IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Milano
Visto il decreto n. 31 del 3 novembre 2006 con il quale e' stato ricostituito il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Milano; Considerato che, essendo scaduto il previsto termine di durata, occorre provvedere alla ricostituzione del comitato stesso; Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88; Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S.; Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modifiche, dalla la legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei Comitati provinciali I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88; Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III - n. 31/1989 del 14 aprile 1989 e n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali dell'INPS in attuazione della citata legge n. 88/1989; Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - Div. I - prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 con la quale vengono fornite linee d'indirizzo alle direzioni provinciali, al fine di uniformare l'applicazione del citato art. 7, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 e viene altresi' precisato che, in attuazione di tale disposizione, i Comitati provinciali dell'INPS dovranno essere ridotti da venti a quattordici componenti come di seguito specificato: n. 7 rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui n. 1 in rappresentanza dei dirigenti d'azienda; n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro; n. 2 rappresentanti dei lavoratori autonomi; il direttore della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente; il direttore della ragioneria territoriale dello Stato territorialmente competente; il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. territorialmente competente; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/1995 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione, per la determinazione del grado di rappresentativita'; Considerato in particolare che tale circolare ha individuato i seguenti criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentativita': 1) consistenza numerica del sindacato; 2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale; 3) attivita' di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva; Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale: CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro; CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori; UIL - Unione italiana del lavoro; UGL - Unione generale del lavoro; CISAL - Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori; CONFSAL - Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori; CIDA - Confederazione italiana dirigenti di azienda e alte professionalita'; MANAGERITALIA - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professionisti del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato; CONFINDUSTRIA - Confederazione generale dell'industria italiana; CONFAPI - Confederazione italiana delle piccole e medie industrie; ANCE - Associazione nazionale costruttori edili; CONFCOMMERCIO - Confederazione generale italiana delle imprese, delle attivita' professionali e del lavoro autonomo; CONFESERCENTI - Confederazione italiana esercenti attivita' commerciali ausiliarie del turismo; ABI - Associazione bancari d'Italia; ANIA - Associazione nazionale per le imprese assicuratrici; CONFARTIGIANATO - Confederazione generale italiana dell'artigianato; CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato; CASARTIGIANI - Confederazione artigiana sindacati autonomi; CLAAI - Confederazione delle libere associazioni artigiane; COLDIRETTI - Confederazione nazionale coltivatori diretti; CIA - Confederazione italiana agricoltori (ex confcoltivatori); Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 ed acquisiti dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, dall'Osservatorio del mercato del lavoro della provincia di Milano e dall'Ufficio regionale ISTAT di Milano i dati di valutazione atti a dedurre l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attivita' produttive nel territorio provinciale di riferimento oltre che la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate; Rilevato che, da tali dati, visti anche gli elementi informativi forniti dalle associazioni ed organizzazioni sindacali, i settori economici maggiormente interessati all'attivita' dell'istituto ed, in particolare, alle funzioni del comitato provinciale sono i settori commerciale ed industriale per quanto riguarda i datori di lavoro; i settori artigianale ed agricolo per quanto riguarda i lavoratori autonomi; i settori industriale, commerciale, artigianale ed agricolo per quanto concerne i lavoratori dipendenti; Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente direzione provinciale del lavoro con riferimento all'attivita' di conciliazione delle controversie di lavoro ed alla stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale; Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentativita', anche sulla base della effettiva operativita' delle associazioni e delle organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo, hanno riguardato i seguenti elementi di raffronto: 1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti e correlati anche alla rilevanza ed al livello di sviluppo oltre che all'indice di occupazione delle forze lavoro impiegate nelle diverse attivita' produttive; 2) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale; 3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale; 4) partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla commissione di conciliazione istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Milano, nonche' alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la direzione provinciale del lavoro; Preso atto che le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, da un lato, e l'APA Milano e provincia e la Confartigianato Alto Milanese, dall'altro, hanno fornito congiuntamente i dati relativi idonei a dedurre il rispettivo grado di rappresentativita'; Considerato che, per quanto attiene ai rappresentanti dei datori di lavoro, il criterio di rappresentativita' deve essere individuato in ogni specifico settore economico, che si esprime attraverso interessi collettivi diversi, nella specialita', nella qualita' e nella rilevanza degli stessi; Precisato: che, nel procedimento di comparazione propedeutico al giudizio conclusivo, individuati i settori economici meritevoli di rappresentanza, i dati acquisiti in relazione alle diverse associazioni ed organizzazioni interpellate sono stati proporzionati in riferimento a ciascuno dei criteri definiti al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentativita'; che si e' successivamente proceduto a determinare la media complessiva dei dati proporzionali cosi' individuati, attribuendo particolare rilevanza - trattandosi di dati rilevabili direttamente dall'ufficio - al livello di partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa, delle controversie di lavoro ed alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale; che, nel procedimento di comparazione, si e' altresi' tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale, da ritenersi consolidato, in base al quale la scelta degli esponenti delle categorie in seno ai comitati provinciali dell'INPS, stante il numero limitato di posti, deve «contemperare la forza rappresentativa delle organizzazioni sindacali operanti sul territorio con l'esigenza di assicurare un significativo pluralismo nella partecipazione di queste ultime» (ex plurimis, Consiglio di Stato, sentenza n. 845/2006); Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali: per i lavoratori dipendenti: CGIL; CISL; UIL; UGL; CIDA; per i datori di lavoro: Confcommercio; Confindustria; per i lavoratori autonomi: Unione degli artigiani; Coldiretti; Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;
Decreta:
E' ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Milano il comitato provinciale dell'istituto di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, cosi' come rimodulato dall'art. 7, comma 10, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, composto come segue: membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: 1) Germi Giovanni (CGIL); 2) Beneggi Mirella (CGIL); 3) Lerna Annette (CISL); 4) Sabatino Rocco (CISL); 5) Barbieri Walter (UIL); 6) Buonfino Maurizio (UGL); 7) Zeme Sergio (CIDA); membri in rappresentanza dei datori di lavoro: 1) Salluzzo Claudio (Confcommercio); 2) Carnevale Miino Enrico (Assolombarda); membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi: 1) Maiocco Pasquale (Unione degli artigiani); 2) Cislaghi Adriano (Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi); il direttore pro tempore della direzione provinciale del lavoro di Milano o un proprio delegato; il direttore pro tempore della ragioneria provinciale di stato Milano o un proprio delegato; il direttore pro tempore della sede provinciale dell'INPS di Milano o un proprio delegato; Il comitato composto come sopra ha la durata di quattro anni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Avverso il presente decreto e' ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, o in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione. Milano, 15 marzo 2011
Il direttore provinciale: Weber |