Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 novembre 2010
Ammissione di taluni progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 743/Ric.).


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
Vista la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Gfc Chimica Srl, per il progetto n. 3938 in data 4 aprile 2002;
Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale e' stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;
Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attivita' istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attivita' di preselezione a cura del comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;
Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 19 settembre 2006, prot. n. 11895;
Tenuto conto del parere formulato dal comitato nelle riunioni dell'8 novembre 2006 e del 29 novembre 2006 e riportato nel relativo verbale;
Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM, per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
Tenuto conto delle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;
Acquisita, per il tramite dell'ufficio competente della scrivente direzione, in data 4 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;
Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1

1. Il progetto di ricerca n. 3938 presentato in data 4 aprile 2002 dalla Gfc Chimica Srl, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e' ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalita' e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
2. La stipula del contratto, e' subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:
attualita' dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validita' del progetto ovvero necessita' di apportare modifiche o integrazioni a cio' funzionali;
persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilita' economico-finanziaria dei proponenti.
3. Ove le attivita' progettuali risultino concluse, la stipula del contratto e' subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validita' dei risultati conseguiti e della regolarita' delle attivita' svolte nonche', per i progetti proposti da grandi imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca.
4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
6. La durata dei finanziamenti e' stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.
7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.
8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
10. Le date di inizio e di fine delle attivita' progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.
 
Art. 3

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 829.635,00 ripartita in euro 382.910,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 446.725,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilita' del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2010

Il direttore generale: Agostini
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 18
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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