IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varieta' di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta; Viste le richieste presentate dall'interessato, volte ad ottenere, in qualita' di responsabile della conservazione in purezza, la cancellazione delle varieta', di cui all'articolo unico del presente dispositivo, dal relativo registro nazionale; Atteso che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 2 marzo 2007, ha preso atto delle richieste sopra menzionate; Considerato che tra le varieta' oggetto di cancellazione risultavano presenti alcune varieta' sulle quali occorreva effettuare un ulteriore accertamento delle denominazioni e che per tale motivo le predette cancellazioni sono state sospese; Ritenuto opportuno procedere alla conclusione del procedimento amministrativo di cancellazione delle varieta' per le quali l'accertamento tecnico e' concluso; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante l'individuazione degli Uffici dirigenziali di livello generale;
Decreta:
Articolo unico
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varieta' sotto elencate, iscritte ai registri delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 21 marzo 2011
Il direttore generale: Blasi
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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