IL DIRETTORE PER LE ACCISE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto l'art. 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale l'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati; Visto l'art. 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce, nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati e, nei commi 2-bis e 2-ter, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, che l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo, la quale e' determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente; Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto direttoriale 25 giugno 2010, che fissa nell'allegata tabella E, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette; Considerato che, in base ai dati risultanti dalle vendite sull'intero territorio nazionale, registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel primo trimestre dell'anno 2011, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, la classe di prezzo piu' richiesta e' risultata essere pari ad euro 130,00 per chilogrammo e che, pertanto, su tale classe di prezzo e su quelle superiori si applica l'aliquota di base di cui al comma 1 del citato art. 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 56 per cento, mentre sulle classi di prezzo inferiori si applica l'imposta di consumo nella misura del centonove per cento dell'imposta applicata sulla classe di prezzo piu' richiesta;
Decreta:
Art. 1
Nella tabella E allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 25 giugno 2010, e' fissata la ripartizione, per chilogrammo, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni . Il presente decreto, che si applica a decorrere dal 1° aprile 2011, e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2011
Il direttore: Rispoli
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2011 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 3 |