Gazzetta n. 91 del 20 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 marzo 2011
Riconoscimento degli esperti per l'esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID).


IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto ferroviario

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia»;
Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose e la decisione della Commissione del 4 marzo 2009 che ne modifica in parte gli allegati;
Considerato che la predetta direttiva 2008/68/CE abroga le direttive 96/49/CE e 96/87/CE ed i relativi provvedimenti di attuazione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose»; in particolare, l'allegato tecnico «Regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID)» che figura come allegato I appendice B alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia - COTIF, conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002;
Visto il decreto 2 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003, che stabilisce le procedure per la designazione degli organismi notificati e autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;
Visto il decreto 25 ottobre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 17 novembre 2004, che designa il Consorzio Italcert, con sede a Milano in viale Sarca n. 336, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;
Visto il decreto 25 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2007, che rinnova la designazione del Consorzio Italcert, con sede a Milano in viale Sarca n. 336, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;
Visto il decreto dirigenziale dell'11 marzo 2008 che prende atto della modifica della denominazione sociale dell'organismo da consorzio Italcert a Italcert S.r.l. con stessa sede sociale a Milano in viale Sarca n. 336;
Visto il decreto dirigenziale dell'8 novembre 2010 che rinnova la designazione della societa' Italcert S.r.l. con sede a Milano in viale Sarca n. 336, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;
Vista l'istanza presentata dall'organismo Italcert S.r.l. con nota prot. n. 034/11-CT/rc del 19 gennaio 2011 per il riconoscimento di tre ispettori TPED della medesima societa' quali esperti per la esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, oltre quelli gia' riconosciuti con decreto dirigenziale 5 febbraio 2009;
Considerato che gli ispettori di cui sopra fanno parte del personale tecnico dell'organismo Italcert S.r.l.;
Considerato che l'organismo stesso ha dichiarato il possesso da parte degli stessi dei requisiti prescritti sia dal paragrafo 6.8.2.4.6 ed, in particolare, della qualificazione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005;
Vista la nota del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici protocollo n. 1683 del 23 febbraio 2011 con la quale la Direzione generale per il trasporto ferroviario continua ad espletare le attivita' necessarie al riconoscimento degli esperti RID;
Esaminata la documentazione prodotta dal suddetto organismo;
Preso atto del verbale del 15 marzo 2011, relativo alla verifica ispettiva effettuata presso la sede dell'organismo Italcert S.r.l da parte del gruppo di verifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appositamente incaricato, dal quale risulta l'esito favorevole della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa succitata;

Decreta:

Art. 1

1. Sono riconosciuti esperti per la esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, gli ispettori, facenti parte del personale tecnico della societa' Italcert S.r.l., con sede a Milano in viale Sarca n. 336, di seguito indicati:
geom. Giannicola Ciro, nato a Napoli il 23 luglio 1953 - punzone n. IT 074;
sig. Luca Giannuzzi, nato a Roma il 19 settembre 1972 - punzone n. IT 102;
ing. Giandomenico Villa, nato a Frosinone il 26 marzo 1956 - punzone n. IT 053.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a notificare presso il segretariato dell'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), i nominativi dei sopraindicati esperti.
 
Art. 2

1. Le attivita' correlate alla esecuzione delle prove di cui all'art. 1 devono essere svolte conformemente alle procedure dell'organismo notificato Italcert S.r.l., per poter garantire le opportune condizioni di sicurezza. A tal fine l'organismo stesso e' tenuto ad assicurare il mantenimento della propria struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali secondo le procedure individuate nella documentazione agli atti, con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.
 
Art. 3

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dispone, con periodicita', almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo notificato Italcert S.r.l. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' dell'esecuzione delle prove svolte sulle cisterne dei carri-cisterna.
 
Art. 4

1. Qualora siano accertate gravi e ripetute irregolarita' o omissioni nelle attivita' di esecuzione delle prove svolte sulle cisterne dei carri-cisterna da parte di uno o piu' esperti fra quelli indicati all'art. 1, il riconoscimento del/dei medesimo/i e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato, a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze.
3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'esperto/i di cui al comma 1 non ottemperi, con le modalita' ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
4. Il riconoscimento e' altresi' sospeso/revocato ove venga sospeso/revocato il riconoscimento di Italcert S.r.l. quale organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/36/CE.
5. Il riconoscimento e' altresi' revocato ove vengano meno i requisiti richiesti dal paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, e cioe':
appartenenza del/degli esperto/i al personale dell'organismo notificato Italcert S.r.l.;
mantenimento della qualificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005.
6. In caso di revoca del riconoscimento ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5, gli esperti, per mantenere il titolo, devono presentare istanza per un nuovo riconoscimento e dimostrare individualmente il soddisfacimento dei requisiti richiesti dal paragrafo 6.8.2.4.6 del RID. In tal caso il riconoscimento avra' validita' di tre anni e saranno a carico dei richiedenti gli oneri relativi alle verifiche iniziali ed alle ispezioni periodiche, ai sensi della vigente normativa in materia.
7. I provvedimenti relativi alla sospensione o alla revoca sono comunicati all'organismo ed al segretariato dell'OTIF.
 
Art. 5

1. Il presente riconoscimento ha validita' coincidente con la notifica di Italcert S.r.l. ai sensi della direttiva 1999/36/CE.
2. Fatte salve le verifiche di cui al precedente art. 3, i rinnovi successivi del riconoscimento della qualifica di esperti per la esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, avverranno in coincidenza del rinnovo della notifica di Italcert S.r.l. ai sensi della direttiva 1999/36/CE ed avranno validita' di tre anni, coincidente con la validita' della predetta notifica.
 
Art. 6

1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2011

Il direttore generale: Provinciali
 
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