cinque anni
ed e' rinnovato a richiesta dell'impresa.
6. Il certificato di sicurezza e' aggiornato
parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la
portata delle attivita' cambia in modo sostanziale. Il
titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio
L'Agenzia in merito ad ogni modifica rilevante delle
condizioni che hanno consentito il rilascio della parte
pertinente del certificato. Il titolare notifica inoltre
all'Agenzia l'assunzione di nuove categorie di personale o
l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile.
7. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione della parte
pertinente del certificato di sicurezza in seguito a
modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza.
8. Se ritiene che il titolare del certificato di
sicurezza non soddisfi piu' le condizioni per la
certificazione che e' stata rilasciata, l'Agenzia revoca la
parte a) e b) del certificato, motivando la propria
decisione. Parimenti l'Agenzia revoca il certificato di
sicurezza se risulta che il titolare del certificato stesso
non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al
rilascio dello stesso. Della revoca della certificazione
nazionale aggiuntiva o del certificato di sicurezza,
l'Agenzia informa l'Autorita' preposta alla sicurezza dello
Stato membro che ha rilasciato la parte a) del certificato.
9. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il
rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca dei
certificati di sicurezza di cui al comma 2, lettera a). La
notifica riporta la denominazione e la sede dell'impresa
ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di applicazione
e la validita' del certificato di sicurezza e, in caso di
revoca, la motivazione della decisione.
10. Per il rilascio del certificato di sicurezza
l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti
per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per
le procedure di certificazione.
11. I certificati di sicurezza gia' rilasciati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188, restano validi sino al rilascio da parte dell'Agenzia
del certificato di cui al presente articolo da richiedersi
a cura del rappresentante legale dell'impresa ferroviaria
entro tre mesi, fatta salva l'applicabilita' dei commi 8 e
9.».
«Art. 15 (Autorizzazione di sicurezza dei gestori
dell'infrastruttura). - 1. Per poter gestire e far
funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore
dell'infrastruttura, su richiesta del legale
rappresentante, deve ottenere un'autorizzazione di
sicurezza dall'Agenzia. L'Autorizzazione di sicurezza puo'
contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate
dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza
comprende:
a) l'autorizzazione che attesta l'accettazione del
sistema di gestione della sicurezza del gestore
dell'infrastruttura di cui all'art. 13 e all'allegato III;
b) l'autorizzazione che attesta l'accettazione delle
misure adottate dal gestore dell'infrastruttura per
soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza
della progettazione, della manutenzione e del funzionamento
dell'infrastruttura ferroviaria, compresi, se del caso, la
manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo
del traffico e di segnalamento.
2. L'autorizzazione di sicurezza scade ogni cinque anni
ed e' rinnovata a richiesta del gestore
dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza e'
aggiornata parzialmente o integralmente ogniqualvolta sono
apportate modifiche sostanziali all'infrastruttura, al
segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi
che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione. Il
titolare dell'autorizzazione di sicurezza informa senza
indugio l'Agenzia in merito ad ogni modifica apportata.
3. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione
dell'autorizzazione di sicurezza in seguito a modifiche
sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza.
4. Se ritiene che il titolare dell'autorizzazione di
sicurezza non soddisfi piu' le pertinenti condizioni,
l'Agenzia preposta alla sicurezza revoca l'autorizzazione
motivando la propria decisione.
5. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il
rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca delle
autorizzazioni di sicurezza. La notifica riporta la
denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la
data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validita'
dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca, la
motivazione della decisione.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza
l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti
per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per
le procedure di certificazione.
7. I gestori per le infrastrutture gia' esistenti ed
aperte al traffico ferroviario alla data di entrata in
vigore del presente decreto provvedono entro tre mesi a
richiedere il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza. In
attesa del rilascio della stessa sono autorizzati a
proseguire la propria attivita' fatta salva
l'applicabilita' dei commi 4 e 5.».



 
Art. 4
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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