Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2011 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CATANIA
DECRETO RETTORALE 8 aprile 2011
Modificazioni allo statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. del 6 maggio 1996, n. 1885 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 77;
Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 7 marzo 2011, con la quale il Senato accademico, ai sensi della superiore norma, ha approvato la proposta di modifica del summenzionato Statuto mediante l'inserimento, in seno al titolo III del medesimo relativo agli organi ausiliari centrali dell'Universita', dell'art. 13-quater, concernente il collegio di disciplina;
Vista la nota rettorale del 8 marzo 2011, prot. n. 15013, con la quale la predetta deliberazione del Senato accademico e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i controlli di competenza;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 29 marzo 2011, prot. n. 1738, con la quale e' stata comunicata l'assenza di rilievi di legittimita' o di merito in ordine alla proposta di modifica trasmessa;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla emanazione del decreto di modifica del suindicato Statuto;
Tutto cio' premesso;

Decreta:

Art. 1

Il vigente Statuto dell'Universita' degli studi di Catania e' modificato mediante l'inserimento del seguente articolo:

Art. 13-quater
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina e' un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Il collegio di disciplina e' articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti.
La prima sezione e' composta da professori ordinari ed opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione e' composta da professori associati ed opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione e' composta da ricercatori ed opera solo nei confronti dei ricercatori.
3. I componenti delle sezioni sono scelti dal Senato accademico, con voto riservato ai soli docenti, su proposta delle strutture didattiche, e nominati con decreto rettorale.
Ciascuna struttura didattica propone una terna di nominativi (un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore), individuati, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato accademico, scegliendo, a scrutinio segreto, i cinque componenti di ogni sezione. Ciascun senatore avente diritto a voto potra' esprimere fino a due preferenze per ognuna delle sezioni da comporre. I tre docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati membri effettivi della sezione, i due docenti che seguono in ordine di voto saranno nominati membri supplenti. In caso di parita' di voti, verra' scelto il piu' anziano nel ruolo; in caso di parita' di decorrenza di anzianita' nel ruolo, il piu' anziano di eta'. Nel caso in cui abbiano ottenuto voti meno di cinque docenti, si procedera' immediatamente a nuova votazione al fine di integrare la composizione della sezione.
I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.
4. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, il collegio operera' «a sezioni congiunte», composte da tutti i componenti delle sezioni competenti.
5. Ciascuna sezione e' presieduta dal componente piu' anziano nel ruolo. In caso di seduta «a sezioni congiunte», la presidenza del collegio spetta al decano di fascia piu' elevata.
6. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione piu' anziano nel ruolo.
7. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parita' di voti, prevale il voto piu' favorevole al docente sottoposto a procedimento disciplinare.
8. Il rettore sospende cautelarmente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravita' dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.
9. Il procedimento disciplinare avanti al collegio e' disciplinato dalla normativa vigente.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la modifica entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
 
Art. 3

Il presente decreto sara', altresi', pubblicato sul sito internet di questa Universita'.
Catania, 8 aprile 2011

Il rettore: Recca
 
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