Gazzetta n. 89 del 18 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
COMUNICATO |
Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione 2008/753/CE della Commissione. |
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Con la decisione 2008/753/CE della Commissione, di cui e' stata data applicazione tramite il comunicato del 17 marzo 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 marzo 2009) e' stato deciso di non includere la sostanza attiva bromuro di metile, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Successivamente, il Notificante ha presentato una nuova domanda, correlata da un dossier aggiornato e finalizzato all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui al Reg. (CE) n. 33/2008. Il fascicolo aggiornato e' stato valutato, inizialmente, dallo Stato membro relatore e dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e, successivamente, dagli altri Stati membri e dalla commissione, in sede di Comitato permanente per la catena alimentare la salute degli animali. I dati e le informazioni presentate dal Notificante non hanno tuttavia eliminato tutte le preoccupazioni che erano state all'origine della non iscrizione della citata sostanza attiva. Pertanto, con la decisione 2011/120/UE della Commissione, e' stata riconfermata la non iscrizione della sostanza attiva bromuro di metile, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e contemporaneamente, la precedente decisione 2008/753/CE, e' stata abrogata. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bromuro di metile, in attuazione della suddetta decisione 2008/753/CE, sono state revocate il 18 marzo 2009, mentre il periodo di smaltimento delle scorte, limitato ai soli trattamenti di quarantena previsti dalla normativa vigente o da obblighi internazionali, per la commercializzazione, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva, era consentita fino al 18 novembre 2009, mentre l'utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati, era consentito fino al 18 marzo 2010. Il seguente comunicato sara' pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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