Gazzetta n. 90 del 19 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola».


Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini DOC Pergola, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine Controllata dei vini «Pergola»;
Visto il parere favorevole della Regione Marche sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 23 e 24 febbraio 2011, presente il funzionario della Regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Annesso

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PERGOLA»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Pergola» e' riservata ai vini che rispondono alle caratteristiche ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:
«Pergola» Aleatico anche nelle tipologie superiore, riserva, spumante, passito;
«Pergola» rosato anche nella tipologia frizzante;
«Pergola» rosato o rose' spumante;
«Pergola» rosso anche nelle tipologie novello, superiore, riserva.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Pergola» Aleatico: Aleatico per non meno dell'85%;
possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 15%.
«Pergola» rosato o rose': Aleatico per non meno del 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 40%, idonei alla coltivazione per la Regione Marche, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
«Pergola» rosso: Aleatico per non meno del 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 40%, idonei alla coltivazione per la Regione Marche, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

Art. 3.

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola» devono essere prodotte nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di Pergola, Fratte Rosa, Frontone, Serra Sant'Abbondio, San Lorenzo in Campo (tutti in provincia di Pesaro e Urbino).

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti ubicati ad una altimetria non inferiore ai 150 metri e non superiore ai 600 metri s.l.m. ed aventi una adeguata sistemazione idraulico-agraria. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi espansi, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono il cordone speronato e il Guyot semplice o doppio e le loro varianti (cordone libero e archetto toscano).
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno 2.200 ceppi per ettaro.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ammessa per i vini di cui all'art. 1, non puo' superare:
10 tonn/Ha per i vini «Pergola» Aleatico;
9 tonn/Ha per i vini «Pergola» Aleatico superiore;
12 tonn/Ha per i vini «Pergola» rosso;
10 tonn/Ha per i vini «Pergola» rosso superiore;
12 tonn/Ha per i vini «Pergola» rosato.
Fermo restando i limiti sopra indicati la produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura promiscua, rispetto a quella specializzata, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate purche' la produzione totale non superi del 20% i limiti medesimi. Tale esubero non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
Qualora detto limite venga superato, l'intero quantitativo di vino, ottenuto dalla partita interessata, decade dal diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
La regione Marche, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, nonche' consentire, nel rispetto delle norme vigenti, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, dandone, in ambo i casi, immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola», di cui all'art. 1, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,50% vol per il «Pergola» Aleatico anche nelle tipologie riserva e passito;
11,00% vol per il «Pergola» Aleatico superiore;
10,00% vol per il «Pergola» Aleatico spumante;
10,50% vol per il «Pergola» rosato;
10,50% vol per il «Pergola» rosato frizzante;
10,00% vol per il «Pergola» rosato o rose' spumante;
10,50% vol per il «Pergola» rosso anche nelle tipologie novello e riserva;
11,00% vol per il «Pergola» rosso superiore;

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione indicata all'art. 3, e' fatta eccezione per la spumantizzazione la quale potra' essere effettuata, unitamente all'imbottigliamento, anche al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3 sempre che sia effettuata all'interno del territorio della Regione Marche.
Le operazioni di affinamento, di invecchiamento, di appassimento e di imbottigliamento sono consentite esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al consumo non deve essere superiore al:
70% per i vini «Pergola» Aleatico anche nelle tipologie superiore, riserva, spumante,
40% per i vini «Pergola» Aleatico passito;
70% per i vini «Pergola» rosato anche nella tipologia frizzante;
70% per i vini «Pergola» rosato o rose' spumante;
70% per i vini «Pergola» rosso anche nelle tipologie novello, superiore, riserva.
Qualora la resa uva/vino superi detti limiti con una eccedenza fino al 5%, tale eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
Le partite di detti vini la cui resa superi di oltre il 5% i predetti limiti decadono nella loro interezza dalla denominazione di origine controllata «Pergola».
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine «Pergola» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento con mosto concentrato ottenuto da uve dei vigneti iscritti alla denominazione «Pergola» o mosto concentrato rettificato.
Per le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola» passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede:
1) l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e puo' essere ammostata non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, e' previsto per l'appassimento la possibilita' di utilizzare locali idonei dove puo' essere controllata sia la temperatura che l'umidita';
2) l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee ed e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un tenore zuccherino non inferiore al 26%;
3) la conservazione e l'invecchiamento possono avvenire in recipienti di legno della capacita' massima di litri 500, ovvero in recipienti di acciaio inox, terracotta, cemento vetrificato o vetro;
4) l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola», di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Pergola» Aleatico:
colore: da rosso rubino con eventuali riflessi violacei a granato con note violacee;
odore: intenso, caratteristico floreale;
sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Pergola» Aleatico superiore:
colore: da rosso rubino con eventuali riflessi violacei a granato intenso;
odore: intenso, caratteristico floreale, etereo;
sapore: pieno ed armonico ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
«Pergola» Aleatico riserva:
colore: da rosso rubino con eventuali riflessi violacei a granato intenso;
odore: intenso, caratteristico, etereo;
sapore: pieno ed armonico ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
«Pergola» Aleatico spumante:
spuma: persistente a grana fine
colore: rosso rubino con eventuali riflessi violacei;
odore: caratteristico floreale;
sapore: da dosaggio zero a dolce, caratteristico, pieno, armonico, vivace, grana fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Pergola» Aleatico passito:
colore: da rosa tenue a rosso chiaro o granato tendente all'aranciato con l'affinamento;
odore: intenso, etereo;
sapore: da secco a dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui effettivo 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
acidita' volatile massima: 30 meq;
limite massimo di anidride solforosa totale: 350 mg/l.
«Pergola» rosato:
colore: rosato vivace;
odore: floreale fruttato;
sapore: fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Pergola» rose' o rosato spumante:
spuma: persistente a grana fine;
colore: rosato vivace;
odore: floreale, fruttato;
sapore: da dosaggio zero a dolce, pieno, armonico vivace, grana fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Pergola» rosato frizzante:
colore: rosato vivace;
odore: floreale, fruttato;
sapore: da secco a dolce, fresco vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo:18,00 g/l.
«Pergola» rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: intenso caratteristico;
sapore: pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Pergola» rosso riserva:
colore: da rosso rubino a granato intenso;
odore: intenso caratteristico etereo;
sapore: pieno ed armonico ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
«Pergola» rosso superiore:
colore: da rosso rubino a granato intenso;
odore:intenso caratteristico etereo;
sapore: pieno ed armonico ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
«Pergola» rosso novello:
colore: rosso rubino;
odore: floreale;
sapore: armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Pergola» Aleatico e «Pergola» rosso, possono avere diritto alla menzione «riserva» se sottoposti ad invecchiamento di almeno 24 mesi dei quali 2 di affinamento in bottiglia. L'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, con l'esclusione del vino novello, nel sapore dei vini di cui sopra si potra' rilevare sentore di legno.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione dei vini

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Art. 8.

Confezionamento

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola», sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio con la capacita' di litri 0,187 - 0,250 - 0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 - 3,000 e con chiusura con tappo raso bocca, in sughero o altro materiale inerte, ad eccezione delle tipologie spumante per le quali dovranno utilizzarsi sistemi di chiusura a norma di legge.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 - 0,250 - 0,375 - 0,500 e da 0,750 e' ammessa la chiusura con tappo a vite.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine controllata «Pergola» ad eccezione della tipologia spumante e frizzante.
 
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