Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO
DECRETO 30 marzo 2011
Riconoscimento, al sig. Musumeci Salvatore Maria Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.


IL CAPO DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale e' stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Vista l'istanza del sig. Musumeci Salvatore Maria Antonio, cittadino italiano, nato a Catania il 21 maggio 1966, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di abilitazione professionale «guia de ruta» conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: spagnolo e italiano;
Vista la dichiarazione di valore del Consolato d'Italia in Barcellona attestante che il suddetto titolo abilita in loco all'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 settembre 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Regione Siciliana, consistente, a scelta del richiedente, in un tirocinio di adattamento di 12 mesi oppure in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dal richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
Acquisito agli atti il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Musumeci Salvatore Maria Antonio, cittadino italiano, nato a Catania il 21 maggio 1966, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: spagnolo e italiano.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 e' subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di 12 mesi oppure, a scelta del richiedente, di una prova attitudinale orale da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
In caso di valutazione finale non favorevole, la prova puo' essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Regione Siciliana rilascera' al sig. Musumeci Salvatore Maria Antonio un attestato di idoneita' valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2011

Il Capo del dipartimento: Cittadino
 
Allegato A

La misura compensativa - tirocinio di adattamento o prova attitudinale orale da svolgersi presso la Regione Siciliana - consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Musumeci Salvatore Maria Antonio, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attivita' professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.
Tenuto conto che il sig. Musumeci risulta essere un «professionista» gia' qualificato in Polonia le materie oggetto della misura compensativa, per la quale e' richiesto l'uso corretto della lingua italiana sono le seguenti:
principali localita' turistiche d'Europa, d'Italia e della Sicilia;
il territorio della Sicilia, cenni sulle principali vie di comunicazione interne della Sicilia nonche' sui collegamenti aerei, marittimi e stradali con il resto d'Italia e con l'Europa;
storia della Sicilia;
principali siti archeologici della Sicilia;
le piu' importanti localita' turistiche, climatiche e termali della Sicilia nonche' i siti meta del turismo religioso;
principali manifestazioni siciliane a carattere culturale, artistico, folcloristico, religioso e sportivo;
legislazione turistica nazionale e regionale e l'organizzazione turistica nazionale e regionale;
adeguamenti alle nuove normative aeroportuali.
E' richiesto l'uso corretto della lingua italiana.
Il tirocinio di adattamento avverra' sotto la responsabilita' di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico che curera' l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti piu' idonei.
Il professionista responsabile comunica alla Regione la propria disponibilita' ad assumere la responsabilita' del tirocinio, nonche' le proprie generalita', gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.
Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale da parte della Regione.
A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmettera' alla Regione Siciliana - Assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo - Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Servizio 9 Professioni Turistiche e Agenzie di viaggio, una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal sig. Musumeci a conforto della valutazione finale sulla idoneita' del medesimo allo svolgimento professionale dell'attivita'.
In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio puo' essere ripetuto o prolungato.
In caso di valutazione finale non favorevole la prova puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verra' rilasciato al sig. Musumeci un attestato di idoneita' all'esercizio della professione.
Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio il sig. Musumeci e' tenuto al rispetto delle norme regionali.
 
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