Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2011 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 43 |
Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 2009 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie; Vista la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; Visto il decreto in data 29 ottobre 2010, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse, ha dato disposizioni per garantire che l'accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate; Considerata, inoltre, la necessita' di apportare delle modifiche per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti nel testo del citato decreto legislativo n. 162 del 2007; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Finalita'
1. Il presente decreto, al fine di migliorare e sviluppare la sicurezza delle ferrovie comunitarie, modifica ed integra la disciplina del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in attuazione della direttiva comunitaria 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 1, commi 1 e 3, e l'allegato B, della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. (Omissis). 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell' allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.». «Allegato B 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'; 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari; 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata); 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra; 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale; 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita' di migliorarne la protezione; 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE; 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso; 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione); 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti; 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali; 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione; 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque; 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi; 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un unico socio (Versione codificata); 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo; 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi; 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni; 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione); 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II) (rifusione); 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata); 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti; 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della e della direttiva 2008/118/CE.». - La direttiva 2004/49/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164. - Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234, S.O. - La direttiva 2004/51/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164. - La direttiva 2008/110/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2008, n. L 345. - La direttiva 2008/57/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2008, n. L 345. - Il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2010, n. 271, S.O. Note all'art. 1: - Per i riferimenti del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti della direttiva 2008/110/CE, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162
1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) alle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.»; b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: «f-bis) detentore: il soggetto o l'entita' che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed e' iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; puo' esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo; f-ter) soggetto responsabile della manutenzione: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel RIN; f-quater) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o piu' sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi;»; c) all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»; 2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) verificare che l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;»; 3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) verificare che i componenti di interoperabilita' siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;»; 4) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell'infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate;»; 5) dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente: «r-bis) disciplinare le modalita' di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto, compresi i veicoli storici.»; d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «L'Agenzia pubblica annualmente trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia pubblica annualmente e trasmette»; 2) al comma 2, le parole: «La relazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La relazione di cui al comma 1» e dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) le deroghe concesse a norma dell'articolo 9-bis, comma 7.»; e) all'articolo 8, comma 2, le parole: «fabbricante fornitore di servizi di manutenzione,» sono sostituite dalle seguenti: «fabbricante, fornitore di servizi di manutenzione,» e le parole: «addetto alla manutenzione dei vagoni» sono sostituite dalla seguente: «detentore»; f) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Manutenzione dei veicoli). - 1. A ciascun veicolo prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete e' assegnato un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN conformemente all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191. 2. Il soggetto responsabile della manutenzione puo' essere, tra gli altri, un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore. 3. Fatta salva la responsabilita' delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro della propria parte di sistema come prevista nell'articolo 8, il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione ed effettua direttamente la manutenzione o la affida ad officine di manutenzione qualificate. A tal fine il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano mantenuti conformi: a) al piano di manutenzione di ciascun veicolo; b) ai requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione e le disposizioni delle STI. 4. Per i carri merci ciascun soggetto responsabile della manutenzione deve essere certificato da un organismo riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al comma 5. Il procedimento di riconoscimento e' fondato su criteri di indipendenza, competenza e imparzialita'. Laddove il soggetto responsabile della manutenzione sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, alla richiesta di rilascio di nuovo certificato di sicurezza o di nuova autorizzazione di sicurezza o di aggiornamento degli stessi deve essere allegato il certificato di soggetto responsabile della manutenzione ottenuto nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5. 5. Il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci deve essere conforme al regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA) di cui all'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE. I certificati rilasciati in base a tale sistema assicurano il rispetto dei requisiti di cui al comma 3. 6. I certificati rilasciati a norma del comma 5 sono validi in tutta la Comunita' europea. 7. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie puo' decidere di adempiere all'obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative, nei seguenti casi: a) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunita' europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese; b) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunita' europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 e' garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunita' europea e veicoli storici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera r-bis); c) veicoli di cui all'articolo 2, comma 4, attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione specifica dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie prima di essere messi in servizio. In tale caso sono concesse deroghe per periodi non superiori ai cinque anni. 8. Le misure alternative di cui al comma 7 sono attuate mediante deroghe, identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 7 del presente decreto, concesse dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie: a) all'atto della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, per quanto riguarda l'identificazione del soggetto responsabile della manutenzione; b) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto, per quanto riguarda l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione.»; g) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «sia conforme alle norme di sicurezza nazionali» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 12 ed all'allegato II»; h) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il secondo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Scopo del certificato di sicurezza e' fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed e' pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza.»; 2) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione, in condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in questione. Detti requisiti possono riguardare l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della rete, l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli utilizzati dall'impresa ferroviaria. La certificazione e' basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.»; i) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21.»; l) il comma 4 dell'articolo 27 e' sostituito dal seguente: «4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e' attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l'unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza. Con successivi provvedimenti della direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, sono fissati i termini entro i quali le suddette reti regionali devono completare i sistemi di attrezzaggio compatibili a quelli della rete nazionale. Sulle reti regionali, per le quali non risultano completati gli adeguamenti tecnologici di cui sopra, possono continuare ad operare senza certificato di sicurezza le imprese ferroviarie controllate dal gestore dell'infrastruttura, o facenti parte della societa' che gestisce l'infrastruttura; in tale caso il direttore di esercizio e' responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.»; m) nell'allegato II il punto 17 e' abrogato; n) nell'allegato III, al punto 2, lettera c), le parole: «nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo 11 e all'allegato II;» sono sostituite dalle seguenti: «nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo 12 e all'allegato II;».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 1 e 27 del citato decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, come modificati dal presente decreto: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica all'intero sistema ferroviario italiano con l'esclusione di quanto previsto al comma 4 del presente articolo. 2. Il presente decreto riguarda i requisiti di sicurezza del sistema ferroviario, compresa la sicurezza della gestione dell'infrastruttura e della circolazione, e l'interazione fra le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura. 3. Restano ferme le norme vigenti e le conseguenti competenze degli Organi statali interessati per quanto riguarda le rispettive materie di competenza inerenti la sicurezza, con particolare riferimento ai compiti del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi e soccorso tecnico urgente, ai compiti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai compiti del Ministero delle infrastrutture in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili, vigilanza e ispezioni su sede ed opere d'arte relative all'infrastruttura ferroviaria nella fase realizzativa della stessa. 4. Il presente decreto non si applica: a) alle metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia; b) alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti; c) all'infrastruttura ferroviaria privata utilizzata esclusivamente dal proprietario dell'infrastruttura per le sue operazioni di trasporto di merci. c-bis) alle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.». «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) sistema ferroviario: l'insieme dei sottosistemi di natura strutturale e funzionale, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni nonche' la gestione e l'esercizio del sistema nel suo complesso; b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti; c) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attivita' consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione; d) specifiche tecniche di interoperabilita' (STI): le specifiche di cui e' oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilita' dei sistemi ferroviari transeuropei convenzionale e ad alta velocita', quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni; e) obiettivi comuni di sicurezza (CST): i livelli minimi di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del sistema ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il sistema ferroviario ad alta velocita', le gallerie ferroviarie lunghe o le linee adibite unicamente al trasporto di merci) e dal sistema nel suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio; f) metodi comuni di sicurezza (CSM): i metodi che devono essere elaborati per descrivere come valutare i livelli di sicurezza, la realizzazione degli obiettivi di sicurezza e la conformita' con gli altri requisiti in materia di sicurezza; f-bis) detentore: il soggetto o l'entita' che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed e' iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'art. 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; puo' esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo; f-ter) soggetto responsabile della manutenzione: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel RIN; f-quater) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o piu' sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi; g) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie: l'organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di Autorita' preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE; h) Organismi notificati: gli organismi incaricati di valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' o di istituire la procedura di verifica CE dei sottosistemi, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni; i) Verificatori indipendenti di sicurezza: gli organismi incaricati di valutare la conformita' di un componente ai requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili e l'idoneita' all'impiego dello stesso, e/o di istruire la procedura per l'omologazione; l) norme nazionali di sicurezza: tutte le norme e standard nazionali contenenti obblighi in materia di sicurezza ferroviaria, applicabili ad uno o piu' gestori dell'infrastruttura ed a piu' di una impresa ferroviaria; m) sistema di gestione della sicurezza: l'organizzazione e i provvedimenti messi in atto da un gestore dell'infrastruttura o da un'impresa ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle operazioni; n) disposizioni di esercizio: disposizioni che regolamentano la sicurezza ferroviaria in applicazione delle norme nazionali di sicurezza riferite ad ogni singola rete infrastrutturale; o) componenti di interoperabilita': qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema, da cui dipende direttamente o indirettamente (l'interoperabilita' del sistema ferroviario convenzionale o ad alta velocita', quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni. Il concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software; p) prodotto generico: componente generico concepito e realizzato per soddisfare determinate specifiche tecniche e funzionali nell'ambito di una applicazione generica; q) applicazione generica: soluzione realizzativa concepita per soddisfare determinate specifiche tecniche e funzionali in conformita' a norme e standard di sicurezza in vigore utilizzabile per applicazioni specifiche; r) applicazione specifica: soluzione realizzativa, ottenuta configurando una applicazione generica omologata, mirata ad una specifica esigenza; una applicazione specifica, puo' comprendere piu' applicazioni generiche opportunamente configurate; s) componente: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti elementari, sottoinsieme o insieme completo di materiali, non coperto o parzialmente coperto dalle specifiche tecniche di Interoperabilita', incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema. Il concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software. t) omologazione: processo in base al quale si certifica che il prototipo di componente e' conforme ai requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili; u) sottosistemi: il risultato della divisione del sistema ferroviario transeuropeo come indicato nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni; i sottosistemi sono di natura strutturale o funzionale; v) investigatore incaricato: una persona, appartenente o incaricata dall'organismo investigativo, preposta all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'indagine; z) incidente: evento improvviso indesiderato e non intenzionale o specifica catena di siffatti eventi aventi conseguenze dannose; gli incidenti si dividono nelle seguenti categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento, incendi e altro; aa) incidente grave: qualsiasi collisione ferroviaria o deragliamento di treni che causa la morte di almeno una persona o il ferimento grave di cinque o piu' persone o seri danni al materiale rotabile, all'infrastruttura o all'ambiente e qualsiasi altro incidente analogo avente un evidente impatto sulla regolamentazione della sicurezza ferroviaria o sulla gestione della stessa; seri danni: i danni il cui costo totale puo' essere stimato immediatamente dall'organismo investigativo in almeno 2 milioni di euro; bb) inconveniente: qualsiasi evento diverso da un incidente o da un incidente grave, associato alla circolazione dei treni e avente un'incidenza, anche potenziale, sulla sicurezza dell'esercizio; cc) indagine: una procedura finalizzata alla prevenzione di incidenti ed inconvenienti che comprende la raccolta e l'analisi di informazioni, la formulazione di conclusioni, tra cui la determinazione delle cause e, se del caso, la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza; dd) cause: ogni azione, omissione, evento o condizione o una combinazione di questi elementi, il cui risultato sia un incidente o un inconveniente; ee) Agenzia ferroviaria europea (ERA): Agenzia comunitaria per la sicurezza e l'interoperabilita' ferroviarie; ff) Ente appaltante: ogni soggetto, responsabile della realizzazione di un sottosistema, tenuto al rilascio della dichiarazione di verifica CE di cui all'allegato V delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni previo espletamento della relativa procedura effettuata dall'organismo notificato al quale la stessa e' stata aggiudicata o, comunque, affidata dal predetto soggetto, ai sensi dell'art. 13 delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.». «Art. 6 (Compiti dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia e' preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale. In tale ambito, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni previste dalla direttiva 2004/49/CE con poteri di regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformita' con le disposizioni comunitarie e con quelle assunte dall'Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie di cui al regolamento CE/881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed i criteri necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria. 2. L'Agenzia e' incaricata di svolgere i seguenti compiti: a) definire il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino, ed emanare anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; b) controllare, promuovere e, se del caso imporre, le disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio da parte dei Gestori delle Infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo nazionale di cui alla lettera a); c) stabilire i principi e le procedure e la ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in ordine all'emanazione delle disposizioni di cui alla lettera b); d) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; e) verificare che l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali; f) verificare che i componenti di interoperabilita' siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell'art. 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; g) autorizzare la messa in servizio di materiale rotabile e degli altri sottosistemi di natura strutturale nuovi o sostanzialmente modificati, non ancora oggetto di una STI o parzialmente coperti dalle STI sulla base delle dichiarazioni di verifica CE e dei certificati di omologazione; h) emettere il certificato di omologazione di un prodotto generico, di un'applicazione generica o di un componente dopo aver verificato le attivita' effettuate dal Verificatore Indipendente di Sicurezza prescelto dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita', dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura interessato; i) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i pertinenti elementi che compongono i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 e controllare che ne siano soddisfatti le condizioni e i requisiti e che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino conformemente ai requisiti del diritto comunitario o nazionale; l) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell'infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate; m) istituire e aggiornare il registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile autorizzato ad essere messo in servizio; n) compiere attivita' di studio, ricerca, approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle indagini e dalle procedure svolte dall'organismo investigativo sugli incidenti e gli inconvenienti ferroviari per il miglioramento della sicurezza; svolgere attivita' di consultazione in materia di sicurezza ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e attivita' propositiva anche nei confronti del Parlamento in vista della approvazione di norme di legge atte a garantire livelli piu' elevati di sicurezza delle ferrovie; o) formulare proposte e osservazioni relative a problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto od autorita' competenti; p) impartire ai gestori delle infrastrutture ed alle imprese ferroviarie direttive, raccomandazioni in materia di sicurezza, nonche' in ordine agli accorgimenti e procedure necessarie ed utili al perseguimento della sicurezza ferroviaria; q) collaborare, nel rispetto delle rispettive funzioni, con l'Agenzia ferroviaria europea per lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di sicurezza per consentire una progressiva armonizzazione delle norme nazionali, coordinandosi con tale Agenzia in vista dell'adozione delle misure di armonizzazione e monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria europea; r) qualificare i Verificatori indipendenti di sicurezza per i processi di omologazione. r-bis) disciplinare le modalita' di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto, compresi i veicoli storici. 3. Le attivita' di cui al comma 2 non possono essere trasferite o appaltate ad alcun gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o Ente appaltante. 4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia puo' chiedere in qualsiasi momento l'assistenza tecnica di Gestori delle infrastrutture e Imprese ferroviarie o altri organismi qualificati. Gli eventuali costi derivanti rientrano nelle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui all'art. 26. 5. L'Agenzia collabora con le istituzioni pubbliche preposte alla regolazione economica del settore.». «Art. 7 (Relazioni annuali). - 1. L'Agenzia pubblica annualmente e trasmette entro il 30 settembre al Ministero dei trasporti, al Ministero delle infrastrutture ed alla Agenzia ferroviaria europea la relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente. 2. La relazione di cui al comma 1 contiene informazioni circa: a) l'evoluzione della sicurezza ferroviaria compresa una sintesi dei CSI definiti nell'allegato I; b) le modifiche sostanziali apportate alle norme nazionali in materia di sicurezza ferroviaria; c) l'evoluzione della certificazione di sicurezza e dell'autorizzazione di sicurezza; d) i risultati e l'esperienza acquisita nella supervisione dell'attivita' dei Gestori dell'infrastruttura e delle Imprese ferroviarie. d-bis) le deroghe concesse a norma dell'art. 9-bis, comma 7. 3. Il Ministero dei trasporti valuta l'evoluzione dello stato del raggiungimento degli obiettivi comuni di sicurezza e definisce se necessario, di concerto con il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle indicazioni dell'Agenzia, gli investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi. 4. Il Ministro dei trasporti entro il 30 ottobre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Parlamento il rapporto informativo sull'attivita' svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.». «Art. 8 (Gestori delle Infrastrutture, Imprese ferroviarie, fabbricanti ed enti appaltanti). - 1. Ciascun gestore dell'infrastruttura e ciascuna impresa ferroviaria e' responsabile della propria parte di sistema e del relativo funzionamento sicuro, compresa la fornitura di materiale e l'appalto di servizi nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi. 2. Resta impregiudicata la responsabilita' di ciascun fabbricante, fornitore di servizi di manutenzione, detentore, fornitore di servizi o ente appaltante, di assicurare che il materiale rotabile, gli impianti, gli accessori e i materiali nonche' i servizi forniti siano conformi ai requisiti richiesti e alle condizioni di impiego specificate, affinche' possano essere utilizzati dall'impresa ferroviaria e dal gestore delle infrastrutture in modo sicuro. 3. I Gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie propongono all'Agenzia, motivatamente, modifiche al quadro normativo nazionale di sicurezza. 4. I Gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie emettono le prescrizioni e, se del caso, le disposizioni; di esercizio necessarie ai fini delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 6. 5. Il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella comunita', il Gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, si avvalgono, per l'omologazione di un prodotto generico, di un'applicazione generica o di un componente, dei Valutatori indipendenti di sicurezza riconosciuti dall'Agenzia. 6. I fabbricanti o il loro mandatario, stabilito nella Comunita', e gli enti appaltanti emettono la dichiarazione CE di conformita' ed idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' e la dichiarazione di verifica CE dei sottosistemi di interoperabilita' sulla base della valutazione e dell'attestato di conformita', rilasciato da parte di uno o piu' organismi notificati, emesso secondo le procedure stabilite nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni. 7. I gestori dell'infrastruttura e/o le imprese ferroviarie seguono dalla fase di concezione tutte le attivita' e provvedono all'accettazione ed alla messa in servizio delle applicazioni specifiche. 8. Il gestore di un'infrastruttura ferroviaria apre al pubblico esercizio linee ferroviarie nuove o rinnovate, o con i sottosistemi di natura strutturale nuovi o modificati dopo aver acquisito le certificazioni, le omologazioni e le autorizzazioni nonche' tutti permessi necessari ai sensi delle vigenti normative.». «Art. 13 (Sistemi di gestione della sicurezza). - 1. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza al fine di garantire che il sistema ferroviario possa attuare almeno i CST, sia conforme alle norme di sicurezza nazionali, di cui all'art. 12 ed all'allegato II nonche' ai requisiti di sicurezza contenuti nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei CSM. 2. Il sistema di gestione della sicurezza definito in dettaglio in allegato III, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia di attivita' svolta, garantisce il controllo di tutti i rischi connessi all'attivita' dei gestori dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura del materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve le vigenti norme in materia di responsabilita', il sistema di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove appropriato e ragionevole, dei rischi generati dalle attivita' di terzi. 3. Il sistema di gestione della sicurezza di ogni gestore dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle attivita' svolte sulla rete dalle varie imprese ferroviarie e provvede affinche' tutte le imprese ferroviarie possano operare nel rispetto delle STI e delle norme nazionali di sicurezza e delle condizioni stabilite dai rispettivi certificati di sicurezza. Tale sistema, inoltre, e' concepito in modo tale da garantire il coordinamento delle procedure di emergenza del gestore dell'infrastruttura con quelle di tutte le imprese ferroviarie che operano sulla sua infrastruttura. 4. Ogni anno, anteriormente al 30 giugno, tutti i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie trasmettono all'Agenzia una relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno precedente. La relazione contiene almeno: a) i dati relativi alle modalita' di conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni e i risultati dei piani di sicurezza; b) l'elaborazione degli indicatori nazionali di sicurezza e dei CSI di cui all'allegato I relativi al soggetto che trasmette la relazione; c) i risultati degli audit di sicurezza interni; d) le osservazioni in merito alle carenze ed al malfunzionamento delle operazioni ferroviarie e della gestione dell'infrastruttura che possano rivestire un interesse per l'Agenzia. L'Agenzia, qualora lo ritenga necessario, puo' richiedere ulteriori elementi riguardanti i contenuti della relazione e ulteriori argomenti.». "Art. 14 (Certificati di sicurezza). - 1. Per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria, un'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza che puo' valere per l'intera rete ferroviaria o soltanto per una parte delimitata. Scopo del certificato di sicurezza e' fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed e' pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza. 2. Il certificato di sicurezza comprende: a) la certificazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria, di cui all'art. 13 e all'allegato III; b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione, in condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in questione. Detti requisiti possono riguardare l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della rete, l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli utilizzati dall'impresa ferroviaria. La certificazione e' basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria ai sensi dell'allegato IV. 3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma 2, su richiesta del rappresentante legale, all'impresa ferroviaria che inizia in Italia la propria attivita' specificando il tipo e la portata delle attivita' ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui al comma 2, lettera a), e' valida in tutto il territorio della Comunita' per le attivita' di trasporto ferroviario equivalenti. 4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria gia' in possesso di un certificato di sicurezza rilasciato da una Autorita' di sicurezza di un altro Stato membro della Comunita' europea e che intende effettuare servizi supplementari di trasporto ferroviario, la certificazione aggiuntiva necessaria a norma del comma 2, lettera b), relativa alla rete italiana o parte della rete italiana sulla quale intende effettuare il servizio. 5. Il certificato di sicurezza scade ogni cinque anni ed e' rinnovato a richiesta dell'impresa. 6. Il certificato di sicurezza e' aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attivita' cambia in modo sostanziale. Il titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio L'Agenzia in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del certificato. Il titolare notifica inoltre all'Agenzia l'assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile. 7. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione della parte pertinente del certificato di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza. 8. Se ritiene che il titolare del certificato di sicurezza non soddisfi piu' le condizioni per la certificazione che e' stata rilasciata, l'Agenzia revoca la parte a) e b) del certificato, motivando la propria decisione. Parimenti l'Agenzia revoca il certificato di sicurezza se risulta che il titolare del certificato stesso non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al rilascio dello stesso. Della revoca della certificazione nazionale aggiuntiva o del certificato di sicurezza, l'Agenzia informa l'Autorita' preposta alla sicurezza dello Stato membro che ha rilasciato la parte a) del certificato. 9. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca dei certificati di sicurezza di cui al comma 2, lettera a). La notifica riporta la denominazione e la sede dell'impresa ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validita' del certificato di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione della decisione. 10. Per il rilascio del certificato di sicurezza l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione. 11. I certificati di sicurezza gia' rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, restano validi sino al rilascio da parte dell'Agenzia del certificato di cui al presente articolo da richiedersi a cura del rappresentante legale dell'impresa ferroviaria entro tre mesi, fatta salva l'applicabilita' dei commi 8 e 9.». «Art. 19 (Obbligo di indagine). - 1. L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti. 2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo investigativo puo' indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui guasti tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai componenti dei sistemi ferroviari. Spetta all'Organismo investigativo decidere se indagare o meno in merito ad un siffatto incidente o inconveniente. Nella decisione esso tiene conto dei seguenti elementi: a) la gravita' dell'incidente o inconveniente; b) se esso fa parte di una serie di incidenti o inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso; c) l'impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria e le richieste dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, dell'Agenzia. 3. La portata delle indagini e le relative procedure sono stabilite dall'Organismo investigativo in funzione degli insegnamenti che esso intende trarre dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del miglioramento della sicurezza, tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21. 4. L'inchiesta non mira in alcun caso a stabilire colpe o responsabilita'. 5. L'Agenzia, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i soggetti gestori delle altre infrastrutture ferroviarie, le imprese ferroviarie e che operano in ambito ferroviario, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente, con il mezzo di comunicazione piu' rapido, tutti gli incidenti ed inconvenienti che si verificano nel sistema ferroviario. Nelle ventiquattro ore successive provvedono a dar seguito alla segnalazione con un sommario rapporto descrittivo dell'incidente o inconveniente. 6. Se del caso l'Organismo investigativo apre tempestivamente l'indagine nominando entro ventiquattro ore dal ricevimento della segnalazione gli investigatori preposti all'indagine medesima.». «Art. 27 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto l'Agenzia elabora, attraverso il riordino dell'attuale, un nuovo quadro normativo che tenga conto dell'ambito di applicazione del presente decreto, dell'evoluzione della normativa, del progresso tecnico e scientifico e preveda l'adeguamento e l'armonizzazione della struttura normativa nazionale con quella comunitaria, nonche' l'assegnazione dei compiti e delle competenze e la ripartizione delle responsabilita' fra i soggetti interessati. 2. Il Ministro delle infrastrutture, sentito il Ministro dei trasporti, provvede ad adeguare l'atto di concessione per la gestione dell'infrastruttura nazionale, al fine di renderlo coerente con le disposizioni del presente decreto. 3. Al fine di garantire la continuita' nel presidio della sicurezza ferroviaria e nello svolgimento dei compiti in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, nelle more dell'assunzione da parte dell'Agenzia delle competenze in materia di sicurezza di cui al presente decreto, come disciplinata dall'art. 4, resta fermo il vigente quadro normativo in materia, sia per quanto concerne i compiti del Ministero dei trasporti che quelli del gestore dell'infrastruttura R.F.I. S.p.A. 4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e' attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l'unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza. Con successivi provvedimenti della Direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le regioni interessate, sono fissati i termini entro i quali le suddette reti regionali devono completare i sistemi di attrezzaggio compatibili a quelli della rete nazionale. Sulle reti regionali, per le quali non risultano completati gli adeguamenti tecnologici di cui sopra, possono continuare ad operare senza certificato di sicurezza le imprese ferroviarie controllate dal gestore dell'infrastruttura, o facenti parte della societa' che gestisce l'infrastruttura; in tale caso il direttore di esercizio e' responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 735. 5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il testo degli allegati II e III, del citato decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, come modificati dal presente decreto, cosi' recita: «Allegato II NOTIFICA DELLE NORME NAZIONALI DI SICUREZZA Le norme nazionali di sicurezza da notificare alla Commissione, secondo la procedura dell'art. 12, comprendono: 15. Norme relative agli obiettivi ed ai metodi di sicurezza in vigore in Italia; 16. Norme relative ai requisiti dei sistemi di gestione e di certificazione della sicurezza delle imprese ferroviarie; 17. (Abrogato). 18. Norme comuni di esercizio della rete ferroviaria non ancora oggetto di una STI, comprese le norme relative ai sistemi di segnalamento e di gestione del traffico; 19. Norme che fissano i requisiti relativi a norme di esercizio interne supplementari (norme dell'impresa) che devono essere stabilite dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie; 20. Norme relative ai requisiti del personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, tra cui criteri di selezione, idoneita' sotto il profilo medico e formazione e certificazione, purche' ancora non oggetto di una STI; 21. Norme relative alle indagini su incidenti ed inconvenienti.». «Allegato III SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 1. Requisiti del sistema di gestione della sicurezza. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere documentato in tutte le sue parti pertinenti e descrivere in particolare la ripartizione delle responsabilita' in seno all'organizzazione del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria. Occorre indicare come la direzione garantisca un controllo a tutti i livelli, come sia garantita la partecipazione a tutti i livelli del personale e dei rispettivi rappresentanti e in che modo sia garantito il miglioramento costante del sistema di gestione della sicurezza. 2. Elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza. Gli elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza sono i seguenti: a) una politica di sicurezza approvata dal direttore generale dell'organismo e comunicata a tutto il personale; b) obiettivi dell'organismo di tipo qualitativo e quantitativo per il mantenimento ed il miglioramento della sicurezza nonche' piani e procedure per conseguire tali obiettivi; c) procedure atte a soddisfare gli standard tecnici ed operativi in vigore, nuovi e modificati od altre prescrizioni contenute: nelle STI; oppure nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'art. 12 e all'allegato II; oppure in altre norme pertinenti; oppure in decisioni dell'Agenzia, nonche' procedure volte ad assicurare la conformita' agli standard e alle altre prescrizioni durante l'intero ciclo di vita delle attrezzature e delle operazioni; d) procedure e metodi da applicare nella valutazione del rischio e nell'attuazione delle misure di controllo del rischio ogniqualvolta un cambiamento nelle condizioni di esercizio o l'impiego di nuovo materiale comporti nuovi rischi per l'infrastruttura o per le operazioni; e) offerta di programmi di formazione del personale e di sistemi atti a garantire che il personale mantenga le proprie competenze e che i compiti siano svolti conformemente a tali competenze; f) disposizioni atte a garantire un livello sufficiente di informazione all'interno dell'organismo e, se del caso, fra gli organismi che operano sulla stessa infrastruttura; g) procedure e formati per la documentazione delle informazioni in materia di sicurezza e scelta della procedura di controllo della configurazione delle informazioni essenziali in materia di sicurezza; h) procedure volte a garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i «quasi incidenti» ed altri eventi pericolosi siano segnalati, indagati ed analizzati e che siano adottate le necessarie misure preventive; i) piani di intervento, di allarme ed informazione in caso di emergenza, concordati con le autorita' suppliche competente; j) audit interni regolari del sistema di gestione della sicurezza.».
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| Art. 3 Sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione di carri merci
1. Al fine di dare rapida attuazione al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate disposizioni che tengano conto dell'accordo internazionale sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009. Tale decreto disciplina le modalita' di riconoscimento degli Organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico dei predetti Organismi per le attivita' di riconoscimento, rinnovo e vigilanza svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 2. Nelle more di entrata in vigore del regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell'ERA di cui all'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE, il decreto di cui al comma 1 disciplina anche: a) i requisiti dell'Organismo di Certificazione; b) le modalita' di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione; c) i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione; d) i compiti del soggetto responsabile della manutenzione; e) le modalita' del rilascio e del rinnovo del certificato di soggetto responsabile della manutenzione nonche' la relativa validita'. 3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 la verifica della capacita' di svolgere le funzioni di responsabile della manutenzione, laddove lo stesso sia una impresa ferroviaria o un gestore della infrastruttura, e' effettuata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, in base alle competenze previste dalla legislazione vigente, secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e deve essere indicata sui certificati specificati in tali procedure.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti alla direttiva 2008/110/CE, si veda nelle note alle premesse. - Gli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, cosi' recitano: «Art. 14 (Certificati di sicurezza). - 1. Per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria, un'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza che puo' valere per l'intera rete ferroviaria o soltanto per una parte delimitata. Scopo del certificato di sicurezza e' fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed e' in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e del funzionamento sicuro sulla rete. 2. Il certificato di sicurezza comprende: a) la certificazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria, di cui all'art. 13 e all'allegato III; b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza del funzionamento sulla rete in questione. I requisiti includono l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza, l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione a mettere in servizio il materiale rotabile usato dall'impresa ferroviaria. La certificazione e' basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria ai sensi dell'allegato IV. 3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma 2, su richiesta del rappresentante legale, all'impresa ferroviaria che inizia in Italia la propria attivita' specificando il tipo e la portata delle attivita' ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui al comma 2, lettera a), e' valida in tutto il territorio della Comunita' per le attivita' di trasporto ferroviario equivalenti. 4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria gia' in possesso di un certificato di sicurezza rilasciato da una Autorita' di sicurezza di un altro Stato membro della Comunita' europea e che intende effettuare servizi supplementari di trasporto ferroviario, la certificazione aggiuntiva necessaria a norma del comma 2, lettera b), relativa alla rete italiana o parte della rete italiana sulla quale intende effettuare il servizio. 5. Il certificato di sicurezza scade ogni cinque anni ed e' rinnovato a richiesta dell'impresa. 6. Il certificato di sicurezza e' aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attivita' cambia in modo sostanziale. Il titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio L'Agenzia in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del certificato. Il titolare notifica inoltre all'Agenzia l'assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile. 7. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione della parte pertinente del certificato di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza. 8. Se ritiene che il titolare del certificato di sicurezza non soddisfi piu' le condizioni per la certificazione che e' stata rilasciata, l'Agenzia revoca la parte a) e b) del certificato, motivando la propria decisione. Parimenti l'Agenzia revoca il certificato di sicurezza se risulta che il titolare del certificato stesso non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al rilascio dello stesso. Della revoca della certificazione nazionale aggiuntiva o del certificato di sicurezza, l'Agenzia informa l'Autorita' preposta alla sicurezza dello Stato membro che ha rilasciato la parte a) del certificato. 9. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca dei certificati di sicurezza di cui al comma 2, lettera a). La notifica riporta la denominazione e la sede dell'impresa ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validita' del certificato di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione della decisione. 10. Per il rilascio del certificato di sicurezza l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione. 11. I certificati di sicurezza gia' rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, restano validi sino al rilascio da parte dell'Agenzia del certificato di cui al presente articolo da richiedersi a cura del rappresentante legale dell'impresa ferroviaria entro tre mesi, fatta salva l'applicabilita' dei commi 8 e 9.». «Art. 15 (Autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura). - 1. Per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura, su richiesta del legale rappresentante, deve ottenere un'autorizzazione di sicurezza dall'Agenzia. L'Autorizzazione di sicurezza puo' contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza comprende: a) l'autorizzazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura di cui all'art. 13 e all'allegato III; b) l'autorizzazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dal gestore dell'infrastruttura per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza della progettazione, della manutenzione e del funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria, compresi, se del caso, la manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento. 2. L'autorizzazione di sicurezza scade ogni cinque anni ed e' rinnovata a richiesta del gestore dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza e' aggiornata parzialmente o integralmente ogniqualvolta sono apportate modifiche sostanziali all'infrastruttura, al segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione. Il titolare dell'autorizzazione di sicurezza informa senza indugio l'Agenzia in merito ad ogni modifica apportata. 3. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione dell'autorizzazione di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza. 4. Se ritiene che il titolare dell'autorizzazione di sicurezza non soddisfi piu' le pertinenti condizioni, l'Agenzia preposta alla sicurezza revoca l'autorizzazione motivando la propria decisione. 5. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca delle autorizzazioni di sicurezza. La notifica riporta la denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validita' dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione della decisione. 6. Per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione. 7. I gestori per le infrastrutture gia' esistenti ed aperte al traffico ferroviario alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono entro tre mesi a richiedere il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza. In attesa del rilascio della stessa sono autorizzati a proseguire la propria attivita' fatta salva l'applicabilita' dei commi 4 e 5.».
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| Art. 4 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 marzo 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano |
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