Gazzetta n. 91 del 20 aprile 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2011, n. 46
Regolamento recante l'attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 4, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 12 gennaio 2010, concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227, recante: «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 1° dicembre 2004, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 marzo 2010, concernente «l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale e delle direzioni generali e al definizione dei relativi compiti»;
Tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' dei procedimenti ricompresi nelle allegate tabelle;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 4918 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 dicembre 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini siano superiori a novanta giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.»
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192, come modificato, nei commi dal 2 al 5,
dal comma 3 dell'art. 7, legge 18 giugno 2009, n. 69:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza,ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.»
- Il decreto ministeriale 12 gennaio 2010 (Approvazione
delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della
legge 18 giugno 2009, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76.
- Il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227
(Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti
amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione
del lavoro e della previdenza sociale), abrogato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
giugno 1995, n. 134, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. - Testo A -) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
2004, n. 244 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2004, n. 223.
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 31 marzo 2010 (Individuazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale del Segretariato generale
e delle direzioni generali e la definizione dei relativi
compiti), e' pubblicato nel Supplemento ordinario al
Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 giugno 2010, n. 6.



 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. I termini individuati dal presente decreto si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 50



Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del decreto ministeriale 12 gennaio
1995, n. 227 si veda nelle note alle premesse.



 


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