Gazzetta n. 91 del 20 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 dicembre 2010
Approvazione dello schema di convenzione tra il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. e la SIPPIC S.p.A.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, ed in particolare l'art. 4, come sostituito, a seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, dall'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, che prevede l'individuazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, degli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che prevede che gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo siano realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009 (di seguito anche decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009), con cui si nomina il dott. Nando Pasquali Commissario straordinario del Governo per la realizzazione di interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica di Marina Grande nell'isola di Capri (NA);
Visto l'art. 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 2010, n. 41, che ha escluso l'applicazione dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ai suddetti Commissari straordinari del Governo;
Vista la nota del Presidente della Regione Campania del 24 agosto 2010, con cui e' stata comunicata l'intesa della Regione medesima alla individuazione degli interventi relativi alla centrale termoelettrica di Marina Grande nel comune di Capri, alla nomina del Commissario straordinario di Governo, nella persona del dott. Nando Pasquali, nonche' alla proroga del termine del mandato al 31 luglio 2011;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, che individua le opere di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, quali interventi relativi alla produzione di energia elettrica per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere realizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, che prevede che il Commissario straordinario, per l'esercizio delle sue funzioni, possa avvalersi, tra l'altro, anche delle strutture del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) e delle strutture della S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito: SIPPIC), proprietaria della sopra citata centrale di Marina Grande;
Visto l'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, che prevede che le modalita' di copertura dei costi per la realizzazione degli interventi individuati all'art. 2 del medesimo decreto siano definite attraverso una convenzione stipulata tra il GSE e la SIPPIC, sulla base di uno schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, ai sensi del quale il Commissario straordinario trasmette ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa un cronoprogramma delle attivita' relative agli interventi oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009 e riferisce sullo stato di avanzamento degli stessi con cadenza almeno mensile, salvo specifiche richieste in relazione ai tempi e alle modalita' di svolgimento dei suoi compiti;
Considerato che per gli interventi individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009 ricorrono particolari ragioni di urgenza sia in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, sia in riferimento alle condizioni socio-economiche dell'isola di Capri;
Considerato che la SIPPIC e' un'impresa elettrica minore ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni ed in quanto tale e' soggetta alla regolazione economica prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
Considerato che, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 10/91, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce, entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente della SIPPIC, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alla medesima impresa;
Considerato che le integrazioni tariffarie riconosciute alle imprese elettriche minori trovano copertura sul conto per le integrazioni tariffarie di cui al capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi n. 34/1974, e successivi aggiornamenti, istituito presso al cassa conguaglio per il settore elettrico e alimentato dalla componente tariffaria UC4;
Considerato che gli interventi di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, disposti dal Commissario straordinario, possono essere realizzati direttamente dalla SIPPIC, e che i relativi costi trovano copertura a valere sul citato conto per le integrazioni tariffarie istituito presso la cassa conguaglio per il settore elettrico e alimentato dalla componente tariffaria UC4 di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07;
Considerato che, di conseguenza, tutti i costi sostenuti per la realizzazione delle opere di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande devono essere appostati nel bilancio di esercizio della SIPPIC;
Considerato che le opere di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, andranno a beneficio della SIPPIC, senza che cio' debba introdurre nuovi oneri a carico dei clienti finali ne' a carico del bilancio dello Stato e senza arrecare pregiudizio alle altre imprese aventi titolo ad accedere al sistema delle integrazioni tariffarie;
Considerato che, qualora la SIPPIC non provveda direttamente con le proprie risorse finanziarie ad effettuare gli interventi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 2009, in ragione dei particolari motivi di urgenza che caratterizzano tali interventi, il Commissario straordinario puo' provvedere per il tramite del GSE;
Ritenuto opportuno che la Cassa conguaglio per il settore elettrico provveda a rimborsare direttamente al GSE quanto dallo stesso erogato a titolo di contributo per effetto degli interventi disposti dal Commissario straordinario, attingendo dal Conto per le integrazioni tariffarie, istituito presso la medesima e alimentato dalla componente tariffaria UC4 di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07;
Ritenuto, pertanto, di definire lo schema di convenzione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009 sulla base degli elementi e delle considerazioni precedentemente riportate.

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato lo schema della convenzione prevista dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, riportato in allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Le risorse erogate dalla cassa conguaglio per il settore elettrico, per il tramite del GSE, a fronte degli interventi realizzati sulla base delle disposizioni del Commissario straordinario, hanno la finalita' di conseguire in via d'urgenza, con riferimento alla centrale termoelettrica di Marina Grande nell'isola di Capri, lo sviluppo socio-economico, garantendo la sicurezza di approvvigionamento.
3. I contributi erogati dalla cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi del precedente comma 2 sono contabilizzati nel bilancio di esercizio della SIPPIC a riduzione del costo dei cespiti a cui essi si riferiscono.
4. Gli interventi di cui al medesimo comma 2 non danno diritto ad alcun beneficio di natura patrimoniale, economica o fiscale in capo alla SIPPIC.
5. La cassa conguaglio per il settore elettrico rimborsa direttamente al GSE i contributi di cui al precedente comma 3, a valere sul conto per le integrazioni tariffarie di cui al capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi n. 34/1974, e successivi aggiornamenti.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas individua, con propri provvedimenti, i tempi per il rimborso di cui al precedente comma 5.
 
Art. 2

1. Il presente provvedimento e' trasmesso al commissario straordinario del Governo nominato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a., alla cassa conguaglio per il settore elettrico e alla S.I.P.P.I.C. S.p.a.
2. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il provvedimento medesimo entra in vigore dalla data di tale pubblicazione.
Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro: Romani

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 208
 
Allegato
CONVENZIONE TRA IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. E
S.I.P.P.I.C. S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 5, DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 NOVEMBRE 2009

TRA

Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. ....., nella persona ...., nel seguito del presente atto denominato «GSE»

E

S.I.P.P.I.C. S.p.A., con sede in Napoli, via G. Rossini n. 22, codice fiscale e partita I.V.A. n. ....., nella persona ....., nel seguito del presente atto denominata «SIPPIC», denominate congiuntamente le «Parti»

PREMESSO CHE

1. con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 2009 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009), il dott. Nando Pasquali e' nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione di interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell'isola di Capri (NA) (di seguito: il Commissario);
2. l'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 2010, n. 41, ha escluso l'applicazione dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ai Commissari straordinari di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge n. 78/09);
3. ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, gli interventi relativi alla produzione di energia elettrica per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere realizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 78/09, sono le opere di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, Comune di Capri (NA), gestita dalla SIPPIC;
4. ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, il Commissario, per l'esercizio delle sue funzioni puo' avvalersi, tra l'altro, anche delle strutture del GSE e della SIPPIC;
5. ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, le modalita' di copertura dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi individuati all'art. 2 del medesimo decreto sono definite attraverso una convenzione stipulata tra GSE e SIPPIC, sulla base di uno schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico;
6. ai sensi del citato art. 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 2010, n. 41, agli oneri relativi al Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse per il funzionamento dei predetti interventi;
7. ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, il Commissario trasmette ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa (di seguito: Ministri vigilanti) un cronoprogramma delle attivita' relative agli interventi oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009 e riferisce sullo stato di avanzamento degli stessi con cadenza almeno mensile, salvo specifiche richieste in relazione ai tempi e alle modalita' di svolgimento dei suoi compiti;
8. ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010, il Commissario, qualora la SIPPIC non provveda direttamente con le proprie risorse finanziarie, puo' provvedere tramite il GSE ad effettuare gli interventi di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande;
9. in data il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso alle Parti lo schema di convenzione di cui al precedente punto 5 delle Premesse, approvato con decreto del Ministro del 23 dicembre 2010.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente accordo, incluse le premesse che ne costituiscono parte integrante, stabilisce le modalita' con cui sono regolati, tra GSE e SIPPIC, i contributi erogati dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa Conguaglio) a copertura dei costi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, nel caso in cui la SIPPIC non reperisca autonomamente le risorse finanziarie per fronteggiare i suddetti costi necessari per la realizzazione degli interventi di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, Comune di Capri (NA) effettuati ai sensi del decreto-legge n. 78/09.
2. Nell'Allegato A al presente atto e' riportato l'elenco degli interventi previsti per la bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, Comune di Capri (NA). Tale elenco puo' essere aggiornato in qualunque momento, previo accordo delle Parti.
3. I costi oggetto di copertura ai sensi del presente accordo devono rispettare tutte le seguenti condizioni e, cioe', essere:
a) direttamente attribuibili agli interventi di cui al comma 1;
b) disposti dal Commissario nell'ambito della sua attivita';
c) imputati contabilmente e giuridicamente alla SIPPIC.
4. Il presente accordo non regola le modalita' di copertura dei costi di cui all'art. 3, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009.

Articolo 2
Obblighi del GSE

1. Il GSE ha l'obbligo di tenere evidenza contabile dei costi degli interventi disposti dal Commissario.
2. Entro il termine di ciascun bimestre dell'anno, ai fini dell'erogazione del contributo della Cassa Conguaglio per il settore elettrico, il GSE comunica al Commissario, alla SIPPIC, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico il rendiconto dei costi di cui al precedente comma 1, riferiti al bimestre precedente.
3. La copertura dei contributi erogati dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico alla SIPPIC, per il tramite del GSE, relativamente ai costi di cui al comma 1, avviene secondo i principi e le modalita' stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010, nonche' in base ai tempi individuati dalla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, emanata ai sensi dell'art. 1, comma 6 del medesimo decreto.
4. In conformita' all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010, le risorse erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per il tramite del GSE, relativamente ai costi di cui al precedente comma 1, hanno la finalita' di garantire la sicurezza di approvvigionamento elettrico ed il conseguente sviluppo socio-economico dell'isola di Capri. Detti interventi, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010, non danno diritto ad alcun beneficio di natura patrimoniale, economica o fiscale in capo alla SIPPIC.

Articolo 3
Diritti e obblighi della SIPPIC

1. Le fatture relative agli interventi di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, disposti dal Commissario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, sono intestate alla SIPPIC.
2. In conformita' a quanto previsto all'art. 1, comma 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010, la SIPPIC contabilizza i contributi erogati dalla Cassa Conguaglio per il tramite del GSE, portando i relativi valori a riduzione del costo dei cespiti a cui essi si riferiscono.
3. I contributi erogati dalla Cassa Conguaglio alla SIPPIC per il tramite del GSE, a fronte degli interventi disposti dal Commissario, sono anticipati direttamente ai fornitori dal GSE per il solo valore imponibile delle fatture emesse. Rimane a carico della SIPPIC la gestione dei flussi finanziari relativi all'IVA.
4. La SIPPIC iscrive sul proprio bilancio l'incremento del patrimonio derivante dagli interventi di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, disposti dal Commissario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, al netto dei contributi erogati dalla Cassa Conguaglio per il tramite del GSE.
5. La SIPPIC si impegna a non pretendere alcuna remunerazione, a qualsiasi titolo, sui nuovi cespiti contabilizzati a seguito degli interventi di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, disposti dal Commissario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009 e per i quali la SIPPIC non ha messo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione.
6. La SIPPIC prende atto, senza alcuna riserva attuale o futura, che la Cassa Conguaglio rimborsa direttamente al GSE quanto anticipato dallo stesso GSE, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della presente convenzione.

Articolo 4
Durata

1. La presente convenzione ha la stessa durata del mandato del Commissario.

Art. 5
Controversie

1. Eventuali controversie derivanti o comunque connesse all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione saranno rimesse, con apposita istanza anche di una sola delle Parti, al Dipartimento Energia del Ministero dello sviluppo economico, con sede in via Molise 2, 00187 Roma, che procedera' a un tentativo di composizione stragiudiziale delle controversie eventualmente insorte, istituendo, ove occorra, un Tavolo di confronto e conciliazione tra i soggetti coinvolti e/o interessati.
2. In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione operato ai sensi del comma 1, le Parti si impegnano a rispettare i termini e le condizioni riportate nel testo di accordo stragiudiziale, redatto a conclusione del procedimento di composizione della controversia e debitamente sottoscritto dalle Parti stesse.
3. Per le controversie non risolte ai sensi del comma 1 del presente articolo entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma, li' ....
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.

S.I.P.P.I.C. S.p.A.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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