Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2011 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 7 aprile 2011
Trattamento dati per attivita' di propaganda elettorale - Esonero dall'informativa.


IL GARANTE

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 130, commi 3-bis e ss. del Codice come da ultimo emendato dall'art. 20-bis del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 24 novembre 2009), che consente il trattamento dei dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo che gli interessati non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel «registro pubblico delle opposizioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2010 relativo al «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali»;
Considerato che il 15 e 16 maggio 2011 si terranno le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, nonche' dei consigli circoscrizionali, con eventuali turni di ballottaggio che si terranno il 29 e il 30 maggio 2011;
Considerato che il 12 e 13 giugno 2011 si terra', altresi', una consultazione referendaria;
Considerato che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale e referendaria, e che cio' comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle menzionate consultazioni elettorali e referendarie;
Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice;
Considerato che le recenti modifiche di natura legislativa e regolamentare citate hanno introdotto una deroga al principio generale dell'obbligo di acquisizione del consenso libero, specifico e informato degli interessati che opera esclusivamente in relazione ai trattamenti, analiticamente individuati, volti ad effettuare telefonate con operatore per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
Considerato pertanto che tali modifiche non operano con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati per l'inoltro di messaggi elettorali e politici in relazione alle menzionate consultazioni elettorali e referendarie, per i quali resta ferma la necessita' di acquisire preventivamente il consenso informato degli interessati ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice;
Considerato altresi' che il consenso dell'interessato deve essere preventivamente acquisito anche quando il trattamento dei dati personali per finalita' di comunicazione e di propaganda elettorale venga realizzato mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore nonche' mediante dispositivi quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, come previsto dall'art. 130, commi 1 e 2 del Codice;
Considerato che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalita', alle modalita' e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);
Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa e' resa all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);
Considerato che il Garante ha il compito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c) del Codice);
Visto il provvedimento generale di questa Autorita' del 7 settembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613) - con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica, nonche' di propaganda elettorale e referendaria;
Ritenuto altresi' che le prescrizioni del menzionato provvedimento devono intendersi qui integralmente richiamate, ad esclusione della lett. b) del punto 4, nella parte in cui si prevede l'utilizzabilita' dei dati degli abbonati i cui numeri telefonici sono affiancati dall'apposito simbolo grafico che attesta il consenso per la ricezione di chiamate telefoniche a carattere promozionale indicato nell'allegato III al provvedimento del 15 luglio 2004;
Ritenuto che, alla luce delle recenti modifiche normative e regolamentari, sia superata la previsione relativa all'indicazione del predetto simbolo grafico, come gia' evidenziato nei provvedimenti del Garante n. 16 del 19 gennaio e n. 73 del 24 febbraio 2011;
Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il predetto provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali e referendarie;
Considerato che, con il richiamato provvedimento, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall'obbligo di fornire previamente l'informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del Codice);
Considerata la necessita' di esonerare in via temporanea dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusiva finalita' di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda elettorale e referendaria, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali e referendarie;
Ritenuto che, applicando i principi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale e referendaria dall'obbligo di rendere l'informativa, sino alla data del 30 settembre 2011; cio' con riferimento alle sole ipotesi in cui:
1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure
2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;
Ritenuto che, decorsa la data del 30 settembre 2011, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalita' indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalita' di selezione di candidati, propaganda elettorale e referendaria e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 novembre 2011, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;
Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 novembre 2011 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;
Rilevato che l'interessato puo' esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento e' tenuto a fornire un idoneo riscontro;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto cio' premesso, il Garante:

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare le misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorita' del 7 settembre 2005, le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento, ad esclusione della lett. B) del punto 4, nella parte in cui si prevede l'utilizzabilita' dei dati degli abbonati i cui numeri telefonici sono affiancati dal simbolo grafico che attesta il consenso per la ricezione di chiamate telefoniche a carattere promozionale indicato nell'allegato III al provvedimento del 15 luglio 2004, in quanto tale previsione risulta superata dalle recenti modifiche legislative e regolamentari, come gia' evidenziato nei provvedimenti del Garante n. 16 del 19 gennaio e n. 73 del 24 febbraio 2011;
b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano prescindere dal rendere l'informativa agli interessati, sino al 30 settembre 2011, solo se:
1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure
2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;
c) che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
Roma, 7 aprile 2011

Il presidente e relatore: Pizzetti Il segretario generale: De Paoli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone