Gazzetta n. 91 del 20 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 marzo 2011
Imposizione degli oneri di servizio pubblico e bando di gara per il diritto di effettuare servizi aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art 4 comma 206 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che modificando l'art. 82 comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche all'aeroporto di Reggio Calabria;
Visto l'art 4 commi 206 e 207 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, che ha previsto l'impegno di spesa per finanziare la continuita' territoriale di 12 aeroporti tra cui l'aeroporto di Reggio Calabria;
Visto il verbale della riunione del 13 luglio 2005 tenutasi presso gli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro On. Mario Tassone, in base al quale l'impegno di spesa sopra indicato e' stato ripartito tra gli aeroporti interessati, decidendo di riservare all'aeroporto di Reggio Calabria la somma di 4 milioni di euro;
Vista la nota n. 4198 del 29 settembre 2010 con la quale il Presidente della Regione Calabria ha richiesto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la delega ad indire e presiedere una nuova Conferenza di Servizi finalizzata a rideterminare le caratteristiche degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti aerei di linea da e per l'aeroporto di Reggio Calabria;
Vista la delega conferita con nota n. 0041161 del 12 ottobre 2010 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della legge n. 144/99 e successive modifiche, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Reggio Calabria;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si e' tenuta il giorno 12 novembre 2010;
Ritenuto necessario assicurare collegamenti onerati tra gli scali di Reggio Calabria e quelli di Milano Malpensa e viceversa, Pisa San Giusto e viceversa, Torino Caselle e viceversa;
Vista la nota ministeriale n. 0005492 del 27 dicembre 2010 con la quale viene comunicato alla Commissione europea, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, l'intendimento dello Stato italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa;
Vista la nota ministeriale n.0005493 del 27 dicembre 2010 con la quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa;
Vista la nota ministeriale n. 0005494 del 27 dicembre 2010, con la quale viene comunicato alle societa' di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa, di Torino Caselle, di Pisa San Giusto e di Reggio Calabria, che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa;

Decreta:

Art. 1

Al fine di assicurare l'effettuazione di collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, il servizio aereo di linea sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa, e' sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 27 giugno 2011.
 
Art. 3

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile) per ogni singola rotta l'accettazione del servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
 
Art. 4

Qualora entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della nota informativa di cui all'art. 16, punto 4 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare ciascuno dei collegamenti aerei sopra indicati sara' concesso, ai sensi dell'art. 16, par. 9 e 10 del Regolamento (CE ) n. 1008/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008.
 
Art. 5

L'ENAC e' incaricato di esperire la gara di cui all'art. 4, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il bando di gara ed il testo della presente imposizione ed altresi' di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.
 
Art. 6

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso al vettore aggiudicatario, il diritto di operare il servizio aereo di linea oggetto della gara indicata all'art. 4 e viene altresi' approvata la convenzione per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritta dall'E.N.A.C. e dallo stesso vettore. Il decreto ministeriale di cui al comma precedente e' sottoposto agli organi competenti per il controllo.
 
Art. 7

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2011

Il Ministro: Matteoli
 
ALLEGATO TECNICO
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria
- Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e
viceversa e Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa.
A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo italiano, in conformita' alle decisioni assunte in sede di Conferenza di servizi tenutasi il giorno 12 novembre 2010 presso la Regione Calabria, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:
1. Rotte interessate.
Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa;
Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa;
Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa.
1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' Europee del 18 gennaio 1993 e successive modifiche, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento.
2. Requisiti richiesti.
2.1 L'ENAC verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico ed in particolare:
* essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto COA e della licenza di esercizio ai sensi della normativa comunitaria;
* dimostrare di possedere la disponibilita', in proprieta' o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
* distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
* attestare l'adesione ai fondi previdenziali e assistenziali di categoria;
* dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative al rapporto di lavoro;
* non essere inserito nella cosiddetta "Black List" relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, cosi' come pubblicata sul sito internet: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_it.htm;
* Impegnare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche e sulla responsabilita' civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
* Applicare ai voli onerati il "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Enac nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it.
3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
3.1 Frequenze minime:
Rotta Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa: 1 volo in andata e 1 volo in ritorno il lunedi' e il venerdi' per tutto l'anno.
Rotta Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa: 1 volo in andata e 1 volo in ritorno il lunedi' e il venerdi' per tutto l'anno.
Rotta Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa: 1 volo in andata e 1 volo in ritorno il lunedi' e il venerdi' per tutto l'anno.
L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.
3.2. Orari:
Rotta Reggio Calabria - Milano Malpensa: Partenza nella fascia oraria 07:00 - 12:00.
Rotta Reggio Calabria - Pisa San Giusto: Partenza nella fascia oraria 07:00- 12:00.
Sulla rotta Reggio Calabria - Torino Caselle: Partenza nella fascia oraria 07:00 - 12:00.
Sulla rotta Milano Malpensa - Reggio Calabria: Partenza nella fascia oraria 07:00 - 12:00.
Sulla rotta Pisa San Giusto - Reggio Calabria: Partenza nella fascia oraria 07:00 - 12:00.
Sulla rotta Torino Caselle - Reggio Calabria: Partenza nella fascia oraria 07:00 - 12:00.
3.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita' offerta:
Il servizio aereo sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa e Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa dovra' essere effettuato con aeromobili a reazione pressurizzati aventi una capacita' minima di 90 posti.
Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adoperera', con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilita'.
3.4. In termini di tariffe:
a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:
Reggio Calabria - Milano Malpensa o viceversa € 78,00
Reggio Calabria - Pisa San Giusto o viceversa € 65,00
Reggio Calabria - Torino Caselle o viceversa € 78,00
Le tariffe indicate sono al netto di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante. La franchigia bagaglio non deve essere inferiore a 20 kg a passeggero (adulto o child).
Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.
b) le tariffe massime di cui alla lettera a) verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalita':
1. Ogni anno, entro il mese di febbraio, in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.
2. Ogni semestre, a partire dal 2° semestre 2011, in caso di variazione percentuale superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante espresso in euro, rispetto al semestre precedente, le tariffe devono essere modificate proporzionalmente alla variazione rilevata, tenuto conto dell'incidenza del costo del carburante sui costi per ora volo, che per ciascuna rotta si fissa invariabilmente pari al 20%.
Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazione le quotazioni mensili del jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in dollari, relative ai periodi dicembre - maggio e giugno - novembre; per la conversione in euro si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
La quotazione del jet fuel, con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' quella del mese di ottobre 2010 e verra', pertanto, utilizzata come riferimento per i successivi adeguamenti. Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno rispettivamente dai mesi di agosto e febbraio.
3. Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC. L'ENAC e' incaricato di darne comunicazione al/ai vettore/i.
3.5. In termini di continuita' del servizio:
ciascun vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:
a) Garantire, ai sensi dell'art.16 par.2 del Regolamento n. 1008/2008, la continuita' del servizio per un periodo di 12 mesi consecutivi;
b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazione massimo del 2% per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione per i casi di forza maggiore:
c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo cancellato eccedente il limite di cui alla precedente lettera b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate a compensazione per la continuita' territoriale della citta' di Reggio Calabria.
Fermo restando le penali di cui alla precedente lettera c., ai vettori sono comminabili in aggiunta le sanzioni per violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo, come previste nella normativa dello Stato italiano.
4. Presentazione dell'accettazione.
Ciascun vettore che intende operare sulle rotte onerate deve accettare interamente ed integralmente gli oneri di servizio pubblico su ciascuna singola rotta. In tale ambito si impegna a:
A) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovra' ammontare a:
- per la rotta Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa € 17.333,00;
- per la rotta Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa € 13.866,00;
- per la rotta Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa € 17.333,00.
La fideiussione dovra' essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera B).
Per consentire l'ordinata operativita' della rotta e per evitare le accettazioni di O.S.P. per soli brevi e vantaggiosi periodi inferiori a quanto indicato nel punto 3.5, le accettazioni successive all'entrata in vigore degli oneri dovranno pervenire all'ENAC non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale si intende iniziare ad operare.
In fase di prima applicazione tale termine e' ridotto a trenta giorni precedenti l'entrata in vigore dei presenti oneri.
B) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio mediante fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore a favore dell'ENAC, emessa da primario istituto di credito. Tale garanzia dovra' essere presentata su ogni singola rotta accettata e dovra' ammontare a:
- per la rotta Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa € 86.666,00;
- per la rotta Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa € 69.333,00;
- per la rotta Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa € 86.666,00.
Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato. La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformita' delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.
Le garanzie indicate alle lettere A e B devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.
Le somme eventualmente introitate dall'ENAC, a titolo di esecuzione delle garanzie di cui alle lettere A e B, saranno riallocate per la continuita' territoriale della citta' di Reggio Calabria.
 
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