Gazzetta n. 91 del 20 aprile 2011 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 6 aprile 2011 |
Approvazione del regolamento riguardante la promozione della produzione e della distribuzione di opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Deliberazione n. 188/11/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GRANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 6 aprile 2011; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177; Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici; Rilevato che ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", cosi' come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e' attribuito all'Autorita' il compito di adottare, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio, sostitutiva di quella esistente, riguardante la promozione della produzione e della distribuzione di opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi a richiesta; Rilevato che la disciplina di dettaglio adottata dall'Autorita' dovra' conformarsi ai principi di cui all'art. 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e a quelli di cui all'articolo 3-decies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio, e successive modificazioni, secondo cui con riferimento ai servizi audiovisivi a richiesta la promozione puo' riguardare, tra l'altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta, fermo restando quanto previsto dall'art. 40-bis del "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", cosi' come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, concernente l'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi; Vista la delibera n. 476/10/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2010 n. 237, con la quale e' stato costituito un tavolo tecnico per l'adozione della disciplina di dettaglio concernente la promozione della produzione e della distribuzione di opere europee, ad opera dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; Rilevate le posizioni espresse dai soggetti partecipanti al tavolo tecnico e consistenti in un una proposta di integrazione del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS e successive modificazioni; Rilevato che tali modifiche consistono principalmente in un adeguamento delle definizioni e nella previsione di un obbligo relativo alla presenza di opere europee all'interno dei cataloghi per una percentuale pari al 20% delle ore, o in alternativa in un investimento pari al 5% dei ricavi derivanti dai servizi di media audiovisivi a richiesta; Tenuto conto che la previsione di scelta dell'obbligo non e' condivisa dalla Associazione Produttori Televisivi, che propone il solo vincolo dell'investimento, con riferimento al quale chiede che siano calcolate solo le somme investite nell'acquisizione dei diritti dai produttori e non da altri soggetti che gestiscono i diritti; Rilevato altresi' che i soggetti partecipanti al tavolo tecnico, in ragione della fase di introduzione dei servizi di media audiovisivi a richiesta, hanno condiviso la necessita' di consentire un raggiungimento graduale di tali obblighi, seppur con posizioni differenti in ordine al dies a quo, se decorrente dall'entrata in vigore del regolamento o dall'avvio del servizio, e di adeguare le previsioni relative alle concessioni di deroghe, cosi' come stabilito dall'art. 44, comma 8 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, laddove prevede che l'Autorita' valuti le richieste di deroga per singoli palinsesti o cataloghi. Rilevato che l' Associazione Produttori Televisivi propone l'inserimento di un richiamo alla necessita' di negoziazioni autonome dei diritti secondari per ogni piattaforma e modalita' trasmissiva, di cui all'articolo 5 del regolamento allegato alla delibera n. 30/11/CSP; Rilevato che la societa' Telecom Italia S.p.A. propone di inserire uno specifico riferimento ai criteri di valutazione dell'Autorita' delle giustificazioni in caso di mancato raggiungimento delle quote relativo alla effettiva disponibilita' dei prodotti e dei diritti sul mercato coerenti con le caratteristiche e le peculiarita' del catalogo, nonche' al contributo fornito al rispetto delle quote di programmazione e di investimento in opere europee da societa' controllanti, controllate o soggette a controllo comune nell'ambito di servizi media audiovisivi; Considerato quanto segue: - con riferimento alla declinazione generale dell'obbligo, la previsione di un'alternativa tra la percentuale di ore dedicate ad opere europee all'interno dei catalogo e l'investimento appare conforme al dettato della norma primaria. L'imposizione del solo obbligo di investimento, con il vincolo dell'inserimento delle somme direttamente investite nell'acquisizione dei diritti dai produttori e non da altri soggetti che gestiscono i diritti, e' suscettibile di non consentire un adeguato accesso alle opere audiovisive disponibili sul mercato, originando altresi' una disparita' con analoghe previsioni in capo ai fornitori di servizi di media lineari; - la definizione della percentuale di ore pari al 20% appare coerente con la finalita' della norma e con la dimensione dei soggetti obbligati. Inoltre e' conforme alla quantita' minima gia' prevista per un singolo palinsesto dall'art. 3, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS, nel caso di rispetto degli obblighi a livello di gruppo. Pertanto non si ritiene opportuno fissare una quota inferiore come richiesto da un operatore; - relativamente all'introduzione graduale delle previsioni, si registra una sostanziale condivisione per una fase iniziale di quattro anni. La fissazione del termine di decorrenza non puo' che essere l'entrata in vigore del regolamento, in quanto non rileva il regime di cui al regolamento allegato alla delibera n. 607/10/CONS che prevede un anno di tempo esclusivamente per la presentazione della segnalazione certificata, consentendo tuttavia la prosecuzione dell'attivita'. La fissazione del termine con decorrenza dall'avvio del servizio comporterebbe inoltre una iniqua disparita' tra operatori gia' attivi e operatori ancora non attivi; - le modalita' di valutazione delle giustificazioni per mancato raggiungimento delle quote attiene ad una pluralita' di elementi oggettivi e soggettivi, non esaustivamente contenuti nella proposta di Telecom Italia S.p.A.. Inoltre, alla luce delle possibili evenienze, soprattutto di natura soggettiva, tali da poter giustificare il momentaneo mancato rispetto delle quote, non appare utile cristallizzare espressamente i criteri utilizzabili, al fine di consentire una valutazione piu' completa degli stessi; - la disciplina di dettaglio in materia di deroghe necessita di un aggiornamento che includa espressamente la posizione dei cataloghi tra i criteri necessari per la presentazione dell'istanza, ed in particolare mediante l'introduzione della definizione di catalogo tematico, ovvero con il settanta per cento delle ore dedicate ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento, in analogia con i palinsesti lineari, e con l'inclusione di un apposito riferimento alla mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui e' richiesta la deroga; Ritenuto pertanto che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito del tavolo tecnico, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti integrazioni al regolamento approvato con delibera n.66/09/CONS; Udita la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera
Art. 1
1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, la disciplina di dettaglio, riguardante la promozione della produzione e della distribuzione di opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi a richiesta, mediante le integrazioni al regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS e successive modificazioni, riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale. 2. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente delibera e' pubblicata priva di allegati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e integralmente nel sito web dell'Autorita'. Napoli, 6 Aprile 2011
Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Sortino - Savarese |
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