Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011
Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero delle pari opportunita'.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29, comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che prevede, ai fini della proroga degli organismi operanti presso le Amministrazioni dello Stato, prima della scadenza del termine di durata degli stessi, la valutazione di perdurante utilita', da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'amministrazione di settore competente;
Visto l'art. 61 del decreto-legge 25 giungo 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha previsto, con decorrenza dal 2009, la riduzione della spesa per organismi collegiali ed altri organismi operanti nella pubblica amministrazione, nella misura del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;
Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha introdotto ulteriori misure di razionalizzazione della spesa in ordine all'applicazione dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 in materia di riduzione degli apparati amministrativi, che ha previsto la partecipazione onorifica agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 1 che disciplina la costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;
Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile»;
Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet»;
Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazione», ed in particolare gli articoli 3 e 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 recante «Regolamento di attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e, in particolare, l'art. 25, comma 2, del Regolamento che prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo sopra menzionato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 102 recante «Regolamento per il riordino della Commissione per l'attuazione dell'art. 18 del testo unico sull'immigrazione, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 101, di adozione del Regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita', a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 115 recante «Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007 recante «Riordino degli organismi operanti presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge n. 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto il decreto del Ministro per le pari opportunita' del 21 marzo 2007 con il quale e' stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' l'Osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani;
Visto il decreto del Ministro per le pari opportunita' del 25 ottobre 2007 con il quale e' stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita', la Commissione per le pari opportunita' per lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT);
Vista la Circolare emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 21 novembre 2006, recante «Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», e in particolare il paragrafo 4 nella parte in cui prevede le modalita' da seguire per la concessione della proroga;
Vista la circolare del 23 dicembre 2008 n. 36 emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - che ha chiarito che in fase di adozione dei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di proroga di cui al comma 3 dell'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'assicurare l'ulteriore contenimento della spesa nei termini ivi previsti, si dovra' tener conto della riduzione del 30% effettuata ex art. 61 del medesimo decreto;
Esaminate le relazioni sull'attivita' svolta, presentate al Ministro per le pari opportunita' e successivamente trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che gli organismi di cui ai citati decreti continuano ad essere indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministro per le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 2008 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunita' al Ministro senza portafoglio On.le Dott.ssa Maria Rosaria Carfagna;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Proroga degli organismi

1. Sono prorogati, per un periodo non superiore a due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i seguenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita':
a) commissione per la prevenzione ed il contrasto delle mutilazioni genitali femminili;
b) commissione per il sostegno alle vittime della tratta, violenza e grave sfruttamento;
c) osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani;
d) commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilita';
e) osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;
f) commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna;
g) nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici ( NUVIP);
h) comitato per l'imprenditoria femminile;
i) commissione per le pari opportunita' per lesbiche, gay, bisessuali e trans gender (LGBT).
2. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.
3. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la partecipazione agli organismi collegiali di cui al comma 1 e' onorifica, essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
4. Con successivo decreto del Ministro per le pari opportunita' di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il termine del biennio di cui al comma 1, sono stabilite le modalita' di riduzione degli organismi fino al definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni come previsto dall'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni citato in premessa.
5. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali di cui al comma 1 sono nominati, in via prioritaria, componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' in cui hanno sede gli organismi medesimi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 11 gennaio 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 380
 
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